Ordinanza cautelare 3 marzo 2022
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01990/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Posteraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in -OMISSIS-, via Veneto, 21/A;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cosenza e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza rinnovo di porto di pistola per difesa personale nr. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti conseguenziali e presupposti e ancorché sconosciuti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. OM OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto ritualmente notificato il 2.2.2022 e depositato il 4.2.2022 -OMISSIS- ha esposto:
-) in data-OMISSIS- presentava istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale n. -OMISSIS-;
-) in data-OMISSIS- la Prefettura inoltrava il preavviso di rigetto di tale istanza;
-) in data -OMISSIS- veniva presentata richiesta di accesso e -OMISSIS- perveniva la comunicazione prot. Nr. -OMISSIS- con la quale venivano elencati una serie di pregiudizi a suo carico;
-) in data -OMISSIS- egli inviava scritti difensivi richiedendo anche l’audizione personale;
-) stante l’inerzia della Prefettura nonostante i solleciti, veniva proposto ricorso a questo Tribunale ex art. 31 e 117 c.p.a., notificato il 22.10.2021 e depositato il 4.11.2021, all’esito del quale –in prossimità della trattazione in camera di consiglio- il 17.12.2021 perveniva l’avversato provvedimento di diniego.
1.1- Il predetto provvedimento viene avversato per i seguenti motivi:
1) Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, art. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
1.a) Viene contestato difetto di istruttoria per essere il provvedimento privo di valutazione ed adeguata istruttoria, viepiù dopo la trasmissione delle deduzioni procedimentali, non vagliate né approfondite dall’Amministrazione se non mediante il mero richiamo ai motivi riferiti nel preavviso di rigetto.
La Prefettura avrebbe altresì trascurato che egli aveva ottenuto l’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale proprio nell’anno 2016 a seguito della denuncia sporta in data -OMISSIS- ai Carabinieri di -OMISSIS- per richiesta estorsiva da parte dell’egemone cosca -OMISSIS- e da allora era stata rinnovata annualmente, da ultimo nel 2019 e dunque anche dopo l’unico reato a lui ascritto, per il quale è peraltro pendente il processo d’appello (ossia l’ipotesi di cui all’art. 353 bis c.p.); inoltre, anche in precedenza il ricorrente era titolare (sin dal 2005) di porto d’armi per uso sportivo.
Non sarebbero state neanche valutate la querela sporta presso i Carabinieri di -OMISSIS- per danneggiamento, la querela di una propria dipendente del -OMISSIS- presso la Legione Carabinieri della -OMISSIS- per minaccia grave, la querela per minacce di morte sporta dal ricorrente presso la caserma dei Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, la querela sporta il -OMISSIS- presso la stazione dei Carabinieri -OMISSIS-, la querela sporta il -OMISSIS- per cui il ricorrente è parte offesa, la querela sporta il -OMISSIS- presso la caserma dei Carabinieri di -OMISSIS-, la querela del -OMISSIS- sporta presso il comando carabinieri di -OMISSIS-, la querela sporta il -OMISSIS- presso la stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- e la querela sporta il -OMISSIS- presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
1.b) Il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dall’Amministrazione in ordine all’assenza di dimostrato bisogno attuale, osservando -anche alla luce delle plurime querele e denunce presentate- l’insussistenza di ragionevole motivo per il quale una medesima situazione -a suo tempo ritenuta idonea a giustificare il rilascio del titolo e nel tempo immutata se non aggravata- possa aver condotto più di recente ad un esito opposto, ossia in termini di diniego.
2.- Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).
Il ricorrente deduce assenza di motivazione idonea a comprendere il percorso logico argomentativo a base del provvedimento impugnato, viepiù alla luce del deposito di ampia documentazione -sentenze assolutorie passate in giudicato, archiviazioni e mancanza di qualsiasi azione penale per reato di cui egli non ha alcuna cognizione (denuncia per oltraggio e minaccia a P.U. del -OMISSIS-) peraltro risalenti temporalmente e già ritenuti non ostativi al pregresso rilascio- idonea a confutare le criticità enucleate dall’Amministrazione nel preavviso di rigetto.
2- Con atto depositato l’8.2.2022 si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno, il quale il 25.2.2022 ha depositato documenti.
3- Alla camera di consiglio del 2.3.2022, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- Con ordinanza n.-OMISSIS- è stato altresì rigettato l’appello cautelare.
5- In vista della trattazione del merito, in data 22.7.2025 parte ricorrente ha depositato la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Penale n. -OMISSIS- con cui annulla con rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di condanna della Corte di Appello di -OMISSIS- a carico del ricorrente per violazione degli artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 110 c.p.
6- All’udienza straordinaria di smaltimento del 14.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
8- Per il compiuto esame delle censure in esame, giova premettere, nei suoi tratti essenziali, una ricostruzione normativa e giurisprudenziale del potere pubblico esercitato con il provvedimento impugnato in questa sede.
8.1- Sul piano normativo, la disciplina della licenza di porto d’arma per uso personale è recata dall’art.42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), il quale testualmente dispone che “ Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ”. In tale ottica, condizione indispensabile per la concessione della licenza in parola è, pertanto, il “ dimostrato bisogno ”.
8.2- Sul piano giurisprudenziale, si è tratto il principio consolidato (peraltro fatto proprio dalla Sezione, da ultimo con sentenza n. 1817 del 31.10.2025), per cui il rilascio o il rinnovo, da parte del Prefetto, della licenza di porto di pistola per difesa personale ha carattere eccezionale, costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui il porto d’armi non è un diritto soggettivo bensì un’eccezione ad un generale divieto.
Ai fini del rilascio del porto d'armi per difesa personale non è quindi sufficiente il giudizio di affidabilità, ma occorre qualcosa in più, ovvero il “ dimostrato bisogno ”, che si traduce nella “ comprovata sussistenza di una attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile con altri rimedi ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez, I., 7.3.2025, n.457; T.A.R. Toscana, Sez. II, 3.6.2016 n. 935, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 23.7.2016, n. 838).
Ancor più nello specifico, si osserva che “ In tema di licenze per il porto di armi, il principio di eccezionalità rappresenta un caposaldo dell'ordinamento giuridico che prevede il porto di pistola per difesa personale non come diritto soggettivo intangibile, bensì come deroga circoscritta a un divieto di porto generale. Il rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi, ad opera dell'autorità prefettizia, presuppone l'esistenza di requisiti severi, tra cui spicca il "dimostrato bisogno", ovvero la necessità di provare un'esigenza attuale e particolare di difesa personale, la quale non possa trovare adeguata protezione attraverso altre misure meno estreme. Questo bisogno deve essere attuale, eccezionale, e non suscettibile di essere raggiunto con alternative alla detenzione di un'arma, delineando una valutazione sostanzialmente prudenziale da parte dell'autorità competente ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30.10.2025, n.1804).
9- Nel caso controverso, nel provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente:
-) dà atto, all’esito dell’istruttoria, dell’inesistenza di elementi da cui desumere atti di intimidazione o di offesa attuali ai danni del ricorrente, non essendo riferito nulla quanto a denunce per minacce o aggressioni da lui subite in tempi recenti, risalendo le denunce sporte al quinquennio precedente;
-) richiama altresì la carenza dei requisiti soggettivi in capo al ricorrente, a motivo di una condanna dello stesso per detenzione abusiva di armi del -OMISSIS-, una condanna a mesi otto di reclusione con pena sospesa per turbata libertà degli incanti per cui pendeva appello e, in anno meno recenti, la notifica di due avvisi all’indagato per procedimenti penali per aver falsamente attestato un furto subito presso l’attività lavorativa richiedendo il pagamento del danno subito e aver indotto in errore, con più azioni criminose in concorso al fine di trarre profitto ingiusto, la compagnia assicurativa ed ancora, in data -OMISSIS-, una denuncia dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- per oltraggio e minaccia ad un P.U.;
-) riferisce che, a seguito di accesso agli atti e trasmissione di deduzioni, il ricorrente avrebbe ribadito che la necessità di andare armato sarebbe legata alle caratteristiche dell’attività da egli svolte e rappresentando che i reati ascritti sono stati archiviati mentre per la condanna subita è stato proposto ricorso in appello, da cui l’inconsistenza di riferiti motivi nuovi utili a confutare quanto già dedotto, come peraltro confermato dal Comando -OMISSIS-.
10- Le argomentazioni dell’amministrazione prefettizia sfuggono alle censure di parte ricorrente.
11- In argomento, il Collegio non ritiene sussistere ragioni per discostarsi dalle valutazioni rese nella sommarietà della fase cautelare, sia di prime che di seconde cure.
12- In primo luogo, risulta immune da censure la valutazione del difetto di buona condotta del ricorrente alla luce della sua condanna per delitto contro la p.a., consistente nella condanna di cui al proc. pen. -OMISSIS- GIP per violazione degli artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 110 c.p., rimanendo ai fini del procedimento amministrativo de quo allo stato irrilevante la sua impugnazione ed essendo di per sé irrilevante sul punto la precisazione del ricorrente per cui si verserebbe in tema di turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis) e non turbata libertà degli incanti e tanto costituisce circostanza sufficiente per ritenere carente l’immunità da mende.
12.1- Risulta peraltro irrilevante, sul punto, che tale fattispecie di reato sia preesistente a precedenti rinnovi posto che “ Non può essere ravvisato un profilo di contraddittorietà nella determinazione dell'Amministrazione di non disporre il rinnovo delle licenze, anche più volte in precedenza rilasciate, qualora gli elementi fattuali oggetto di valutazione siano comunque sufficienti a supportare la valutazione prognostica negativa di affidabilità rimessa all'autorità di pubblica sicurezza” (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 23.11.2016, n. 2302): è, infatti, nella discrezionalità della p.a. valutare nuovamente gli elementi fattuali in relazione alle esigenze di sicurezza pubblica esistenti nel momento storico della rivalutazione dell’affidabilità.
12.2- Per completezza, la sopravvenuta pronuncia assolutoria resa dalla Corte di Cassazione per insussistenza del fatto, depositata dal ricorrente in vista della trattazione del merito del ricorso, è irrilevante quanto alla legittimità del provvedimento gravato, da valutare alla luce dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, potendo al più costituire elemento da far valere in sede amministrativa per una rivalutazione della propria posizione.
13- Anche sotto il versante del rilevato pericolo, come osservato in sede cautelare le denunce successive al 2019, ossia successivamente all’ultimo rinnovo (v. querela del -OMISSIS-, querela del -OMISSIS-, querela del -OMISSIS-), non riguardano la persona del ricorrente.
14- Insussistente è peraltro, a tal proposito, la circostanza di pregressi precedenti rinnovi laddove manchino specifici elementi, da apprezzare in termini attualità (e per i quali non è rilevante la mera condizione lavorativa del richiedente), come si ricava dalla giurisprudenza per cui “ Costituisce onere dell'istante quello di dare prova dell'attuale necessità di ottenere il porto d'armi per ragioni di difesa personale, prova quest'ultima che non può essere data facendo esclusivo riferimento alla propria condizione lavorativa, professionale o personale, ovvero semplicemente limitandosi a riportare, ad ogni domanda di rinnovo, le medesime circostanze che avevano permesso di ottenere e rinnovare il titolo, essendo suo onere fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un bisogno effettivo e a fondare all'attualità la necessità dell'arma ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 11.3.2025, n.463).
15- Neanche la doglianza incentrata sull’omissione di valutazione delle deduzioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale è centrata.
Osserva la giurisprudenza che “ Il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa a quelle osservazioni. Pertanto, l'Amministrazione, nell'adottare un provvedimento, non è tenuta a riportare il testo integrale delle deduzioni del potenziale destinatario, essendo sufficiente che le valuti nel loro complesso o per questioni omogenee. Difatti, la funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della P.A. mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico. Se ciò non comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l'Amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento.” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13.10.2023, n.5612), considerato ancora che “ L'obbligo dell'Amministrazione di dare riscontro alle osservazioni procedimentali non va inteso quale obbligo di confutazione puntuale di tutti i singoli rilievi sollevati dall'interessato, essendo sufficiente, affinché la garanzia partecipativa possa dirsi rispettata, che nella motivazione dell'atto si dimostri di aver tenuto in considerazione tali rilievi e si esponga sinteticamente il ragionamento complessivo che ne ha permesso il superamento ” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12.6.2023, n.577) e rilevato infine che “ Nell'ambito di un procedimento amministrativo l'onere dell'amministrazione pubblica di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni dei privati, presentate ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non deve essere inteso in senso formalistico, atteso che lo stesso viene meno nel caso in cui le dette osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale in concreto adottato dall'amministrazione ” (T.A.R. Marche, Sez. II, 12.1.2024, n.27).
In argomento, l’amministrazione ha dato conto, nel provvedimento finale, di aver valutato la portata memorie difensive dell’-OMISSIS- e di aver svolto, all’esito delle stesse, un supplemento istruttorio presso l’Arma dei Carabinieri esitato il -OMISSIS-, che ha confermato le informazioni in atti, ritenendo che le stesse non comprovino l’esistenza del bisogno attuale di muoversi armato per la propria incolumità.
Tanto è più che sufficiente per ritenere infondata la doglianza.
16- Irrilevante è la pregressa titolarità di porto d’armi ad uso sportivo, per la dirimente ragione della non sovrapponibilità dei relativi presupposti, che, nel caso di cui all’odierna controversia, comprendono anche l’impellente esigenza di muoversi armato a tutela della propria incolumità personale.
17- In conclusione, il ricorso va rigettato.
18- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NT, Presidente
OM OT, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM OT | EL NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.