Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace rigetti la richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma terzo quater, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, ai sensi dei precedenti commi terzo, terzo bis e terzo ter dello stesso articolo, atteso che essa può essere pronunciata anche laddove sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 20 bis del D.Lgs n. 274 del 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2012, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/12/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3581
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 16439/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATOREJPELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO;
nei confronti di:
NI OR N. IL 08/10/1979 C/;
avverso l'ordinanza n. 87/2012 GIUDICE DI PACE di ROVIGO, del 05/03/2012;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Rovigo ha rigettato la richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere avanzata dal pubblico ministero dopo che TO OD, indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 aveva ottemperato al decreto di espulsione.
Il Giudice di pace ha osservato che ostano all'accoglimento della richiesta le particolari regole del rito di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20-bis che impongono la presentazione immediata a giudizio e non danno modo al giudice di definire preventivamente il giudizio, non prevedendo lo svolgimento di una camera di consiglio prima dell'instaurazione della fase del dibattimento. Diversamente può invece operare, nel rito dinnanzi al Tribunale, il giudice per le indagini preliminari, il quale provvede in esito ad una camera di consiglio con partecipazione dell'imputato e del suo difensore. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, deducendo:
- abnormità del provvedimento e violazione di legge. L'ordinanza, emessa al di fuori dei poteri riconosciuti al giudice, determina una stasi del procedimento con indebita regressione. Se la disposizione fosse interpretata letteralmente, la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta espulsione potrebbe essere pronunciata soltanto ad azione penale esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, con irragionevole disparità di trattamento in danno degli imputati per reati minori, per i quali il rito non prevede la fase dell'udienza preliminare. La ratio della disposizione sull'espulsione è quella di evitare il sovraffollamento carcerario, e di fronte a detta finalità l'ordinamento rinuncia all'esercizio dell'azione penale ogniqualvolta sia già intervenuta l'espulsione, sicché è ovvio che essa debba essere applicata, in via estensiva o analogica, ad ogni altro caso in cui l'espulsione sia avvenuta e risulti provata prima che si pervenga al giudizio. Nella situazione data, il pubblico ministero ricorrente, da un lato, non può chiedere l'archiviazione, dato che non sussiste il presupposto dell'infondatezza della notizia di reato;
dall'altro, non può promuovere l'azione penale al solo fine di far emettere una sentenza di non luogo a procedere, che non sarebbe pronunciabile in giudizio, data l'espressa clausola normativa che ne limita l'applicabilità alla fase che precede l'esercizio dell'azione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta espulsione dello straniero può essere emessa anche fuori dei casi in cui si proceda con richiesta di fissazione di udienza preliminare, e quindi, ad esempio, pur se il rito da adottare sia quello della citazione a diretta a giudizio - Sez. 1, n. 38282 del 16/9/2004 (dep. 28/9/2004), Zoro, Rv. 229752;
Sez. 1, n. 35843 del 19/09/2007 (dep. 1/10/2007), Kamberi, Rv. 237314. Il principio è che le diverse modalità procedimentali previste in riferimento alla tipologia di reato imputato non possono condizionare l'esercizio del potere di dichiarare l'improcedibilità in esito all'avvenuta espulsione, pena altrimenti un'irragionevole sperequazione tra imputati, con effetti pregiudizievoli proprio per quanti siano chiamati a rispondere di reati meno gravi e per i quali, infatti, il rito sia semplificato.
In quest'ambito, non può essere riconosciuto al giudice se non il potere, una volta richiesto della pronuncia di improcedibilità, di verificare che, versandosi in una delle situazioni richiamate espressamente dalla disposizione, l'espulsione sia effettivamente avvenuta, e ciò sempre che non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio. Al giudice, in buona sostanza, non è attribuito anche il potere di valutare altri profili, asseritamente attinenti alle condizioni procedimentali per la pronuncia di improcedibilità.
L'ordinanza è stata quindi emessa in difetto di potere, perché in concreto non è dato al giudice, che pure è titolare del potere di valutare la fondatezza della richiesta di parte, di apprezzare ulteriori, e normativamente non indicati, aspetti procedimentali in vista della pronuncia a lui sollecitata.
Si tratta, pertanto, di provvedimento abnorme per difetto di potere, che deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice perché provveda sulla richiesta del pubblico ministero, nei sensi e nei termini appena illustrati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Giudice di pace di Rovigo.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013