TAR Latina, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 486
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione attiva della ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto che la promissaria acquirente non abbia un titolo idoneo per richiedere il permesso di costruire, poiché il contratto preliminare non prevedeva l'anticipazione degli effetti né l'immissione nel possesso del bene. Inoltre, il contratto preliminare era sospensivamente condizionato all'ottenimento dei titoli edilizi, rendendo la ricorrente una mera mandataria senza rappresentanza e priva di una posizione giuridica soggettiva idonea a differenziarla e radicare la sua legittimazione all'impugnazione.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione attiva della ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto che la promissaria acquirente non abbia un titolo idoneo per richiedere il permesso di costruire, poiché il contratto preliminare non prevedeva l'anticipazione degli effetti né l'immissione nel possesso del bene. Inoltre, il contratto preliminare era sospensivamente condizionato all'ottenimento dei titoli edilizi, rendendo la ricorrente una mera mandataria senza rappresentanza e priva di una posizione giuridica soggettiva idonea a differenziarla e radicare la sua legittimazione all'impugnazione.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione attiva della ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto che la promissaria acquirente non abbia un titolo idoneo per richiedere il permesso di costruire, poiché il contratto preliminare non prevedeva l'anticipazione degli effetti né l'immissione nel possesso del bene. Inoltre, il contratto preliminare era sospensivamente condizionato all'ottenimento dei titoli edilizi, rendendo la ricorrente una mera mandataria senza rappresentanza e priva di una posizione giuridica soggettiva idonea a differenziarla e radicare la sua legittimazione all'impugnazione.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione attiva della ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto che la promissaria acquirente non abbia un titolo idoneo per richiedere il permesso di costruire, poiché il contratto preliminare non prevedeva l'anticipazione degli effetti né l'immissione nel possesso del bene. Inoltre, il contratto preliminare era sospensivamente condizionato all'ottenimento dei titoli edilizi, rendendo la ricorrente una mera mandataria senza rappresentanza e priva di una posizione giuridica soggettiva idonea a differenziarla e radicare la sua legittimazione all'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 486
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 486
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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