Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2809/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. ROCCISANO DOMENICO e con gli avv. Parte_1
e
contro:
on l'avv. e gli avv. e CP_1
on l'avv. CAPONE LUCA e gli avv. Controparte_2
FUSCO LORENZO ANDREA ) VIA DEI GIARDINI, 7 20121 MILANO;
C.F._1
) VIA DEI GIARDINI, 7 20121 MILANO;
Controparte_3 C.F._2 [...]
( VIA DEI GIARDINI, 7 20121 MILANO;
e CP_4 C.F._3
CONVENUTO
contro:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA CP_5 P.IVA_1
ANGELA , con elezione di domicilio in VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA
OGGETTO: competenze di fine rapporto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha allegato che sarebbe stata assunta dal 04/05/2020 al 23/03/2022
[...]
alle dipendenze della in forza di contratto di lavoro subordinato a CP_1
tempo indeterminato e orario full time, con inquadramento nel livello D del CCNL
Vigilanza Privata – Sevizi Fiduciari.
Il rapporto starebbe, poi, cessato in data 23 marzo 2022 a seguito delle dimissioni della stessa.
Tuttavia, avrebbe percepito una retribuzione insufficiente a ex articolo 36
Cost. e, in ogni caso, non le sarebbero state corrisposte le competenze di fine rapporto.
Per questo, ha svolto le seguenti conclusioni, chiedendo di:
“Nel merito ed in via principale:
1. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento salariale erogato a parte ricorrente sulla base dell'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da
Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost..
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1 o a quello previsto dal c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro c.c.n.l. ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal
04/05/2020 al 23/03/2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la Parte_1 somma lorda di € 13.875,78, ovvero, in gradato subordine di € 9.413,94 o di € 8.901,46 ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 04/05/2020 al 23/03/2022, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
4. accertare e dichiarare l'esistenza tra Parte_2
e di un contratto di appalto e/o subappalto a far data dal
[...] CP_1 01/05/2020, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
5. condannare e in solido tra CP_1 Parte_2 loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, a corrispondere al sig. la somma lorda di € 13.875,78, Parte_1 ovvero, in gradato subordine di € 9.413,94 o di € 8.901,46 ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 04/05/2020 al 23/03/2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
In subordine rispetto ai punti dal 4. al 9.:
6. condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_1
Sig.ra la somma lorda di € 13.875,78, ovvero, in gradato Parte_1 subordine di € 9.413,94 o di € 8.901,46 ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal
04/05/2020 al 23/03/2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
In ogni caso ed in via principale:
7. Accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte di a favore del sig.ra CP_1
di quanto dovuto a titolo di ratei di 13ima mensilità e TFR. Parte_1
8. Condare e in solido tra loro al Controparte_1 Parte_2 pagamento del sig.ra del complessivo importo di € 1.844,72 Parte_1
(di cui € 1.607,22 per TFR) a titolo di ratei di 13ima mensilità e
TFR, ovvero quell'altra diversa somma o titolo che sarà ritenuto di giustizia In subordine:
9. Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non ritenga responsabile ex art. 29 D.Lgs. 276/03 la società committente, condannare al pagamento del sig.ra Controparte_1 [...]
del complessivo importo di € 1.844,72 (di cui € 1.607,22 per TFR) a titolo Parte_1 di ratei di 13ima mensilità e TFR, ovvero quell'altra diversa somma o titolo che sarà ritenuto di giustizia”. Con accessori e vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la Controparte_2
ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie di cui ha
[...]
chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la difesa della stessa ha sostenuto come la ricorrente sarebbe stata correttamente retribuita e l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso.
Verificata la regolarità della notificazione alla la stessa è CP_1
stata dichiarata contumace.
La causa, all'udienza, è stata conciliata tra Parte_1
e la
[...] Controparte_2
E' stata, poi, disposta la chiamata in causa dell' che si è costituito con CP_5
articolata memoria difensiva.
All'udienza di discussione, la parte ricorrente ha rinunciato alle proprie domande per retribuzione insufficiente ex articolo 36 Cost. e, in seguito alla discussione, è stata pronunciata una sentenza definitiva, come da dispositivo pubblicamente letto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto come da dispositivo.
E' bene premettere che il rapporto di lavoro tra Parte_1
e la risulti da prova documentale dal 04/05/2020
[...] CP_1
al 23/03/2022, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time, con inquadramento nel livello D del CCNL Vigilanza Privata – CP_ Sevizi Fiduciari (doc. 3 e 4 ric. e doc. 3 ).
Occorre, poi, dare atto che la causa è stata conciliata tra
[...]
e la Parte_1 Controparte_2
[...]
Quindi, il processo è proseguito solo tra le residue parti ed è stata disposta la chiamata in causa dell' , considerato come la ricorrente risultasse, dalle CP_5
buste paga, per diversi periodi in maternità o in malattia (doc. 4 ric.).
Poi, la difesa attorea ha rinunciato agli atti e all'azione per ogni domanda svolta nei confronti della (ex art. 36 Cost.), eccettuate quelle per le CP_1
competenze di fine rapporto (cfr. il verbale).
Le domande residue di causa, quindi, a tal punto, risultano solo quelle per gli importi di cui a pagina 26 del ricorso che si possono così riportare:
- TFR € 1.607,22 lordi di cui alla busta paga del marzo 2022 (doc. 4 ric.);
- Ratei di tredicesima retribuzione ex art. 26 c. 2° del CCNL applicato, pari a 3/12 della retribuzione e dunque € 237,50 (=€ 950,00/12 x 3);
Somma totale complessiva: € 1.844,72 lordi.
Si può anche rilevare che la correttezza dei citati conteggi attorei fondati sulle suddette prove documentali, d'altronde, è confermata anche dalla stessa condotta della convenuta, che non si è costituita per contestarli.
Come richiesto dall' su tali somme debbono essere aggiunti i contributi CP_5
eventualmente non versati.
Cosicché, confermato, in tali termini, il rapporto di lavoro, occorre rammentare come secondo la Corte di cassazione
“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del 06/03/1986);
Sicché, si deve rilevare come la non abbia assolto al proprio CP_1
onere della prova dei suddetti pagamenti, dovendosi procedere alla condanna della stessa come da dispositivo, non risultando tali importi corrisposti tramite la conciliazione con la che non viene a Controparte_2
coprire l'intero petitum attoreo.
Secondo il criterio della soccombenza, infine, la deve essere CP_1
condannata a versare le spese di lite alla ricorrente, come da dispositivo, determinate tenendo conto del valore, della durata e della natura della causa, potendosi, invece, compensare gli oneri del processo tra le residue parti.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia attorea agli atti e all'azione per ogni domanda svolta nei confronti della eccetto che per le competenze di fine rapporto e della conciliazione intervenuta tra CP_1
e la Parte_1 Controparte_2
condanna la a versare alla ricorrente € 1.844,72 lordi di cui euro 1.607,22
[...] CP_1
lordi per TFR, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, oltre agli eventuali contributi non versati su tali importi.
Condanna la a versare alla parte ricorrente le spese di lite per € 1000, oltre 15% per CP_1
spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario, compensando le spese di lite tra le residue parti.
Milano, 13/02/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo