Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1998, n. 11915
CASS
Sentenza 28 settembre 1998

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Nell'ipotesi di scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura, la mancanza dell'autorizzazione (richiesta dall'art. 9 legge 319 del 1976) non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21 legge citata, poiché quest'ultima norma concerne soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei corpi recettori menzionati nell'art. 1, e cioè acque, suolo e sottosuolo, e non anche nelle fognature, pure tenute presenti ed espressamente disciplinate nei commi successivi della stessa disposizione. Nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali la suddetta elencazione, chiara, precisa ed univoca, non può essere integrata attraverso la interpretazione giurisprudenziale. La determinazione legislativa in esame non è neppure illogica, specialmente in base alla legge 172 del 1995, che ha depenalizzato gran parte della materia degli scarichi fognari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1998, n. 11915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11915
    Data del deposito : 28 settembre 1998

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