Sentenza 28 settembre 1998
Massime • 1
Nell'ipotesi di scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura, la mancanza dell'autorizzazione (richiesta dall'art. 9 legge 319 del 1976) non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21 legge citata, poiché quest'ultima norma concerne soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei corpi recettori menzionati nell'art. 1, e cioè acque, suolo e sottosuolo, e non anche nelle fognature, pure tenute presenti ed espressamente disciplinate nei commi successivi della stessa disposizione. Nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali la suddetta elencazione, chiara, precisa ed univoca, non può essere integrata attraverso la interpretazione giurisprudenziale. La determinazione legislativa in esame non è neppure illogica, specialmente in base alla legge 172 del 1995, che ha depenalizzato gran parte della materia degli scarichi fognari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1998, n. 11915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11915 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
l. Dott. Tridico Gennaro presidente del 18 09 1998
2. Dott. Pioletti Giovanni consigliere SENTENZA
3. Dott. Grassi Aldo consigliere N.2814
4. Dott. Morgigni IO consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Di Nubila Vincenzo consigliere N. 15811/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LA AN, n. Francavilla al Mare 16.5.57
avverso la sentenza 16.2.98 del pretore di Chieti sezione di Francavilla al Mare Udita la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Pioletti;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale B. Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Designato come estensore il cons. IO Morgigni;
Svolgimento del processo.
Il 16 febbraio 1998 il pretore di Chieti sezione di Francavilla al Mare ha condannato IO GA alla pena di lire due milioni d'ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 per avere scaricato, nella qualità di gestore d'impianto di autolavaggio, acque reflue nella fogna comunale senza autorizzazione, in Francavilla il 30 marzo 1994. Ricorre l'imputato, deducendo: a) violazione di legge, perché il fatto non costituisce reato, in quanto lo scarico in questione sarebbe assimilabile a quello da insediamento civile;
b) difetto di motivazione nella qualificazione dello scarico come proveniente da insediamento produttivo nonché sulla determinazione della pena. Motivi della decisione.
Il ricorso va accolto anche se per un motivo diverso da quello esposto dal ricorrente.
Reputa la Corte che il fatto di cui al capo a (scarico d'insediamento produttivo in fogna senza autorizzazione) non è previsto dalla legge come reato (conf.sez.4 sent.0 5014 del 28/04/98 ud. 08/04/98 rv. 210622 imp. Sciotto;
sez, 3 sent. 0 1790 del 12/02/98 ud. 16/12/97 rv. 209906 imp. Iacobucci;
sez. 3 sent. 0 8935 del 3/10/97 ud. 01/07/97 rv. 208623 imp. Torina;
sez. 3 sent. 0 5524 del 10/06/97 ud. 08/04/97 rv. 208458 imp. Bertagnolli;
sez. 3, ud. 17 dicembre 1996, imp. Martucci;
sez. 3, c.c. 14 novembre 1995, imp. Prati)
A tale conclusione deve pervenirsi in base a due considerazioni interpretative, delle quali una letterale e l'altra logica. L'art. 15 della legge n. 319 del 1976 prevede al comma secondo l'obbligo dell'autorizzazione per gli insediamenti produttivi. Distingue, poi, due ipotesi: a) il caso di soggetto non munito di provvedimento abilitativo prima dell'entrata in vigore della legge c.d. Merli;
b)quello di soggetto già in possesso della stessa. Nei successivi commi - terzo e quarto - è dettata, poi, la disciplina inerente alla domanda di autorizzazione.
Nel quinto comma è stabilito che "le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al Comune competente per territorio". All'art. 21 è previsto che è punito con l'arresto o con l'ammenda "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo" senza autorizzazione.
L'art. 1 recita: "la presente legge ha per oggetto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo."
Dal combinato disposto degli articoli innanzi citati deriva che sono puniti, se privi di autorizzazione, soltanto gli scarichi nelle acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private", ma non anche nelle fognature, poiché queste ultime non rientrano nella nozione di acque, richiamata dall'art. 21. A quest'argomentazione di carattere letterale attualmente se ne aggiunge altra, derivante dalla modifica apportata all'art. 21 de quo dall'art. 6 D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995, n. 172. È stato previsto che "chiunque apre o comunque effettua scarichi ... delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nella acque indicate nell'art. 1, sul suolo o nel sottoquolo... è punito con la sanzione amministrativa ...". Si evince, pertanto, che le "acque" alle quali si riferisce - anche nella nuova formulazione - l'art. 21 non sono le fognature. Non ignora il collegio che in alcune pronunzie questa stessa sezione è andata in contrario avviso (sez. 3 sent. 0 2845 del 05/03/98 ud. 17/12/97 rv. 209875 imp. Biondi;
sez. 3 sent. 11043 del 02/12/97 ud. 30/10/97 rv. 209248 imp. Campanelli;
sez. 3 sent. 0 4010 del 29/04/97 ud. 11/04/97 rv. 207616 imp. Cianciotti;
sez. 3 sent. 03482 del 14/11/96 cc. 15/10/96 rv. 206713 imp. Balistreri;
sez. 3, 03/05/96, imp. Ciranna;
sez. 3, ud. 30/04/96, imp. Smarrazzo;
sez. 3, ud. 13/03/96, imp. Galeano) ma reputa meditatamente di non potersi adeguare a questo diverso orientamento, poiché con esso non sono state formulate critiche consistenti e convincenti. In una delle sentenze citate è stato asserito che "l'intervenuta depenalizzazione dell'effettuazione dello scarico delle pubbliche fognature senza autorizzazione non comporta anche quella dei refluo in esse immesso, tanto più che è interesse dell'ente gestore conoscere le caratteristiche e controllare la quantità degli scarichi che recapitano in pubblica fognatura. Pertanto l'omessa autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi costituisce ancora reato". Alla prima osservazione va replicato che la depenalizzazione può concernere soltanto ciò che è sanzionato penalmente, non una disposizione che non è tale.
La nuova disciplina invero, ha reso soltanto evidente che la norma va letta nel modo qui indicato, per non creare disarmonie nel sistema e per non violare - come si dirà in seguito - l'art. 1 cod. pen. Alla seconda constatazione va risposto che altro è prevedere l'obbligo dell'autorizzazione, altro è specificarne la punizione. Se il legislatore avesse voluto conseguire questo risultato, sarebbe stato sufficiente che avesse statuito "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nei corpi ricettori di cui all'art. 1..." Ha, invece, ripetuto l'elencazione senza indicare le fogne. Al successivo comma secondo ha rinnovato il dettato peculiare: "Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - ... ".
Nè la legislazione d'emergenza degli ultimi anni o la legge n. 172 hanno apportato precisazione di sorta.
Nessun sostegno argomentativo viene, invece, dalle altre tre decisioni innanzi citate, nelle quali si ricorda soltanto che in base all'art. 9 della legge n. 319 del 1976 che "tutti gli scarichi devono essere autorizzati".
Come si è evidenziato innanzi, quest'osservazione non è utile, ove si consideri che l'art. 21 non prevede una pena per "le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge" - come, ad esempio, recita in materia paesaggistica la legge 8 agosto 1985, n. 431 - ne' sanziona lo "scarico senza autorizzazione" ma dettagliatamente specifica la condotta vietata con riferimento a determinati corpi ricettori e non altri.
Ancora meno persuasiva è l'altra notazione, avanzata in dottrina, secondo cui la punizione della fattispecie in esame deriverebbe dall'intero sistema legislativo, per cui la lacuna normativa andrebbe corretta in tal modo.
La replica è agevole e già si desume da quanto detto con la seguente ulteriore precisazione, scaturente dal principio di legalità, trascurato dall'opposto indirizzo.
Dagli articoli 25 Cost. e 1 cod. pen. deriva che la pena può essere inflitta solo "per un fatto espressamente preveduto come reato" : ne deriva che il precetto non può essere ricostruito dall'intero testo normativo, quando la fattispecie sia, invece, specificamente prevista nel corpo della singola disposizione.
In tal caso è possibile soltanto un'interpretazione estensiva. Quest'ultima, tuttavia, trova un limite invalicabile nel significato letterale del testo.
Nella specie l'ipotesi tipica è formulata in termini tassativi, chiari e comprensibili con un'elencazione dettagliata e non di mero richiamo ad altro articolo.
Una diversa tesi renderebbe sempre possibile integrare l'ipotesi tipica per via giudiziale in contrasto con il principio costituzionale di tassatività.
È stata di recente formulata altra osservazione circa lo scarico finale della fognatura in uno dei corpi ricettori specificati dall'art. 21 della legge n. 319 del 1976. Tale precisazione non muta i termini della questione, ma anzi esalta vieppiù la correttezza della tesi qui accolta, poiché dimostra che proprio i fautori dell'opposto orientamento sono obbligati a ricercare tra i corpi ricettori finali quello nel quale è fatto divieto di scarico. Ma v'è da considerare che il corpo finale può essere un depuratore, dal quale le acque fluiscono completamente rigenerate: è, pertanto, necessario che la contestazione sia sempre formulata con riferimento ai soli corpi finali.
Va pertanto ribadito il seguente principio di diritto: Nell'ipotesi di scarico di insediamento produttivo in fogna, la mancanza dell'autorizzazione (richiesta dall'art. 9 della legge n. 319 del 1976) non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21 della legge citata, poiché quest'ultima norma concerne soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei vari corpi ricettori, menzionati nell'art. 1, e cioè "acque, suolo e sottosuolo" e non anche nelle fognature, pur tenute presenti ed espressamente disciplinate nei commi successivi della stessa disposizione. Nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali, inoltre, la suddetta elencazione chiara, precisa ed univoca, non può essere arbitrariamente integrata attraverso l'interpretazione giurisprudenziale. La determinazione legislativa già incensurabile in sè non è neppure illogica, specialmente in base alla legge n.172 del 1985, che ha depenalizzato gran parte dell'intera materia degli scarichi fognari.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1998