Ordinanza cautelare 15 marzo 2023
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/03/2026, n. 5502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5502 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02609/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- notificato in data del 19.12.2022 con oggetto sottoposizione a visita medica ai sensi dall'art. 119 c.4 c.d.s.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 28.10.2022 il ricorrente è stato coinvolto in un incidente stradale, la cui responsabilità andrebbe ascritta al conducente di altra vettura, a seguito del quale è stato sottoposto ad analisi da cui è risultata una traccia minima di presunta assunzione di sostanza stupefacente.
2. Rileva il ricorrente che gli accertamenti di laboratorio non identificano la percentuale di presenza di cannabinoidi ma tracce, che potrebbero essere giustificati da una assunzione antecedente alla sera precedente e che non indicherebbero che lo stesso fosse in stato di alterazione dovuto da assunzione di sostanza stupefacente al momento del fatto.
3. In data 19.12.2022 è stata notificata dalla Prefettura di Roma ordinanza di sospensione della patente ed è stata la violazione degli artt. 186-bis, co. 6, e 187 del Codice della strada, con conseguente sequestro amministrativo del mezzo, sospensione della patente di guida ed obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale di Roma, oggetto quest’ultima della presente impugnazione.
4. L’efficacia del provvedimento di sospensione della patente di guida è stata opposta presso il Giudice di Pace di Roma, che lo ha annullato con sentenza 9.5.2023, n. -OMISSIS-.
5. Con il presente ricorso la parte ricorrente ha impugnato l’obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale di Roma, deducendo:
I) “ Violazione di legge per applicazione automatica degli artt. 186 e 187 Codice della Strada, in combinato disposto con l’art. 128 Codice della Strada - Necessità di interpretazione costituzionalmente orientata – Illegittimità; Violazione del diritto della difesa ”. Dal verbale di pronto soccorso non si potrebbero desumere le quantificazioni dei tassi di presenza di assunzione di sostanze stupefacenti in quanto gli stessi erano stati oscurati; per tale motivo il ricorrente non sarebbe stato in grado di verificare se dai risultati delle analisi di laboratorio i tassi descritti potessero essere riconducibili ad una percentuale idonea o meno alla contestazione di cui al verbale di accertamento e della sanzione irrogata. Inoltre, a seguito di perquisizione dell’abitazione del ricorrente gli agenti operanti non avrebbero rinvenuto sostanza stupefacente;
2) “ Violazione di legge per applicazione automatica degli artt. 186 e 187 Codice della Strada, in combinato disposto con l’art. 128 Codice della Strada - Travisamento dei fatti - Eccesso di potere – Effetti; Erronea motivazione - Violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 - Sviamento delle valutazioni prefettizie ”. La necessità di sottoporre il ricorrente a visita medica ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada sarebbe irragionevole, in quanto supportata da fondati e circostanziati dubbi sulla non persistenza dei requisiti psico-fisici e dell'idoneità tecnica prescritti per l’abilitazione alla guida, tenuto conto peraltro che il ricorrente non avrebbe concorso, con il proprio comportamento, a determinare la condizione di obiettiva incertezza sulla sussistenza dei requisiti, né avrebbe causato esso stesso l’incidente.
6. L’Amministrazione si è costituita in resistenza.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il ricorso è infondato.
9. L’art. 128 del Codice della strada stabilisce, al comma 1, che “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica ”.
10. Ai sensi dell’art. 187, comma 3, “ Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ”.
11. Dalla lettura del ricorso emerge che il ricorrente, a seguito del sinistro in cui è stato coinvolto, si è rifiutato di sottoporsi al prelievo di campioni ed è stato quindi accompagnato presso struttura sanitaria pubblica presso cui sono stati condotti (anche) gli accertamenti tossicologici, che hanno evidenziato tracce di sostanze stupefacenti.
12. Il ricorrente contesta che le predette analisi non sarebbero sufficienti ai fini della sottoposizione a visita presso la commissione medica, in quanto non riportano le quantità riscontrate, né attestano il momento in cui le predette sostanze sono state assunte. Tuttavia, se tali profili possono rilevare ai fini sanzionatori, essi sono del tutto irrilevanti ai fini dei provvedimenti, che si collocano sul piano della tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, che gli organi competenti devono adottare ai fini della valutazione della persistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida.
13. Al riguardo occorre rilevare che l’allegato III al d.lgs. n. 59/2011 stabilisce sul punto una disciplina particolarmente rigorosa, prevedendo, alla lettera F, che “ La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta ”.
14. Ne consegue che l’esistenza di tracce di assunzione di sostanza stupefacente, a prescindere dalla relativa entità, giustifica senz’altro il provvedimento prefettizio con il quale, nel dubbio circa la persistenza dei suddetti requisiti, il conducente sia invitato a sottoporsi a visita presso la commissione medica locale, senza che possano assumere rilievo le circostanze relative al sinistro che abbia occasionato gli accertamenti dai quali il predetto dubbio trae fondamento, ivi inclusa la responsabilità dello stesso.
15. In ragione di quanto sopra, il provvedimento impugnato è immune dai vizi denunciati e il ricorso va rigettato.
16. Le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | AN SE |
IL SEGRETARIO