CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29227 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: De AB NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GA De AB, per il tramite del patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, che in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Lecce che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente con applicazione di dispositivo di controllo a distanza, in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90, commessi da gennaio al 20 marzo 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29227 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 26/06/2024 Il Tribunale ha ritenuto immutato il quadro cautelare e non sussistenti o rilevanti le dedotte novità anche alla luce di analogo rigetto, confermato dal Tribunale del riesame poi divenuto definitivo all'esito di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile;
il Collegio, apprezzata la idoneità dellla sola misura della custodia cautelare in carcere, anche in considerazione della doppia presunzione ex art.275, comma 3, cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare. 2. Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.. La difesa, dopo avere rievocato il contenuto del provvedimento impugnato e la distinta vicenda processuale del ricorrente a cui era stata applicata altra misura cautelare per i delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967, art. 23 I. n. 110 del 1975 e art. 648 cod. pen. (venendo attinto dall'ordinanza relativa alla presente vicenda quando era divenuta definitiva la condanna a cinque anni di reclusione ed era in corso, a pena parzialmente espiata, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P.), deduce gravi illogicità della ordinanza che ha ritenuto essere immutate le esigenze cautelari;
osserva la difesa come siano state neutralizzate le allegazioni in ordine al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Lecce che ebbe a concedere l'affidamento in prova al servizio sociale in ragione del reinserimento sociale, dell'attaccamento al contesto familiare e sul presupposto dell'assenza di pericolosità sociale e di collegamenti con la criminalità organizzata. Non è stata compresa la dedotta rilevanza del dato temporale alla luce della connessione qualificata esistente tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati e quasi interamente espiati. L'altamente probabile futura unificazione a titolo di continuazione dei reati afferenti le due distinte vicende processuali avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad effettuare una differente valutazione del quadro cautelare. Anche gli elementi valorizzati dal Tribunale in ordine al rischio di recidiva trovano una smentita nei dati di segno opposti allegati dalla difesa (provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali, svolgimento di attività lavorativa, recupero degli affetti familiari e assenza di pericolosità sociale e collegamenti attuali con la criminalità organizzata) da cui emergeva un effettivo ravvedimento ed una seria partecipazione all'opera di rieducazione del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Rv. 201863). 3. In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale ha fatto presente come nessun elemento dedotto in quella sede avesse il carattere della novità e fosse tale da assumere rilevanza ai fini dell'attenuazione delle già valutate sussistenti esigenze cautelari. Assume rilevanza, secondo il Tribunale, la circostanza che tutte le questioni poste in sede di appello, avessero già formato oggetto di censura in sede di precedente procedura ex art. 310 cod. proc. pen., la cui ordinanza era stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 50327 del 2023: in tal senso l'allegata valorizzazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza e la condotta assunta successivamente all'espiazione della pena detentiva ed in regime di affidamento in prova al servizio sociale, aspetti, invero, richiamati da questa Corte proprio in occasione della citata decisione. Il Collegio della cautela ha rievocato il ruolo associativo del De AB, attivo nella compagine associativa finalizzata al narcotraffico, nella de1:enzione delle armi e dedito all'attività di cessione di sostanze stupefacenti ed al recupero dei crediti della consorteria (pag. 5 ordinanza impugnata). 3 4. Proprio perché ogni questione era stata già trattata e superata dal precedente provvedimento di rigetto, l'ordinanza evidenzia come le originarie esigenze cautelari, che in ragione del titolo genetico della misura ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era necessario leggere sotto la lente della disciplina prevista dall'art. dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che prevede una presunzione relativa di loro sussistenza, non potessero ritenersi attenuate. Manifestamente infondato risulta il tentativo del ricorrente di assegnare una valenza significativa rispetto alle esigenze cautelari all'ipotizzata connessione esistente tra i reati contestati in via provvisoria nella misura cautelare e quelli in ordine ai quali era intervenuta condanna definitiva parzialmente espiata, in ragione di una ipotizzata futura continuazione tra i distinti reati. Anche tale dato era stato analizzato, invero, ai fini della prospettata perenzione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e ritenuto insussistente in ragione dell'assenza del requisito della desumibilità degli atti ed in tali termini, pertanto, è stato evocato dal Tribunale che ne ha escluso la valenza innovativa;
mentre non risulta assumere rilevanza alcuna l'ipotizzata applicazione dell'istituto della continuazione tra i delitti contestati nel titolo cautelare genetico e quelli oggetto di sentenza definitiva parzialmente espiati, evenienza non valorizzabile nell'ambito della richiesta di sostituzione della misura che, invero, poggia su solide basi cautelari espressamente richiamate e non mutate quanto a pericolosità sociale ed adeguatezza. 5. Escluso, pertanto, che le allegazioni potessero assumere alcuna valenza ai fini di una rivisitazione delle esigenze cautelari, corretto risulta iF valutato carattere neutro del decorso del tempo, conforme a giurisprudenza pacifica di questa Corte (tra le tante, v., Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191). A fronte, pertanto, di elementi ritenuti inconferenti ai fini della richiesta di modifica della misura cautelare, generica si rivela la dedotta situazione personale e familiare del ricorrente, visto che neppure in questa sede la difesa smentisce che quanto prospettato costituisca elemento di novità rispetto a sostanzialmente identica richiesta di revoca già rigettata dal Giudice delle indagini preliminari e dal Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., dichiarato inammissibile da parte di questa Corte. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 4 cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/06/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GA De AB, per il tramite del patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, che in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Lecce che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente con applicazione di dispositivo di controllo a distanza, in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90, commessi da gennaio al 20 marzo 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29227 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 26/06/2024 Il Tribunale ha ritenuto immutato il quadro cautelare e non sussistenti o rilevanti le dedotte novità anche alla luce di analogo rigetto, confermato dal Tribunale del riesame poi divenuto definitivo all'esito di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile;
il Collegio, apprezzata la idoneità dellla sola misura della custodia cautelare in carcere, anche in considerazione della doppia presunzione ex art.275, comma 3, cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare. 2. Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.. La difesa, dopo avere rievocato il contenuto del provvedimento impugnato e la distinta vicenda processuale del ricorrente a cui era stata applicata altra misura cautelare per i delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967, art. 23 I. n. 110 del 1975 e art. 648 cod. pen. (venendo attinto dall'ordinanza relativa alla presente vicenda quando era divenuta definitiva la condanna a cinque anni di reclusione ed era in corso, a pena parzialmente espiata, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P.), deduce gravi illogicità della ordinanza che ha ritenuto essere immutate le esigenze cautelari;
osserva la difesa come siano state neutralizzate le allegazioni in ordine al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Lecce che ebbe a concedere l'affidamento in prova al servizio sociale in ragione del reinserimento sociale, dell'attaccamento al contesto familiare e sul presupposto dell'assenza di pericolosità sociale e di collegamenti con la criminalità organizzata. Non è stata compresa la dedotta rilevanza del dato temporale alla luce della connessione qualificata esistente tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati e quasi interamente espiati. L'altamente probabile futura unificazione a titolo di continuazione dei reati afferenti le due distinte vicende processuali avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad effettuare una differente valutazione del quadro cautelare. Anche gli elementi valorizzati dal Tribunale in ordine al rischio di recidiva trovano una smentita nei dati di segno opposti allegati dalla difesa (provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali, svolgimento di attività lavorativa, recupero degli affetti familiari e assenza di pericolosità sociale e collegamenti attuali con la criminalità organizzata) da cui emergeva un effettivo ravvedimento ed una seria partecipazione all'opera di rieducazione del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Rv. 201863). 3. In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale ha fatto presente come nessun elemento dedotto in quella sede avesse il carattere della novità e fosse tale da assumere rilevanza ai fini dell'attenuazione delle già valutate sussistenti esigenze cautelari. Assume rilevanza, secondo il Tribunale, la circostanza che tutte le questioni poste in sede di appello, avessero già formato oggetto di censura in sede di precedente procedura ex art. 310 cod. proc. pen., la cui ordinanza era stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 50327 del 2023: in tal senso l'allegata valorizzazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza e la condotta assunta successivamente all'espiazione della pena detentiva ed in regime di affidamento in prova al servizio sociale, aspetti, invero, richiamati da questa Corte proprio in occasione della citata decisione. Il Collegio della cautela ha rievocato il ruolo associativo del De AB, attivo nella compagine associativa finalizzata al narcotraffico, nella de1:enzione delle armi e dedito all'attività di cessione di sostanze stupefacenti ed al recupero dei crediti della consorteria (pag. 5 ordinanza impugnata). 3 4. Proprio perché ogni questione era stata già trattata e superata dal precedente provvedimento di rigetto, l'ordinanza evidenzia come le originarie esigenze cautelari, che in ragione del titolo genetico della misura ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era necessario leggere sotto la lente della disciplina prevista dall'art. dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che prevede una presunzione relativa di loro sussistenza, non potessero ritenersi attenuate. Manifestamente infondato risulta il tentativo del ricorrente di assegnare una valenza significativa rispetto alle esigenze cautelari all'ipotizzata connessione esistente tra i reati contestati in via provvisoria nella misura cautelare e quelli in ordine ai quali era intervenuta condanna definitiva parzialmente espiata, in ragione di una ipotizzata futura continuazione tra i distinti reati. Anche tale dato era stato analizzato, invero, ai fini della prospettata perenzione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e ritenuto insussistente in ragione dell'assenza del requisito della desumibilità degli atti ed in tali termini, pertanto, è stato evocato dal Tribunale che ne ha escluso la valenza innovativa;
mentre non risulta assumere rilevanza alcuna l'ipotizzata applicazione dell'istituto della continuazione tra i delitti contestati nel titolo cautelare genetico e quelli oggetto di sentenza definitiva parzialmente espiati, evenienza non valorizzabile nell'ambito della richiesta di sostituzione della misura che, invero, poggia su solide basi cautelari espressamente richiamate e non mutate quanto a pericolosità sociale ed adeguatezza. 5. Escluso, pertanto, che le allegazioni potessero assumere alcuna valenza ai fini di una rivisitazione delle esigenze cautelari, corretto risulta iF valutato carattere neutro del decorso del tempo, conforme a giurisprudenza pacifica di questa Corte (tra le tante, v., Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191). A fronte, pertanto, di elementi ritenuti inconferenti ai fini della richiesta di modifica della misura cautelare, generica si rivela la dedotta situazione personale e familiare del ricorrente, visto che neppure in questa sede la difesa smentisce che quanto prospettato costituisca elemento di novità rispetto a sostanzialmente identica richiesta di revoca già rigettata dal Giudice delle indagini preliminari e dal Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., dichiarato inammissibile da parte di questa Corte. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 4 cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/06/2024.