Ordinanza collegiale 10 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04987/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05373/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5373 del 2024, proposto da:
UY IB, EN IS, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police, Ilaria Petrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EP RA, AR TA, IA SS D'ER, IA AO, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
EN IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Ilaria Petrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misura cautelare ex art.55, co.10 cpa:
- della Determinazione Dirigenziale Rep.CA/627/2024 del 14 marzo 2024, notificata in pari data tramite pec, a firma del Direttore dell’Ufficio manutenzione straordinaria strade, nuove infrastrutture, recante ad oggetto “ingiunzione al proprietario dell’immobile ad eseguire le opere necessarie atte a garantire il transito in sicurezza del tratto di Via San Francesco di Sales compreso tra il Civ. 20 e il Civ. 19”;
- nonché, ove occorrer possa, del Fonogramma dei VV.F. Reg. Uff. U.0020464 del 10 marzo 2024, notificato dalla Polizia Locale l’11 marzo 2024; del Verbale di Sequestro e del successivo Provvedimento di convalida entrambi dell’11 marzo 2024; della Nota della Polizia Locale di Roma Capitale prot. n. VA/36398/2024/RHACB1 del 14 marzo 2024, unitamente al Decreto di dissequestro allegato e della Nota della Polizia Locale di Roma Capitale prot. n. VA/36399/2024/RHACB1 del 14 marzo 2024, con cui è stato notificato ad integrazione il Fonogramma dei VV.F. Reg. Uff. U.0021267 del 10 marzo 2024 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- per l’accertamento della responsabilità del Comune di Roma ex art. 30, co. 4, D.Lgs. n. 285/1992 alla ricostruzione del muro e al pagamento dei danni patiti dai proprietari delle autovetture rimaste coinvolte dal crollo e per la conseguente condanna del Comune di Roma al risarcimento delle spese sostenute dagli odierni ricorrenti per l’esecuzione delle opere tese alla messa in sicurezza e alla riduzione in pristino del tratto stradale interessato, riservandosi di produrre le relative fatture.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a Roma Capitale a mezzo pec in data 10.5.2024 nonché ai controinteressati a mezzo del servizio postale, ritualmente depositato il 14.5.2024, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare ex art.55, co.10 cpa:
- della Determinazione Dirigenziale Rep.CA/627/2024 del 14 marzo 2024, notificata in pari data tramite pec, a firma del Direttore dell’Ufficio manutenzione straordinaria strade, nuove infrastrutture, recante ad oggetto “ingiunzione al proprietario dell’immobile ad eseguire le opere necessarie atte a garantire il transito in sicurezza del tratto di Via San Francesco di Sales compreso tra il Civ. 20 e il Civ. 19”;
- nonché, ove occorrer possa, del Fonogramma dei VV.F. Reg. Uff. U.0020464 del 10 marzo 2024, notificato dalla Polizia Locale l’11 marzo 2024; del Verbale di Sequestro e del successivo Provvedimento di convalida entrambi dell’11 marzo 2024; della Nota della Polizia Locale di Roma Capitale prot. n. VA/36398/2024/RHACB1 del 14 marzo 2024, unitamente al Decreto di dissequestro allegato e della Nota della Polizia Locale di Roma Capitale prot. n. VA/36399/2024/RHACB1 del 14 marzo 2024, con cui è stato notificato ad integrazione il Fonogramma dei VV.F. Reg. Uff. U.0021267 del 10 marzo 2024 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- per l’accertamento della responsabilità del Comune di Roma ex art. 30, co. 4, D.Lgs. n. 285/1992 alla ricostruzione del muro e al pagamento dei danni patiti dai proprietari delle autovetture rimaste coinvolte dal crollo e per la conseguente condanna del Comune di Roma al risarcimento delle spese sostenute dagli odierni ricorrenti per l’esecuzione delle opere tese alla messa in sicurezza e alla riduzione in pristino del tratto stradale interessato, riservandosi di produrre le relative fatture.
2. Con la presente iniziativa processuale, gli odierni ricorrenti avversano la summenzionata determinazione dirigenziale, a mezzo della quale il Municipio I di Roma Capitale ha ingiunto alla sig.ra IB, nella qualità di proprietaria dell’immobile sopra emarginato, di “provvedere, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla esecuzione delle opere tese alla riapertura al transito in sicurezza del tratto Via San Francesco di Sales compreso tra il civico 19 ed il civico 20 attualmente interdetto al transito, e, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla riduzione in pristino del tratto stradale sopra citato in conformità con le prescrizioni contenute nei fonogrammi dei VV.F. Reg. Uff. U. 0020464 del 10/03/2024 Reg. Uff. U. 0021267 del 10/03/2024”.
Detto provvedimento scaturisce dal crollo del muro nel tratto prospiciente la proprietà degli odierni ricorrenti, rovinato sulla strada pubblica nella notte fra il 9 e il 10 marzo 2024, così come segnalato dai Vigili del Fuoco con il fonogramma sopra citato.
I ricorrenti agiscono nella qualità di proprietari dell’immobile e del fondo limitrofo alla via San Francesco di Sales, distinti in catasto al fg. 489, p.lle nn.ri 212, 213, 214, 215. La sig.ra UY è in parte proprietaria e in parte usufruttuaria di tali beni, avendo donato la parte di nuda proprietà al figlio (parimenti ricorrente) EN IS con atto notarile del 12.1.2015.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso:
3.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, degli artt. 54, co. 4, e 107 TUEL, nonché degli artt. 3, 7, 10 e 21-octies della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Si eccepisce il vizio di incompetenza del firmatario dell’atto (dirigente dell’ente locale), in violazione della competenza attribuita, in via ordinaria, al Prefetto, dall’art.30 del Codice della strada (D.Lgs.n.285/92), ovvero, in caso di urgenza, al Sindaco, anche ai sensi dell’art.54, co.2 D.Lgs.n.267/2000, nell’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, cui in ultima analisi sarebbe riconducibile l’atto impugnato.
3.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Si sostiene la violazione dell’art.30 del Codice della strada, che assegna all’ente proprietario della strada il compito di provvedere alla manutenzione ed alla riparazione dei muri e delle opere di sostegno realizzati allo scopo di garantire stabilità e conservazione delle strade cui accedono. Nella fattispecie in esame, secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente “il muro oggetto di crollo è stato eretto in sede di realizzazione della strada su sedime demaniale al precipuo fine di delimitare e conformare la sede viaria. In tal senso, il Comune ha inteso rendere percorribile la strada in questione, costruendo su sedime stradale pubblico il secondo muro (crollato da ultimo) proprio con lo scopo di creare un allineamento della sede viaria all’edificio contiguo al fondo degli odierni ricorrenti”.
A supporto dell’intestata tesi, parte ricorrente esibisce altresì n.2 perizie tecniche.
4. Roma Capitale si costituiva in giudizio in data 22.5.2024, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.
Altresì si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, in data 20.5.2024, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Ministero, con richiesta di esenzione da qualsivoglia addebito.
5. Con atto depositato il 18.6.2024, a seguito del decesso della ricorrente UY IB, si costituiva in giudizio il signor EN IS, nella qualità di successore a titolo particolare della sig.ra IB, instando per l’accoglimento del ricorso.
6. In esito alla camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, con l’accordo delle parti veniva fissata la data del 4.12.2024 per la trattazione nel merito del ricorso.
7. In esito alla pubblica udienza del 4.12.2024, il Collegio, con ordinanza n.22324/2024, pubblicata il 10.12.2024, ai fini del decidere, ha disposto verificazione, nei termini che seguono:
“- alla verificazione provvederà il Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Roma-Territorio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero un suo delegato individuato all’interno dell’organico dell’Agenzia delle Entrate fra i dipendenti (con qualifica di dirigente o funzionario) in possesso delle necessarie competenze tecniche e nel rispetto del contraddittorio fra le parti, le quali potranno avvalersi di un proprio consulente di fiducia. Il verificatore potrà accedere a tutti gli atti del giudizio e estrarne copia, nonché richiedere alle parti ogni documentazione ritenuta utile. L’Amministrazione intimata dovrà esibire, a richiesta, gli ulteriori atti in loro possesso utili all’espletamento dell’incombente istruttorio;
- i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:
1) “accertare, anche (ove necessario) attraverso la visita dei luoghi e la consultazione dei documenti messi a disposizione dalle parti o comunque acquisiti o da acquisire su richiesta del verificatore, se il crollo della struttura muraria in questione sia ascrivibile all’unico muro (manufatto) insistente sulla proprietà privata di parte ricorrente e avente la funzione di delimitare la proprietà stessa ovvero se il crollo abbia in realtà riguardato un secondo muro, diverso da quello preesistente e originario, realizzato in epoca successiva su suolo pubblico con la precipua funzione di allineare il sedime stradale”;
2) “accertare le presumibili cause del crollo”;
- le parti dovranno collaborare lealmente con il verificatore per l’espletamento delle necessarie attività, fornendo l’assistenza richiesta, e saranno avvertite, con almeno dieci giorni di preavviso, della data prescelta per la verificazione (accesso ai luoghi ed alla documentazione) e potranno, anche in tale sede, avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- l’elaborato peritale sarà elaborato e trasmesso in bozza alle parti entro il termine del 20 marzo 2025;
- nei successivi 5 (cinque) giorni le parti avranno facoltà di far tenere al verificatore osservazioni e documenti;
- entro il 4 aprile 2025 il verificatore provvederà a depositare telematicamente, presso la segreteria del Tribunale, l’elaborato definitivo, illustrando in dettaglio le modalità di risoluzione dei quesiti sottopostigli, allegando la documentazione di supporto e prendendo espressamente posizione sulle eventuali osservazioni delle parti;
- trovano applicazione gli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm.”.
Successivamente, in relazione a detta verificazione, constatata l’indisponibilità palesata dall’organismo inizialmente incaricato, il Collegio, con ordinanza n.2087/2025, pubblicata il 30.1.2025, confermando i precedenti quesiti ha disposto la sostituzione del verificatore con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del responsabile del Dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale, con facoltà di delega. Il termine per il deposito della relazione veniva fissato alla data del 4.7.2025. Infine, con l’ulteriore ordinanza n.14619/2025, pubblicata il 22.7.2025, il Collegio, aderendo alla richiesta avanzata dal verificatore, in persona dell’ing. Prof. EP Sappa (prof. Ordinario di geologia applicata), all’uopo delegato in data 1.3.2025, ha disposto la proroga del termine per il deposito della relazione fino al 30.9.2025.
La relazione di verificazione veniva quindi depositata il giorno 14.9.2025, con i relativi allegati e previo confronto con le parti e i periti rispettivamente nominati. Con atto depositato il 5.11.2025, il verificatore faceva altresì pervenire la notula professionale per l’attività espletata.
8. Seguiva il deposito di ampia documentazione e articolate memorie, anche in replica, a cura della parte ricorrente e di Roma Capitale.
In particolare:
- la difesa capitolina evidenziava che la relazione conclusiva confortava la tesi dell’Amministrazione, nel senso che non esiste un secondo muro edificato su suolo pubblico, ma un unico perimetrale con la funzione di contenimento del terrapieno adiacente all’immobile di proprietà dei ricorrenti;
- la difesa della parte ricorrente evidenziava che la relazione di verificazione non aveva ad oggetto, in conformità ai quesiti peritali formulati dal Collegio, la proprietà del suolo del secondo muro, e che quindi la stessa, nell’evidenziare la sussistenza di un secondo muro, costruito con tecnica differente da quello originario, al di fuori dei confini della proprietà, dimostrerebbe la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
Le parti replicavano su quanto ex adverso dedotto.
9. Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. Il presente ricorso è azionato dagli originari proprietari dell’immobile in premessa: la signora UY IB (in parte usufruttuaria e in parte proprietaria) e il figlio EN IS, proprietario della quota su cui grava-va l’usufrutto della madre, giusto atto di donazione in atti.
Nel corso del giudizio, la difesa di parte ricorrente ha comunicato l’avvenuto decesso della signora UY IB e, successivamente, sopravveniva la costituzione in giudizio del signor EN IS, nella qualità di successore a titolo particolare in relazione alla quota detenuta in usufrutto dalla dante causa, e ciò in applicazione di una specifica previsione dell’atto di donazione.
Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.79, co.2 cpa e 300 cpc, considerato che il difensore della parte ricorrente, pur avendo dato atto del decesso della signora UY non ha dichiarato l’effetto interruttivo (cfr., Consiglio di Stato, 4.9.2024, n.7381), il processo prosegue fra le parti origjnarie, ferma la legittimità dell’intervento nel giudizio del signor EN IS, nella qualità di successore a titolo particolare per causa di morte, ai sensi dell’art.111, co.2 cpc, che va dunque, ai fini del presente giudizio, considerato come interventore ad adiuvandum, e fermo restando che la presente sentenza spiega effetti anche in suo confronto, ai sensi dell’art.111, co.4 cpc.
Ciò posto, occorre scrutinare, in primo luogo, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, sollevata dalla difesa erariale.
Sul punto, si rileva che la parte ricorrente non ha inteso evocare in giudizio il Ministero dell’Interno, non comparendo tale Dicastero nel novero dei soggetti intimati, nemmeno a titolo di controinteressato. La notifica del ricorso va pertanto considerata quale mera litis denuntiatio, spettando quindi alla parte (che abbia ricevuto la notifica) la scelta se costituirsi e contraddire o meno (cfr., quam multis, Tar Napoli, 27.12.2017, n.6089). Peraltro, è innegabile che l’oggetto della presente vertenza presenti, anche per l’Amministrazione in questione, profili di interesse istituzionale, atteso che il fonogramma dei Vigili del Fuoco ha dato la stura al procedimento culminato nell’atto impugnato. Inoltre, non spiega rilevanza alcuna il fatto che, formalmente, la parte ricorrente abbia chiesto l’annullamento (anche) del Fonogramma dei VV.F. Reg. Uff. U.0020464 del 10 marzo 2024, atteso che non vengono fornite specifiche censure avverso detto atto e considerato, soprattutto, che trattasi di atto con valenza istruttoria, tipicamente endoprocedimentale, e perciò non autonomamente lesiva. Sul punto, va pertanto respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata nella memoria difensiva di Roma Capitale.
Occorre inoltre, come evidenziato alle parti ex officio dal Collegio nel corso dell’udienza di trattazione e altresì evidenziato nell’ordinanza n.22324/2024, dare atto dell’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda di annullamento dell’atto impugnato, risultando pacifico, come riferito in detta ordinanza, che “nelle more dello svolgimento del giudizio, parte ricorrente asserisce di avere dato esecuzione alle opere di messa in sicurezza, siccome comandate da Roma Capitale. Permane comunque, allo stato, l’interesse all’accertamento della responsabilità in dipendenza dei fatti di causa ed alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni, laddove rientranti nel perimetro della giurisdizione amministrativa siccome ascrivibili all’atto impugnato, previo scrutinio di legittimità nel merito dello stesso”. Tale circostanza non è invero contestata dall’Amministrazione.
In pratica, l’improcedibilità dell’azione di annullamento non elide, ai sensi dell’art.34, co.3 cpa, l’interesse allo scrutinio della legittimità dell’atto impugnato, preliminare allo scrutinio delle ulteriori domande già formulate nell’atto introduttivo del giudizio (accertamento della responsabilità del Comune in ordine alla ricostruzione del muro e condanna al risarcimento dei danni, asseritamente patiti dalla parte ricorrente per le opere di ripristino e per i danni occorsi a terzi).
Il Collegio passa quindi ad esaminare il merito del ricorso.
Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato, con riguardo alle censure distintamente proposte dalla ricorrente.
10.1 Con riguardo al primo motivo (sub 3.1), la parte ricorrente eccepisce l’incompetenza del dirigente della struttura municipale che ha firmato l’atto impugnato, ritenendo al contempo che lo stesso fosse da inquadrare, al di là del nomen iuris utilizzato, nelle ordinanze contingibili e urgenti, come tali di competenza del Sindaco di Roma Capitale (in forza dell’art.30, co.2 del Codice della strada ovvero dell’art.54, co.4 Tuel) o, al più, del Prefetto (sempre ex 30, co.2 Codice della strada), laddove si negasse siffatta natura al provvedimento.
Il motivo in questione, in verità, appare del tutto improcedibile nel merito (essendo stato eseguito il provvedimento), atteso che, anche laddove se ne ravvisasse la fondatezza, ciò non determinerebbe in alcun modo la necessità di assecondare la richiesta tutela risarcitoria, imponendosi pur sempre la valutazione se l’intervento manutentivo competesse al Comune (come preteso dalla parte ricorrente) ovvero al proprietario dell’immobile prospiciente (come ritenuto dalla difesa capitolina).
Ad ogni buon conto, ad avviso del Collegio, la piana lettura dell’atto impugnato, unitamente a quella degli atti prodromici (fonogramma dei Vigili del fuoco del 10.3.2024, prot.n.20464), richiamati nel provvedimento, esclude l’eccepita incompetenza del dirigente comunale.
In particolare, dalla cronologia degli eventi, come appunto descritti nell’atto, si evince che nella notte fra il 9 e il 10 marzo 2024 una parte del muro di contenimento che delimita l’immobile (e il terrapieno) di proprietà dei ricorrenti e la pubblica via Francesco di Sales, all’altezza dei civici 19 e 20 è crollato, provocando (fra l’altro) l’invasione di detriti e materiali rovinati nel sedime stradale. Nel provvedimento, peraltro, si dà atto che, in conformità alle indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco, l’Ufficio strade del Municipio aveva già eseguito il confinamento delle aree per l’interdizione all’accesso. Inoltre, non risulta smentito quanto rappresentato dalla difesa di Roma Capitale (rif. memoria depositata il 12.6.2024- pag.8) in merito al fatto che l’ordine impartito ha comportato “interventi di mero sgombero e ripulitura della strada ostruita, per la riapertura alla pubblica fruizione, con la messa in sicurezza attraverso interventi cautelativi e provvisori, quali i puntellamenti, di fatto, poi eseguiti, supportati da telo contenitivo (v. foto stato dei luoghi all’11.06.2024, in relazione tecnica della Direzione Tecnica –Doc.7). Non è stata, in altri termini, ordinata né l’esecuzione di opere demolitorie per la tutela della pubblica incolumità nè di nuove opere di consolidamento ricostruttivo…”.
In definitiva, si è trattato di meri interventi volti, in sostanza, al ripristino della circolazione stradale, in precedenza interdetta nel tratto stradale in questione, attraverso opere di modesta entità, come tali rientranti nell’alveo della generale potestà comunale, demandata alla competenza del dirigente dell’ente locale, secondo quanto previsto in termini ampi dall’art.107, co.2 D.Lgs.n.267/2000. D’altra parte, secondo la communis opinio, le ordinanze contingibili e urgenti sono strumenti extra-ordinem, di stretta eccezionalità, finalizzati alla rimozione ovvero alla prevenzione di gravi pericoli per la pubblica o privata incolumità (in tema, v., quam multis, Consiglio di Stato, 18.4.2025, n.3421); nella fattispecie in esame, come visto, il provvedimento non mira, essenzialmente, alla tutela dell’incolumità, ma al ripristino della circolazione stradale (“considerato.. che a tutt'oggi il tratto di Via San Francesco di Sales compreso tra il Civ. 20 e il Civ. 19 è interdetto all'accesso per la presenza di detriti sulla sede stradale e detta interdizione non consente l'accesso veicolare al tratto viario compreso tra il civico 20 e 26”), attraverso opera di modesta entità, e particolarmente con lo sgombero della carreggiata. Per analoghe ragioni, la modestia dell’intervento consente di ritenere non integrata la competenza prefettizia ai sensi dell’art.30, co.2 del Codice della strada, non venendo ad emersione atti manutentivi di maggiore incisività, quali la “demolizione o il consolidamento” dei muri posti a monte della sede stradale.
Quanto alla censura afferente la mancata comunicazione di avvio del procedimento, è evidente che, nel caso in esame:
a) l’esigenza obiettiva di celerità, connessa alla sopra cennata necessità di ripristino della viabilità interrotta, non richiedeva, ai sensi dell’art.7, co.1 L.n.241/90, l’assolvimento dell’onere della previa comunicazione di avvio del procedimento;
b) in ogni caso, stante la natura di atto vincolato del provvedimento (v. infra), l’omissione assumerebbe carattere non invalidante, in applicazione della regola codificata all’art.21-octies, co.2 L.n.241/90.
10.2 Il secondo motivo di ricorso (sub 3.2) è dedicato al merito in senso proprio della controversia, concernendo la tematica della competenza sostanziale all’intervento manutentivo, per il quale l’Amministrazione capitolina ha inoltrato l’ingiunzione alla proprietaria dell’immobile. La parte ricorrente ha sostenuto che la determinazione impugnata viola l’art.30, co.4 del Codice della strada (D.Lgs.n.285/92), che assegna all’ente proprietario della strada (in tesi, quindi, Roma Capitale) la responsabilità in ipotesi di opere di sostegno funzionali a garantire la stabilità o la conservazione delle strade, ossia se non hanno la funzione di contenere e proteggere i fondi adiacenti. Secondo la prospettiva patrocinata dalla ricorrente, anche con il supporto di perizie tecniche in atti, il muro parzialmente crollato nell’evento di cui trattasi sarebbe stato eretto dal Comune su suolo demaniale, in adiacenza all’originario muro contenitivo del terrapieno, tuttora in piedi nella proprietà confinante (Istituto delle Suore), allo scopo precipuo di allineare l’andamento della pubblica via al margine (più) sporgente del terreno appartenente all’Istituto religioso, attiguo a quello degli odierni ricorrenti. Il secondo muro (quello crollato, per semplificare) sarebbe infatti costruito successivamente, con una tecnica costruttiva diversa (“muro conciato”), tipico delle costruzioni in pendenza (come il tratto stradale in questione), mentre quello originario è realizzato con la tecnica cd. “a sacco”, necessitante di una base per autosostenersi. Il secondo muro, quello eretto dal Comune, sarebbe crollato a causa delle infiltrazioni delle acque piovane e, per l’effetto, la competenza all’intervento sarebbe in toto ascrivibile al Comune di Roma, nella qualità di ente proprietario della strada.
Tale ricostruzione è stata avversata dalla difesa capitolina, con il supporto del parere della competente struttura tecnica dell’Amministrazione, secondo cui la tesi di controparte non avrebbe alcun supporto fattuale e scientifico, nel senso che non ci sarebbe alcun “doppio muro”, ovvero, al più, non vi sarebbe alcuna prova che ne colleghi l’edificazione all’Amministrazione, anche in ragione di quanto previsto dalla planimetria catastale, che prevede un unico muro di cinta annesso alla proprietà dei ricorrenti.
La doglianza della parte ricorrente non trova fondamento negli atti versati e acquisiti all’odierno giudizio, anche all’esito della verificazione disposta dal Collegio.
In base alla norma di riferimento (art.30, co.4 Codice della strada), evocata dalla parte ricorrente, il nodo della questione consiste nel risalire al soggetto che ha edificato il muro ed alla proprietà del relativo sedime. E’ infatti pacifico, anche per l’esito della verificazione (rif. secondo quesito peritale), che il crollo del muro sia da ricondurre all’assenza di manutenzione dello stesso ed alla correlata azione delle acque meteoriche, infiltrate con il passare del tempo all’interno degli interstizi del muro. Occorre quindi dirimere chi fosse tenuto all’attività manutentiva e, in difetto, chi ne debba sopportare le relative responsabilità.
Sul tema, a dispetto di quanto opinato da parte ricorrente negli ultimi scritti difensivi, il Collegio ha dedicato al tema il primo quesito peritale (“accertare, anche (ove necessario) attraverso la visita dei luoghi e la consultazione dei documenti messi a disposizione dalle parti o comunque acquisiti o da acquisire su richiesta del verificatore, se il crollo della struttura muraria in questione sia ascrivibile all’unico muro (manufatto) insistente sulla proprietà privata di parte ricorrente e avente la funzione di delimitare la proprietà stessa ovvero se il crollo abbia in realtà riguardato un secondo muro, diverso da quello preesistente e originario, realizzato in epoca successiva su suolo pubblico con la precipua funzione di allineare il sedime stradale”).
Nel suddetto quesito, come risulta evidente, la prima ipotesi era conferente alla tesi esposta dal Comune, mentre la seconda era in linea con l’impostazione della parte ricorrente, laddove prefigurava la sussistenza di un secondo muro, insistente su sedime pubblico e, per l’appunto, avente la funzione di allineamento della sede stradale alla proprietà limitrofa, più sporgente.
L’esito della verificazione, per come esposto nella relazione depositata dal verificatore, dopo l’esame della documentazione fornita dalle parti e il sopralluogo congiunto, ha restituito un responso fondato sui fatti e sui documenti esibiti, pertanto pienamente credibile. Con l’evidenza del supporto fotografico (v., in particolare, la figura n.3, foto a) e foto b), pag.11), il verificatore ha rappresentato, fra l’altro, che “Da ciò consegue, senza ragionevoli dubbi, che il muro crollato sia stato oggetto di un intervento di ripristino, successivo alla fase di costruzione originale, come pure è ragionevole supporre che l’intervento di restauro più recente sia stato la porzione di muro crollato. In altre parole, sembra possibile affermare che, originariamente, sia stato eretto il muro, con una tipologia costruttiva del tipo ancora esistente nella parte destra di quanto rappresentato in Figura 3b e, successivamente,
probabilmente per il crollo di parte di esso, sia stata ricostruita una parte del muro con una tipologia
costruttiva diversa, più moderna, dotata di presidi sistematici per lo smaltimento delle acque meteoriche che si potessero infiltrare nel terrapieno sovrastante (particolare cerchiato in giallo in figura 3b)….”. Ed ancora: “Allo stesso tempo la CTP della proprietà IS argomenta in modo sostanzioso la ipotesi che tale muro, più recente, sia stato realizzato in tempi successive, per iniziativa del Comune di Roma, per allineare il muro di contenimento esistente, con la costruzione dell’edificio delle Suore del Sacro Cuore, come riportato nella Figura 54, e le ulteriori modifiche apportate ad esso. Tale ipotesi appare possibile, tuttavia non ci sono elementi di prova che sia inequivocabile. Il riferimento alla presenza dei sanpietrini appare poco convincente: dall’esame delle foto presentate, riportate in Figura 6 della presente relazione, sembra anche potersi affermare che l’affioramento dei sanpietrini è ciò che resta della copertura del manto stradale con l’asfalto. In altre parole, la ipotesi, avanzata dalla CTP della proprietà IS, può essere letta anche in modo diverso. Ciò che quindi emerge è che manca, in tutta la documentazione disponile, una prova che il rifacimento del muro sia stato realizzato dal Comune di Roma”.
In altri termini, la tesi affermata dalla parte ricorrente non trova appigli probatori e, pertanto, in ossequio alla generale regola di riparto dell’onere probatorio, di cui agli artt.2697 c.c. e 64, co.1 cpa, la domanda (di accertamento e di condanna) formulata dalla parte ricorrente va respinta, in difetto della prova del suo postulato di base.
Peraltro, dal materiale fotografico allegato alla verificazione si evince che il muro è unico, nel senso che, al di là delle tecniche costruttive, differenti nel tempo, non vi è apprezzabile interstizio fra il muro costruito in origine e quello ricostruito successivamente, probabilmente a seguito di un crollo. Non c’è prova in atti che la ricostruzione della porzione di muro crollato sia avvenuta su sede demaniale e, vieppiù, ad opera dell’Autorità comunale. Non è poi smentita l’affermazione della difesa capitolina, secondo cui nelle planimetrie catastali figura un unico muro di cinta, a protezione del terrapieno e quindi della proprietà dei ricorrenti. Si evidenzia, al riguardo, che, se del caso in funzione sussidiaria, i dati catastali rilevano ai fini dell’estensione dei confini della proprietà nei rapporti fra le parti (in tal senso, v., Cass., civ., 11.10.2025, n.27232), oltre che dal punto di vista della conformità edilizia, tenuto conto della risalenza remota dell’immobile, secondo quanto previsto dall’art.9bis, co.1 bis Dpr n.380/2001 (testo unico edilizia).
11. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va:
- dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla domanda di annullamento;
- respinto per il resto, in quanto infondato.
Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente, in solido con l’interveniente come sopra descritto, in favore di Roma Capitale, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre sussistono valide per ragioni per disporre la compensazione nei confronti del Ministero dell’Interno, e per ometterne l’addebito nei confronti dei controinteressati intimati e non costituiti. A carico dei soccombenti, come sopra descritti e in solido fra loro, si pone altresì il pagamento delle spettanze del verificatore, nel quantum indicato in motivazione, ritenuto congruo in applicazione di quanto previsto dagli artt.50-56 Dpr n.115/2002 in combinato disposto con il DM 30.5.2002 in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale profuso, detratto l’importo eventualmente già versato a titolo di anticipo (cfr. verbale n.1 del 28.4.2025- all.to n.3 deposito verificatore del 14.9.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo respinge per il resto, ai sensi di cui in motivazione.
Condanna altresì, in solido fra loro, i ricorrenti e l’interveniente ad adiuvandum, al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Spese compensate nei confronti del Ministero dell’Interno. Nulla nei confronti dei controinteressati intimati e non costituiti.
Pone altresì a carico dei ricorrenti e dell’interveniente ad adiuvandum, in solido fra loro, l’obbligo di pagamento, in favore del verificatore, nella persona del prof. Ing. EP Sappa, della complessiva somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge e detratto l’eventuale anticipo, se versato, a titolo di compenso per la verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE TO, Presidente
GO LE, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO LE | IE TO |
IL SEGRETARIO