Sentenza breve 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8139 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04532/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4532 del 2026, proposto da Agricola DI DA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Laici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, Societa' Agricola Semplice Santa Lucia, C.S.A. Compagnia Saccomandi Agrituristica S.A.R.L., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento INAIL prot. U.INAIL.24500.22/01/2026.0002918 del 22 gennaio 2026, comunicato via pec in pari data, di rigetto definitivo della domanda ISI 2023 codice I245123-000028, del previo preavviso di rigetto prot. U.INAIL.24500.01/10/2025.0032499 del 1° ottobre 2025 e, per quanto occorrer possa, dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico ISI 2023 e relativo Allegato 5 nella parte in cui richiede che i beni da permutare siano nella piena proprietà dell'impresa richiedente da almeno 2 anni ove interpretati in senso formalistico anziché sostanziale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa DA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente Agricola DI DA S.S. è stata costituita con atto del 19 gennaio 2022 mediante conferimento dell'impresa agricola individuale del sig. Enio DA, comprensiva del trattore OH EE 53 Premium acquistato nel 2007. Il socio conferente Enio DA ha ritenuto di proseguire la medesima attività di coltivazione di cereali coinvolgendo il giovane nipote AV FI (titolare di una quota del 2%), con finalità di ricambio generazionale in agricoltura.
2. La società ha presentato domanda nell'ambito dell'Avviso Pubblico INAIL ISI 2023 – Regione Lazio, Asse 5.1, codice I245123-000028, per l'acquisto di un nuovo trattore mediante permuta del OH EE 53 Premium, conseguendo il collocamento in posizione n. 28 nell'elenco cronologico definitivo, ampiamente rientrante nel contingente delle domande ammesse al finanziamento (le prime 32).
3. Con preavviso di rigetto del 1° ottobre 2025, l'INAIL Sede di Viterbo ha contestato che la proprietà del trattore da permutare, risultante dalla carta di circolazione solo dal 24 febbraio 2022, non soddisfaceva il requisito biennale prescritto dall'art. 3 dell'Avviso (proprietà in capo all'impresa richiedente al 31 dicembre 2021).
4. La società ha presentato osservazioni articolate, integrazioni documentali e successiva istanza di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
5. Con il provvedimento definitivo del 22 gennaio 2026, l'INAIL ha confermato il rigetto, aggiungendo altresì una contestazione – mai formulata nel preavviso – relativa alla non conformità della perizia asseverata al modello presente sul proprio sito.
6. Nelle more del procedimento la ricorrente ha proceduto all'acquisto del nuovo trattore sostenendo l'intero costo di euro 200.000,00, senza beneficiare del contributo di euro 130.000,00. La società ha quindi proposto il presente ricorso chiedendo, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento.
7. All’udienza camerale del 29 aprile 2026 il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, c.p.a. e la non necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso alla parte presente.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente il quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 riguardo alla contestazione della perizia asseverata, in quanto esso attinge a un vizio procedimentale che incide sull'autonoma tenuta del provvedimento gravato indipendentemente dallo scrutinio dei motivi sostanziali.
L'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, impone che, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento comunichi agli istanti, prima dell'adozione del provvedimento negativo, tutti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. La disposizione assolve una funzione di garanzia del contraddittorio procedimentale: il privato deve essere posto in condizione di interloquire sulle ragioni che conducono al rigetto prima che il provvedimento si consolidi.
Dalla comparazione tra il preavviso di rigetto del 1° ottobre 2025 e il provvedimento definitivo del 22 gennaio 2026 emerge con incontestabile chiarezza che:
- il preavviso contestava esclusivamente la questione della proprietà del trattore;
- il provvedimento definitivo ha aggiunto, per la prima volta, la contestazione relativa alla non conformità della perizia asseverata al modello INAIL sezione ISI 2023.
In tale esatto contesto, la ricorrente non è stata posta in condizione di presentare osservazioni sul punto né di eventualmente regolarizzare la perizia mediante l’istituto del soccorso istruttorio. La violazione è aggravata dalla genericità con cui l'INAIL ha formulato la contestazione, limitandosi ad affermare che la perizia " non è redatta in conformità al modello ", senza indicare le specifiche difformità riscontrate: tale omissione inficia altresì la motivazione del provvedimento, che deve essere specifica e verificabile ai sensi dell'art. 3, della l. n. 241/1990.
9. Il Collegio ritiene fondati anche i motivi primo e secondo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica.
Il requisito controverso è quello previsto dall'art. 3 dell'Avviso ISI 2023, secondo cui i beni da permutare devono essere "nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento" : per il bando 2023, quindi, piena proprietà in capo all' impresa richiedente al 31 dicembre 2021.
La questione centrale è se tale locuzione – che fa riferimento all' impresa e non all' imprenditore – consenta o meno il computo del periodo di possesso del bene in capo alla precedente ditta individuale del conferente, ai fini del rispetto del requisito biennale, nel caso in cui la trasformazione da impresa individuale in società sia avvenuta mediante conferimento d'azienda.
Come correttamente argomentato dalla ricorrente, l'ordinamento civilistico distingue nettamente tra impresa (l'attività economica organizzata: art. 2082 c.c.) e imprenditore (il soggetto giuridico che la esercita). Tale distinzione non è priva di rilievo interpretativo: quando un testo normativo o regolamentare fa riferimento all' impresa e non all' imprenditore , ciò costituisce scelta lessicale consapevole che orienta l'interprete verso una valutazione sostanziale dell'attività economica, prescindendo dalla veste giuridica del soggetto che la esercita.
10. Ai criteri di interpretazione letterale deve aggiungersi, in forza del canone teleologico, la considerazione della ratio della disposizione. Il requisito del possesso biennale del bene da permutare è finalizzato – come chiaramente emerge dall'avviso e come la stessa INAIL ha implicitamente riconosciuto – a evitare che operatori economici acquisiscano strumentalmente macchinari al solo scopo di partecipare al bando, lucrando il contributo senza che il bene abbia mai costituito strumento effettivo dell'attività agricola.
Tale ratio è compiutamente soddisfatta nel caso di specie: il trattore OH EE 53 Premium è stato acquistato nel 2007 dalla ditta individuale DA Enio ed è stato impiegato continuativamente per oltre quindici anni per la coltivazione di cereali sui medesimi terreni che ora coltiva la società ricorrente. Non vi è traccia di alcuna acquisizione strumentale.
Il conferimento dell'azienda agricola individuale di Enio DA nella società Agricola DI DA S.S. non è riconducibile a una cessione di beni: si tratta di un negozio associativo mediante il quale il conferente mette a disposizione della società l'intera organizzazione produttiva, con continuità dell'attività economica sottostante.
Il Collegio osserva che nell'operazione in esame:
- il socio conferente Enio DA ha mantenuto il 98% del capitale sociale, continuando a essere il soggetto che di fatto conduce l'attività agricola;
- l'oggetto sociale è identico a quello della ditta individuale (coltivazione di cereali, codice ATECO 01.11.10);
- i terreni coltivati, i mezzi utilizzati e la struttura produttiva sono i medesimi;
- la visura camerale storica della società attesta espressamente il "subentro" alla ditta individuale;
- il fascicolo aziendale AN è stato trasferito alla società, che ne è risultata l'unica titolare già dal 2022, mentre la ditta individuale aveva cessato ogni operatività.
L'INAIL ha valorizzato la circostanza che le due entità abbiano coesistito formalmente per tutto il 2022 come prova della loro distinta soggettività, senza considerare che tale coesistenza è stata puntualmente spiegata dalla ricorrente con ragioni amministrative legate ai pagamenti PAC pendenti, per i quali la formale cancellazione della ditta non era possibile prima dell'incasso dell'ultimo accredito (ottobre 2022).
11. In questa sede deve trovare applicazione il principio del favor partecipationis – consolidato nella giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2025, n. 8114) – il quale impone di interpretare le clausole di un bando pubblico, quando esse si prestino a letture plurime, nel senso più favorevole alla partecipazione, evitando esclusioni fondate su elementi meramente formali quando la sostanza dell'operazione è conforme alle finalità dell'avviso.
L'interpretazione adottata dall'INAIL – che valorizza esclusivamente la diversità dei codici fiscali e delle partite IVA, senza indagare la sostanza dell'operazione di conferimento e la continuità dell'attività d'impresa – si rivela formalisticamente rigida e incompatibile con il canone di ragionevolezza che deve orientare l'attività interpretativa della pubblica amministrazione. Essa conduce, come esattamente deduce la ricorrente, al risultato di escludere dal finanziamento un'impresa che ha utilizzato il bene per quindici anni nella stessa attività agricola, per il solo fatto di aver riorganizzato in forma societaria la medesima struttura produttiva.
12. Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.
L'INAIL, nella riedizione del potere amministrativo, dovrà procedere alla rivalutazione della domanda prodotta dal ricorrente tenendo conto della continuità sostanziale dell'attività agricola tra la ditta individuale DA Enio e la società ricorrente ai fini del computo del requisito biennale di possesso del trattore OH EE 53 Premium.
13. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate alla luce della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e annulla gli atti gravati.
Compensa le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
DA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| DA CO | RD AV |
IL SEGRETARIO