Articolo 25 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 24Articolo 26
Versione
8 novembre 1989
Art. 25. (Organizzazione degli uffici). 1. Le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 893 , hanno effetto fino alla data del 31 dicembre 1990.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad istituire con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, un ispettorato di zona per la Sicilia, con sede a Palermo, ed un ispettorato di zona per la Sardegna, con sede a Cagliari, ferma restando la dotazione dei posti dirigenziali, di cui ai quadri G ed H della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 .
Note all'art. 25:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989