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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.SA Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8518/2022 R.G., promoSA da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti Tarantini Giovanni Parte_1
e Cosimo Prete
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Graziuso Salvatore CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 29.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario neceSArio per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile;
che la CT aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire anche l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità civile, con condanna dell al CP_1 pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo CP_1 per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Ai sensi della legge n° 18/80 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione CP_2 del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge n.118/71 secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è conceSA a carico dello Stato e a cura del
[...]
, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del CP_3 mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità».
Nel caso di specie, il CT dott.SA , chiamato a rivalutare il quadro patologico della Persona_1 parte ricorrente, ha riconosciuto in capo alla steSA la sussistenza di uno stato di totale inabilità lavorativa tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 7.09.2020, ma solo da febbraio 2023.
Lo stesso CT non ha riconosciuto la ricorrente incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 6.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.02.2023, ma non quelli per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Le spese processuali si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella Parte_1 misura del 100% e pertanto è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 (come modificato dalla L. 509/88) con decorrenza dal 01.02.2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato CP_1 decreto in atti.
Lecce, lì 24.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.SA Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.SA Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8518/2022 R.G., promoSA da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti Tarantini Giovanni Parte_1
e Cosimo Prete
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Graziuso Salvatore CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 29.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario neceSArio per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile;
che la CT aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire anche l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità civile, con condanna dell al CP_1 pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo CP_1 per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Ai sensi della legge n° 18/80 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione CP_2 del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge n.118/71 secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è conceSA a carico dello Stato e a cura del
[...]
, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del CP_3 mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità».
Nel caso di specie, il CT dott.SA , chiamato a rivalutare il quadro patologico della Persona_1 parte ricorrente, ha riconosciuto in capo alla steSA la sussistenza di uno stato di totale inabilità lavorativa tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 7.09.2020, ma solo da febbraio 2023.
Lo stesso CT non ha riconosciuto la ricorrente incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 6.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.02.2023, ma non quelli per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Le spese processuali si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella Parte_1 misura del 100% e pertanto è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 (come modificato dalla L. 509/88) con decorrenza dal 01.02.2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato CP_1 decreto in atti.
Lecce, lì 24.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.SA Francesca Costa