CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 861/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92100 Agrigento AG
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004031000 DIRITTO ANNUALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120006887391000 DIRITTO ANNUALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130015849170000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130015849170000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130015849170000 TARI 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912017000193862522020 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170015030500000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180007398718000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200013497052000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210014753646000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220012449754000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230007771029000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240011867658000 BOLLO 2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo di tributi oggetto di precedenti cartelle, i nei confronti dell'agente della riscossione, dell'agenzia delle entrate che si è costituita.
Il ricorso va dichiarato preliminarmente inammissibile in violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. 546/199, poiché presentato avverso un atto della riscossione preceduto dalla rituale notifica sia delle cartelle di pagamento divenute definitive sia di precedenti atti (avvisi di intimazioni di pagamento) ritualmente notificati e non opposti.
Sono state, invero, correttamente notificate sia le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sia precedenti atti mettendo la contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie e queste non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione, quindi, la contribuente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza, con la conseguenza che, il relativo credito, deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile, cosi come di seguito.
-la cartella pagamento n.29120120006884391000 è stata ritualmente notificata in data 20.08.2012 a mani della ricorrente. Successivamente, in data 18.04.2024, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120239008359852000 sempre a mani della ricorrente;
-la cartella di pagamento n.29120130015849170000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, in data 10.12.2013. Successivamente, in data 3.04.2018, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120179007759005000 e, in data 4.12.2023, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000 sempre a mani della ricorrente;
-la cartella di pagamento n.29120170001938625000 è stata ritualmente notificata in data 31.07.2017. Successivamente, in data 05.10.2021, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120219000944756000, in data 4.12.2023, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000 e, in data 18.04.2024, l'intimazione di pagamento n.29120239003156304000, tutte a mani della ricorrente.
-la cartella di pagamento n.29120170015030500000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, il 30.01.2018. Successivamente, in data 05.10.2021, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120219000944756000, in data 4.12.2023, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000 e, in data 18.04.2024, l'intimazione di pagamento n.29120239003156304000, tutte a mani della ricorrente.
-la cartella di pagamento n.29120180007398718000 è stata ritualmente notificata il 09.07.2018. 11. Successivamente, in data 05.10.2021, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120219000944756000, in data 4.12.2023, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000 e, in data 18.04.2024, l'intimazione di pagamento n.29120239003156304000, tutte a mani della ricorrente. -la cartella di pagamento n.29120200013497052000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, in data 30.11.2022. Successivamente, in data 4.12.2023, è stata notificata, a mani della ricorrente, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000.
-la cartella di pagamento n.29120210014753646000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, in data 29.12.2022. Successivamente, in data 4.12.2023, è stata notificata, a mani della ricorrente, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000.
-la cartella di pagamento 29120230007771029000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, in data 30.05.2023.
-la cartella di pagamento n.29120240011867658000 è stata ritualmente notificata, mani della ricorrente, in data 15.06.2024.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte, in composizione dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 700, oltre spese generali, in favore del difensore dell'agenzia delle entrate riscossione, dichiaratosi antistatario.
Agrigento 2 Febbraio 2026
Il Giudice estensore monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 861/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92100 Agrigento AG
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004031000 DIRITTO ANNUALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120006887391000 DIRITTO ANNUALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130015849170000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130015849170000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130015849170000 TARI 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912017000193862522020 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170015030500000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180007398718000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200013497052000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210014753646000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220012449754000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230007771029000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240011867658000 BOLLO 2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo di tributi oggetto di precedenti cartelle, i nei confronti dell'agente della riscossione, dell'agenzia delle entrate che si è costituita.
Il ricorso va dichiarato preliminarmente inammissibile in violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. 546/199, poiché presentato avverso un atto della riscossione preceduto dalla rituale notifica sia delle cartelle di pagamento divenute definitive sia di precedenti atti (avvisi di intimazioni di pagamento) ritualmente notificati e non opposti.
Sono state, invero, correttamente notificate sia le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sia precedenti atti mettendo la contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie e queste non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione, quindi, la contribuente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza, con la conseguenza che, il relativo credito, deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile, cosi come di seguito.
-la cartella pagamento n.29120120006884391000 è stata ritualmente notificata in data 20.08.2012 a mani della ricorrente. Successivamente, in data 18.04.2024, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120239008359852000 sempre a mani della ricorrente;
-la cartella di pagamento n.29120130015849170000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, in data 10.12.2013. Successivamente, in data 3.04.2018, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120179007759005000 e, in data 4.12.2023, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000 sempre a mani della ricorrente;
-la cartella di pagamento n.29120170001938625000 è stata ritualmente notificata in data 31.07.2017. Successivamente, in data 05.10.2021, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120219000944756000, in data 4.12.2023, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000 e, in data 18.04.2024, l'intimazione di pagamento n.29120239003156304000, tutte a mani della ricorrente.
-la cartella di pagamento n.29120170015030500000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, il 30.01.2018. Successivamente, in data 05.10.2021, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120219000944756000, in data 4.12.2023, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000 e, in data 18.04.2024, l'intimazione di pagamento n.29120239003156304000, tutte a mani della ricorrente.
-la cartella di pagamento n.29120180007398718000 è stata ritualmente notificata il 09.07.2018. 11. Successivamente, in data 05.10.2021, è stata ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n.29120219000944756000, in data 4.12.2023, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000 e, in data 18.04.2024, l'intimazione di pagamento n.29120239003156304000, tutte a mani della ricorrente. -la cartella di pagamento n.29120200013497052000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, in data 30.11.2022. Successivamente, in data 4.12.2023, è stata notificata, a mani della ricorrente, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000.
-la cartella di pagamento n.29120210014753646000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, in data 29.12.2022. Successivamente, in data 4.12.2023, è stata notificata, a mani della ricorrente, l'intimazione di pagamento n.29120239010480454000.
-la cartella di pagamento 29120230007771029000 è stata ritualmente notificata, a mani della ricorrente, in data 30.05.2023.
-la cartella di pagamento n.29120240011867658000 è stata ritualmente notificata, mani della ricorrente, in data 15.06.2024.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte, in composizione dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 700, oltre spese generali, in favore del difensore dell'agenzia delle entrate riscossione, dichiaratosi antistatario.
Agrigento 2 Febbraio 2026
Il Giudice estensore monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo