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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 230 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Cardedu presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Rita Deidda, che la rappresenta e difende, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice contro
(c.f. e (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 domiciliati in Cardedu presso lo studio dell'Avv. Rita Deidda, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
), (c.f. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8 Parte_2
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._9 Parte_3 C.F._10 Parte_4
e (c.f. ), elettivamente domiciliati in C.F._11 Parte_5 C.F._12
Cardedu presso lo studio dell'Avv. Rita Deidda, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
pagina 1 di 7 (c.f. ), (c.f. Controparte_8 C.F._13 CP_9
), (c.f. , (c.f. C.F._14 CP_10 C.F._15 CP_11
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_12 C.F._17 CP_13
), (c.f. ) e (c.f. C.F._18 CP_14 C.F._19 Controparte_15
, C.F._20 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto e, conseguentemente, dichiarare:
1. (nata a [...] il [...] res.te in Lanusei località "Genna Ortiga snc" (Nu), Parte_1
C.F.: ) proprietaria per intervenuta usucapione ventennale di un fondo C.F._1 agricolo ove insiste un fabbricato adibito a residenza familiare, siti in agro di Lanusei, località
“Genna Ortiga” oggi distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lanusei al foglio 37 mappale 176
(cat. A/2 - 9 vani) ed al Catasto Terreni del Comune di Lanusei al foglio 37 mappale 176 (ente urbano
- mq. 2907), mappale 88 (pascolo cespugliato - mq. 22.993) e mappale 349 (pascolo cespugliato - mq.
510), formanti un tutt'uno, dell'estensione complessiva di mq. 26.416 circa, confinante con CP_6
, , , eredi , proprietà eredi
[...] Controparte_4 Controparte_15 CP_16 [...]
e proprietà eredi , salvo se altri. Per_1 Persona_2
2. Spese compensate se non in caso di opposizione”.
Conclusioni nell'interesse di e (comparsa di costituzione e risposta): CP_1 CP_2
“Tanto esposto, i convenuti e , ut supra rappresentati e difesi, nulla CP_1 CP_2 eccependo ed opponendo, dichiarano e concludono affinché venga accolta la domanda di parte attrice”.
Conclusioni nell'interesse di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(comparsa di costituzione e risposta):
[...]
pagina 2 di 7 “Tanto esposto, i convenuti , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , , e
[...] Controparte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ut supra rappresentati e difesi, nulla eccependo ed opponendo, dichiarano e concludono
[...] affinché venga accolta la domanda di parte attrice”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Lanusei in località “Genna Ortiga” e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lanusei al foglio 37, particella 176 ed al Catasto Terreni al foglio 37, particelle 176, 88 e 349.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili sin dall'anno 1976, dapprima unitamente al marito , realizzando un fabbricato di civile CP_17 abitazione e curando il terreno circostante.
La stessa ha dedotto di avere posseduto in via esclusiva i suddetti immobili dall'anno 1997, provvedendo a recintare il fondo con pali e rete metallica, abitando il fabbricato, già adibito a residenza familiare dall'anno 1980, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, sia personalmente che con la collaborazione dei familiari, attivando l'utenza elettrica e sostenendo i costi relativi alle utenze e ai tributi.
La stessa ha dedotto di avere iniziato i lavori di edificazione di un muro in pietra a sostegno del gradone posto sotto l'abitazione e di avere realizzato una chiudenda costituita da un muretto in blocchetti di cemento e rete metallica sostenuta da paletti in ferro, lungo il confine con la proprietà
, nonché di avere realizzato un deposito di raccolta dell'acqua e predisposto la relativa rete CP_15 idraulica fino alla residenza familiare (anno 2000).
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere curato la restante parte del fondo, raccogliendo i frutti degli ulivi e degli olivastri ivi presenti, nonché impiantando un vigneto e raccogliendone i frutti, occupandosi della pulizia periodica del terreno, anche al fine di prevenire gli incendi, raccogliendo il legnatico e provvedendo alla manutenzione della strada sterrata che conduce al vigneto, anche incaricando terze persone.
La stessa ha dedotto di essersi occupata, dall'anno Duemila, della manutenzione del pozzo collocato sulla particella 88, che, inizialmente, era utilizzato solo per uso agricolo e poi anche per uso domestico, il quale è interessato, altresì, da una servitù di presa d'acqua costituita per destinazione del padre di famiglia, da , originario proprietario del fondo, in favore dell'attrice e dei germani Persona_3
CP_1
e , i quali ne usufruiscono a turno ogni quattro giorni. Controparte_6 CP_8
pagina 3 di 7 Si sono costituiti in giudizio e , nonché CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 [...]
, e i quali non si sono opposti alla domanda proposta da Parte_3 Parte_4 Parte_5 parte attrice e hanno concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, almeno dagli anni OV e sino ad oggi.
pagina 4 di 7 Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini (dichiarazioni dei testi e rese Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 3 aprile 2025).
I testi hanno riferito che, dalla fine degli anni Settanta (teste ) o almeno dagli inizi degli anni CP_1
OV (teste , l'attrice ha utilizzato un terreno sito in agro di Lanusei, in località “Genna Tes_1
Ortiga”, il quale era recintato con rete metallica e pali in ferro e, nel lato confinante con proprietà Per_
e famiglia con un muro in cemento armato con sopra la rete metallica. Il teste CP_15
[...]
ha riferito di avere realizzato, per conto dell'attrice, nell'anno 1990, delle opere di scavo per Tes_1 costruire le fondamenta del muro di recinzione nel lato confinante con proprietà , dove la CP_15 stessa ha poi costruito il muro. Il teste ha specificato di avere aiutato l'attrice a Tes_2 ripristinare una parte del muro, che era stato distrutto dall'alluvione, con la realizzazione di un muro di contenimento.
I testi hanno riferito che nel terreno erano presenti alberi da frutto e ulivi, che l'attrice ha fatto riposizionare a , in modo da ordinare i filari, per agevolare lo svolgimento dei lavori Testimone_1 agricoli. Inoltre, gli stessi hanno saputo riferire che, nell'anno 2007, l'attrice ha impiantato un vigneto in una parte del terreno, per averla aiutata a mettere a dimora le piante predisponendo i filari con pali in cemento e fil di ferro.
I testi hanno riferito di essersi occupati periodicamente della pulizia del terreno, provvedendo allo sfalcio dell'erba, e della quale attualmente si occupa solo , il quale si occupa anche di Testimone_1 eseguire la manutenzione idraulica dello stesso attraverso la pulizia dei bordi del terreno per fare defluire meglio l'acqua, come dallo stesso riferito.
Riguardo al fabbricato, i testi escussi, pur non sapendo riferire la data di edificazione dello stesso, hanno riferito che l'attrice vi abita dall'anno 1990 (teste e di averla aiutata a posizionare le tegole Tes_1
e ad eseguire dei lavori interni, quali la pittura dei muri (teste ). CP_1
I testi hanno riferito che, nell'anno 1997, sono stati posizionati tre cancelli carrabili, di cui uno all'ingresso della vigna, uno sotto la casa dove vi sono gli animali da cortile e uno all'ingresso dell'abitazione. I primi due cancelli sono dotati di una serratura ed il terzo di apertura automatica, collocata nel settembre 2024 (teste . In merito, il teste ha riferito di avere aiutato a Tes_1 CP_1 collocare i pilastri per fissare il secondo ed il terzo cancello di cui sopra, al posto dei quali in precedenza vi era un cancello agricolo costituito da un pezzo di rete.
pagina 5 di 7 I testi hanno confermato che dal 1997, si è occupata della manutenzione Parte_1 dell'abitazione, provvedendo periodicamente alla tinteggiatura dei locali, alla verniciatura degli infissi in legno e delle ringhiere dei balconi, e che la stessa, nell'anno 1999, ha provveduto al rifacimento del bagno. I testi hanno riferito di avere aiutato personalmente il muratore nell'esecuzione di tali lavori e di quelli di rifacimento dell'impianto idraulico ed a rimuoverne le macerie.
Inoltre, i testi hanno riferito che, nell'anno 2000, l'attrice ha realizzato una vasca di raccolta dell'acqua, collocata a monte dell'abitazione, incaricando di realizzare lo scavo per collocare i tubi Testimone_1 per l'acqua, anche con l'aiuto di . Tes_2
I testi hanno riferito di essersi occupati, dal 2007 e su incarico dell'attrice, della lavorazione del vigneto utilizzando mezzi meccanici (teste , della potatura delle piante e dei lavori relativi alla vigna, Tes_1 quali la potatura, la concimazione e la vendemmia (teste ). CP_1
Ancora, i testi hanno riferito della presenza del pozzo e della pompa sommersa già dall'anno 1990
(teste , che l'attrice utilizza per riempire il deposito che, a caduta, serve l'abitazione. Tes_1
Essi hanno riferito che, da quando si è trasferita nell'abitazione, l'attrice ha iniziato a mettere a dimora un orto stagionale, che la stessa coltiva di fronte alla sua casa, anche con l'aiuto del figlio e degli stessi testi e , i quali la aiutano nei lavori di preparazione del terreno. Tes_1 CP_1
Infine, i testimoni escussi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, per avervi svolto personalmente dei lavori, e per i rapporti di parentela/affinità con la stessa (entrambi i testi hanno riferito di essere cognati dell'attrice).
A supporto della domanda l'attrice ha prodotto la documentazione attestante il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione del fabbricato in favore di (doc. 2 atto di citazione), CP_17 nonché quella attestante l'intestazione all'attrice delle utenze elettrica e telefonica e il pagamento delle stesse nonché delle imposte (IMU, TASI) da parte della medesima (doc.
3.a, 3.b, 16, 17 e 3.d), e la denuncia del pozzo presente sul terreno (doc. 4).
Anche per tali ragioni, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che pagina 6 di 7 ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa, per averli posseduti Parte_1 almeno dagli anni OV ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che e , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e si sono costituiti in giudizio senza opporsi all'accoglimento della domanda
[...] Parte_5 proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che Parte_1
(c.f. ) è divenuta proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Lanusei al foglio 37, particella 176 (Categoria A/2) e al Catasto Terreni del Comune di
Lanusei al foglio 37, particella 176 (ente urbano), particella 88 (pascolo cespugliato) e particella 349
(pascolo cespugliato);
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 230 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Cardedu presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Rita Deidda, che la rappresenta e difende, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice contro
(c.f. e (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 domiciliati in Cardedu presso lo studio dell'Avv. Rita Deidda, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
), (c.f. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8 Parte_2
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._9 Parte_3 C.F._10 Parte_4
e (c.f. ), elettivamente domiciliati in C.F._11 Parte_5 C.F._12
Cardedu presso lo studio dell'Avv. Rita Deidda, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
pagina 1 di 7 (c.f. ), (c.f. Controparte_8 C.F._13 CP_9
), (c.f. , (c.f. C.F._14 CP_10 C.F._15 CP_11
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_12 C.F._17 CP_13
), (c.f. ) e (c.f. C.F._18 CP_14 C.F._19 Controparte_15
, C.F._20 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto e, conseguentemente, dichiarare:
1. (nata a [...] il [...] res.te in Lanusei località "Genna Ortiga snc" (Nu), Parte_1
C.F.: ) proprietaria per intervenuta usucapione ventennale di un fondo C.F._1 agricolo ove insiste un fabbricato adibito a residenza familiare, siti in agro di Lanusei, località
“Genna Ortiga” oggi distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lanusei al foglio 37 mappale 176
(cat. A/2 - 9 vani) ed al Catasto Terreni del Comune di Lanusei al foglio 37 mappale 176 (ente urbano
- mq. 2907), mappale 88 (pascolo cespugliato - mq. 22.993) e mappale 349 (pascolo cespugliato - mq.
510), formanti un tutt'uno, dell'estensione complessiva di mq. 26.416 circa, confinante con CP_6
, , , eredi , proprietà eredi
[...] Controparte_4 Controparte_15 CP_16 [...]
e proprietà eredi , salvo se altri. Per_1 Persona_2
2. Spese compensate se non in caso di opposizione”.
Conclusioni nell'interesse di e (comparsa di costituzione e risposta): CP_1 CP_2
“Tanto esposto, i convenuti e , ut supra rappresentati e difesi, nulla CP_1 CP_2 eccependo ed opponendo, dichiarano e concludono affinché venga accolta la domanda di parte attrice”.
Conclusioni nell'interesse di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(comparsa di costituzione e risposta):
[...]
pagina 2 di 7 “Tanto esposto, i convenuti , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , , e
[...] Controparte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ut supra rappresentati e difesi, nulla eccependo ed opponendo, dichiarano e concludono
[...] affinché venga accolta la domanda di parte attrice”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Lanusei in località “Genna Ortiga” e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lanusei al foglio 37, particella 176 ed al Catasto Terreni al foglio 37, particelle 176, 88 e 349.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili sin dall'anno 1976, dapprima unitamente al marito , realizzando un fabbricato di civile CP_17 abitazione e curando il terreno circostante.
La stessa ha dedotto di avere posseduto in via esclusiva i suddetti immobili dall'anno 1997, provvedendo a recintare il fondo con pali e rete metallica, abitando il fabbricato, già adibito a residenza familiare dall'anno 1980, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, sia personalmente che con la collaborazione dei familiari, attivando l'utenza elettrica e sostenendo i costi relativi alle utenze e ai tributi.
La stessa ha dedotto di avere iniziato i lavori di edificazione di un muro in pietra a sostegno del gradone posto sotto l'abitazione e di avere realizzato una chiudenda costituita da un muretto in blocchetti di cemento e rete metallica sostenuta da paletti in ferro, lungo il confine con la proprietà
, nonché di avere realizzato un deposito di raccolta dell'acqua e predisposto la relativa rete CP_15 idraulica fino alla residenza familiare (anno 2000).
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere curato la restante parte del fondo, raccogliendo i frutti degli ulivi e degli olivastri ivi presenti, nonché impiantando un vigneto e raccogliendone i frutti, occupandosi della pulizia periodica del terreno, anche al fine di prevenire gli incendi, raccogliendo il legnatico e provvedendo alla manutenzione della strada sterrata che conduce al vigneto, anche incaricando terze persone.
La stessa ha dedotto di essersi occupata, dall'anno Duemila, della manutenzione del pozzo collocato sulla particella 88, che, inizialmente, era utilizzato solo per uso agricolo e poi anche per uso domestico, il quale è interessato, altresì, da una servitù di presa d'acqua costituita per destinazione del padre di famiglia, da , originario proprietario del fondo, in favore dell'attrice e dei germani Persona_3
CP_1
e , i quali ne usufruiscono a turno ogni quattro giorni. Controparte_6 CP_8
pagina 3 di 7 Si sono costituiti in giudizio e , nonché CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 [...]
, e i quali non si sono opposti alla domanda proposta da Parte_3 Parte_4 Parte_5 parte attrice e hanno concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, almeno dagli anni OV e sino ad oggi.
pagina 4 di 7 Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini (dichiarazioni dei testi e rese Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 3 aprile 2025).
I testi hanno riferito che, dalla fine degli anni Settanta (teste ) o almeno dagli inizi degli anni CP_1
OV (teste , l'attrice ha utilizzato un terreno sito in agro di Lanusei, in località “Genna Tes_1
Ortiga”, il quale era recintato con rete metallica e pali in ferro e, nel lato confinante con proprietà Per_
e famiglia con un muro in cemento armato con sopra la rete metallica. Il teste CP_15
[...]
ha riferito di avere realizzato, per conto dell'attrice, nell'anno 1990, delle opere di scavo per Tes_1 costruire le fondamenta del muro di recinzione nel lato confinante con proprietà , dove la CP_15 stessa ha poi costruito il muro. Il teste ha specificato di avere aiutato l'attrice a Tes_2 ripristinare una parte del muro, che era stato distrutto dall'alluvione, con la realizzazione di un muro di contenimento.
I testi hanno riferito che nel terreno erano presenti alberi da frutto e ulivi, che l'attrice ha fatto riposizionare a , in modo da ordinare i filari, per agevolare lo svolgimento dei lavori Testimone_1 agricoli. Inoltre, gli stessi hanno saputo riferire che, nell'anno 2007, l'attrice ha impiantato un vigneto in una parte del terreno, per averla aiutata a mettere a dimora le piante predisponendo i filari con pali in cemento e fil di ferro.
I testi hanno riferito di essersi occupati periodicamente della pulizia del terreno, provvedendo allo sfalcio dell'erba, e della quale attualmente si occupa solo , il quale si occupa anche di Testimone_1 eseguire la manutenzione idraulica dello stesso attraverso la pulizia dei bordi del terreno per fare defluire meglio l'acqua, come dallo stesso riferito.
Riguardo al fabbricato, i testi escussi, pur non sapendo riferire la data di edificazione dello stesso, hanno riferito che l'attrice vi abita dall'anno 1990 (teste e di averla aiutata a posizionare le tegole Tes_1
e ad eseguire dei lavori interni, quali la pittura dei muri (teste ). CP_1
I testi hanno riferito che, nell'anno 1997, sono stati posizionati tre cancelli carrabili, di cui uno all'ingresso della vigna, uno sotto la casa dove vi sono gli animali da cortile e uno all'ingresso dell'abitazione. I primi due cancelli sono dotati di una serratura ed il terzo di apertura automatica, collocata nel settembre 2024 (teste . In merito, il teste ha riferito di avere aiutato a Tes_1 CP_1 collocare i pilastri per fissare il secondo ed il terzo cancello di cui sopra, al posto dei quali in precedenza vi era un cancello agricolo costituito da un pezzo di rete.
pagina 5 di 7 I testi hanno confermato che dal 1997, si è occupata della manutenzione Parte_1 dell'abitazione, provvedendo periodicamente alla tinteggiatura dei locali, alla verniciatura degli infissi in legno e delle ringhiere dei balconi, e che la stessa, nell'anno 1999, ha provveduto al rifacimento del bagno. I testi hanno riferito di avere aiutato personalmente il muratore nell'esecuzione di tali lavori e di quelli di rifacimento dell'impianto idraulico ed a rimuoverne le macerie.
Inoltre, i testi hanno riferito che, nell'anno 2000, l'attrice ha realizzato una vasca di raccolta dell'acqua, collocata a monte dell'abitazione, incaricando di realizzare lo scavo per collocare i tubi Testimone_1 per l'acqua, anche con l'aiuto di . Tes_2
I testi hanno riferito di essersi occupati, dal 2007 e su incarico dell'attrice, della lavorazione del vigneto utilizzando mezzi meccanici (teste , della potatura delle piante e dei lavori relativi alla vigna, Tes_1 quali la potatura, la concimazione e la vendemmia (teste ). CP_1
Ancora, i testi hanno riferito della presenza del pozzo e della pompa sommersa già dall'anno 1990
(teste , che l'attrice utilizza per riempire il deposito che, a caduta, serve l'abitazione. Tes_1
Essi hanno riferito che, da quando si è trasferita nell'abitazione, l'attrice ha iniziato a mettere a dimora un orto stagionale, che la stessa coltiva di fronte alla sua casa, anche con l'aiuto del figlio e degli stessi testi e , i quali la aiutano nei lavori di preparazione del terreno. Tes_1 CP_1
Infine, i testimoni escussi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, per avervi svolto personalmente dei lavori, e per i rapporti di parentela/affinità con la stessa (entrambi i testi hanno riferito di essere cognati dell'attrice).
A supporto della domanda l'attrice ha prodotto la documentazione attestante il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione del fabbricato in favore di (doc. 2 atto di citazione), CP_17 nonché quella attestante l'intestazione all'attrice delle utenze elettrica e telefonica e il pagamento delle stesse nonché delle imposte (IMU, TASI) da parte della medesima (doc.
3.a, 3.b, 16, 17 e 3.d), e la denuncia del pozzo presente sul terreno (doc. 4).
Anche per tali ragioni, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che pagina 6 di 7 ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa, per averli posseduti Parte_1 almeno dagli anni OV ad oggi.
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che e , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e si sono costituiti in giudizio senza opporsi all'accoglimento della domanda
[...] Parte_5 proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che Parte_1
(c.f. ) è divenuta proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Lanusei al foglio 37, particella 176 (Categoria A/2) e al Catasto Terreni del Comune di
Lanusei al foglio 37, particella 176 (ente urbano), particella 88 (pascolo cespugliato) e particella 349
(pascolo cespugliato);
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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