Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 43692/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 43692/2023 R.G. promossa dalla: Società GR LOCAZIONE S.R.L. (P.I.13187000156), in persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso (Studio Lexacta – Global Legal Advice) sito in Milano, Piazza Fontana n. 6;
PARTE RICORRENTE CONTRO la Società PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L. (P.I. 06043421210), in persona del
Legale Rappresentate pro-tempore, con sede in Napoli, calata Trinità Maggiore n. 53;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Locazione Operativa. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo (cfr. p.v. udienza del 19.12.2024), da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la Società GR LOCAZIONE S.R.L. (nel prosieguo solo GR) promuoveva il giudizio nei confronti della Società
PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L. (di seguito anche solo PERCORSI) al fine di
21.12.2017) e n. 195-06538 (del 25.1.2018) stipulati tra le predette società.
La Società ricorrente esponeva di aver stipulato con la società resistente i sudddetti tre contratti di locazione operativa per un importo complessivo di
€ 46.035,60, oltre I.V.A. (in particolare: il nr. 195-12124 per un corrispettivo di €
37.989,00 (oltre IVA); il nr. 097-27327 per un corrispettivo di € 4.596,00 (oltre IVA); il nr. 195-06538 del 27.12.2017, per un corrispettivo di € 3.450,60 (oltre IVA) - cfr. doc. nr. 2 di parte ricorrente); che la società resistente si era resa inadempiente al pagamento dei canoni concordati per tutti e tre i contratti succitati, tanto che era stata costretta ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, prevista dall'articolo 12 delle “Condizioni
Generali del Contratto di Locazione di beni mobili”, chiedendo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in forza della risoluzione anticipata e la restituzione del “Materiale” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente). Successivamente, chiedeva e otteneva nei confronti della Società resistente il Decreto Ingiuntivo n.
3887/2020, R.G. 53918/2019, emesso in data 12.2.2020 dal Tribunale di Milano
(Giudice Dr. Alima Zana), con il quale si ingiungeva la riconsegna immediata dei beni locati e il pagamento dell'importo di € 5.546,18 (I.V.A. inclusa) per il mancato pagamento dei canoni già scaduti. A seguito della notificazione del provvedimento monitorio, PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L. notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, instaurando un giudizio avanti al Tribunale di Milano
(R.G. Nr. 22025/2020, Giudice Dr. Fazzini), giudizio che si concludeva grazie ad un accordo stragiudiziale prevedente il pagamento a favore di GR dell'importo forfettario di € 7.000,00, di cui € 5.000,00 per il saldo delle fatture insolute ed € 2.000,00 per il risarcimento del danno per l'impossibilità del Conduttore di restituire tutto il Materiale oggetto dei contratti di locazione operativa. La difesa di GR proseguiva evidenziando che la società PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L. onorava il pagamento previsto dall'accordo stragiudiziale solo parzialmente, corrispondendo la somma di € 4.500,00, e, pertanto, si vedeva costretta ad adire il Tribunale di Milano per ottenere il pagamento della somma complessiva di € 52.308,73, a titolo di penale per inadempimento contrattuale e a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del
Materiale oggetto dei Contratti di Locazione Operativa, oltre a interessi legali.
La Società PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L. non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza del 19.12.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della società PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L.
La Società GR ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria pretesa producendo i contratti di locazione operativa operativa n. 195-12124 (del 9.8.2018), n. 097-27327 (del 21.12.2017) e n. 195-06538
(del 25.1.2018), recanti le sottoscrizioni della Società resistente contumace, nonché i verbali di consegna del “Materiale” al Conduttore e le relative fatture (cfr. docc. nr. 2, nr. 4, nr. 5 e nr. 6 di parte ricorrente).
L'importo complessivo di € 52.308,73 (calcolato alla data di redazione del ricorso, ovvero il 29.11.2023), richiesto da parte ricorrente, è stato così calcolato:
i) € 12.545,32 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284, 4° comma, c.c), quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata dei Contratti, pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» (cfr. articolo 13, 2° comma, “Effetti della risoluzione del Contratto” delle
Condizioni Generali del Contratto di Locazione di beni mobili), come dettagliatamente indicati nelle lettere di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere, in particolare:
• Euro 10.763,55 per il contratto n. 195-12124 (Euro 32.290,65: 3 = Euro 10.763,55);
• Euro 995,80 per il contratto n. 097-27327 (Euro 2.987,40: 3 = Euro 995,80);
• Euro 785,97 per il contratto n. 195-06538 (Euro 2.357,91: 3 = Euro 785,97);
ii) Euro 39.763,41 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del Materiale (cfr. articolo 14, 4° comma, delle “Condizioni
Generali del Contratto di Locazione di beni mobili”), pari “ai periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”, nello specifico:
- per il contratto n. 195-12124, pari al valore del canone mensile (€ 633,15) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (giugno 2019) e la data di redazione del ricorso (29.11.2023), quindi per n. 52 mesi, per un totale di € 32.923,80;
- per il contratto n. 097-27327, pari al valore del canone mensile (Euro 76,60) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (luglio 2019) e la data di redazione del ricorso (29.11.2023), quindi per n. 51 mesi, per un totale di € 3.096,60;
- per il contratto n. 195-06538, pari al valore del canone mensile (€ 57,51) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (luglio 2019) e la data di redazione del ricorso (29.11.2023), quindi per n. 51 mesi, per un totale di € 2.933,01.
Risultano, inoltre, dovuti a GR anche le spese di recupero del credito in sede stragiudiziale, pari ad € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2002 e gli interessi di mora, come da domanda, alla luce della previsione contrattuale di cui all'articolo 6 delle “Condizioni Generali del Contratto di Locazione di beni mobili”.
Nel caso di specie, la Società resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stata formalmente citata - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di parte ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso, o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr. 15659/2011; nr. 13533/2001).
Con riferimento alla penale richiesta da parte ricorrente, si evidenzia che la clausola che la prevede non ha carattere vessatorio (cfr. C. Cass. nr. 470/2014; nr. 23965/2004; nr.
20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come documentato in atti.
La richiesta di tale importo non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Ne consegue che la domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento per la somma pari ad € 52.308,73, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti tariffe professionali
(D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 C.C. dei contratti stipulati di locazione operativa n. 195-12124 (del 9.8.2018), n. 097-27327 (del 21.12.2017) e n.
195-06538 (del 25.1.2018) stipulati dalle Società GR LOCAZIONE S.R.L. e
PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L. per inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni di pagamento dei canoni;
2. condanna PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L. a pagare a favore di GR
LOCAZIONE S.R.L. l'importo complessivo di € 52.308,73, oltre I.V.A., come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo;
3. condanna la Società PERCORSI DELL'INCANTO S.R.L. al pagamento delle spese processuali in favore di GR LOCAZIONE S.R.L., spese che si liquidano in €
786,00 per esborsi ed in € 7052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali 15%. I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 16.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta