Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
Decreto presidenziale 4 dicembre 2025
Decreto presidenziale 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 9230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9230 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09230/2025REG.PROV.COLL.
N. 05777/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5777 del 2024, proposto da Full Service S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Europol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 81647748A5, rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Gentile, Mario Zoccali e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ON Spa, Ministero della Giustizia, Corte D'Appello Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CO ZA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00255/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ON Spa, Ministero della Giustizia, CO ZA S.r.l., Corte D'Appello Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. RA DI e uditi per le parti gli avvocati Civello, anche in sostituzione dell'avvocato Gentile, e Valeria Pellegrino, in delega dell'avvocato Gianluigi Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Full Service s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione a Cosmopal ZA s.p.a. del lotto n. 29 della gara ON per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso il Ministero della Giustizia.
Il ricorso è stato rigettato con sentenza impugnata in questa sede.
Nelle more del giudizio è stato adottato un provvedimento con cui la CO ZA s.p.a. è stata esclusa dalla gara – provvedimento impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 21017 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7602 del 2025.
Full Service s.r.l. ha dichiarato, pertanto, essere venuto meno il suo interesse alla decisione dell’appello.
2.Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dalla difesa di parte appellante - dichiarazione evidentemente da ricollegare al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto idonea a dettare una nuova disciplina del rapporto amministrativo, tale da modificare radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso in appello, sì da far venir meno per l’appellante qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, che possa discendere da una decisione sulla domanda azionata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786, cit; Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3138; Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5551). Peraltro, anche ON e CO ZA hanno concluso per l’improcedibilità dell’appello.
In proposito va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
3.In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES CA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
RA DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA DI | ES CA |
IL SEGRETARIO