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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 133 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA CE, con domicilio eletto in Milano alla via Manara n.15, presso il difensore avv. CA
CE;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CRIPPA BARBARA, con domicilio eletto in VIA GUERCIOTTI N 33/D LEGNANO, presso il difensore avv.
CRIPPA BARBARA;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1722/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio 15.11.2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 19.762,74 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale CP_1 corrispettivo per la predisposizione della documentazione necessaria per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico.
Ha eccepito l'opponente: la circostanza che alcune delle prestazioni indicate in sede monitoria sono state già pagate nel 2021; non vi è la prova dell'effettuazione delle ulteriori prestazioni rese e delle modalità di calcolo degli importi dovuti per le stesse;
il grave inadempimento di al contratto d'appalto. CP_1
Ha concluso, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare il grave inadempimento di parte convenuta rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte nel contratto del
30.06.2023 e per l'effetto ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 81.089,32 e con condanna di parte opposta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Si è costituita l'opposta deducendo in via preliminare la necessità di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito ha poi contestato in fatto e in diritto quanto allegato da parte opponente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e di accertare che il contratto si è risolto per fatto esclusivo della committente con condanna al risarcimento del danno in via equitativa;
in subordine ha chiesto di
- 1 - accertare che l'opponente è debitrice nei confronti dell'opposta della somma pari ad euro 19762,74 oltre interessi per le prestazioni professionali eseguite e ha chiesto la condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del pagamento delle prestazioni professionali asseritamente rese da nei confronti di relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la CP_1 Parte_1 realizzazione di lavori di efficientamento energetico.
Va preliminarmente precisato che la materia oggetto di giudizio non rientra tra quelle per le quali è previsto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ( contratto di appalto).
Tali prestazioni ( indicate nella fattura azionata in sede monitoria) sono contestate nell' an e nel quantum da parte opponente.
In materia di incarichi professionali, in ordine all' onus probandi circa l'instaurazione del rapporto professionale, la giurisprudenza ha stabilito che “La prova dell'avvenuto conferimento dell' incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato, come nella specie, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, non può che gravare sull'attore, (inteso in senso sostanziale)così come compete esclusivamente al giudice del merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”
(Cass. 22.10.2013 n. 23957)
In altri termini e con riferimento all' effettiva esecuzione della prestazione risulta “sempre onerato il professionista, in presenza di contestazione della parte…, di offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2701 del 12/02/2004, Rv. 570067)” (in termini ex multis con giurisprudenza citata Cass. 22.01.2021,
n. 1421; nello stesso senso Cass. 12.02.2020, n. 3438 )
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, gravava pertanto su l'onere di dimostrare CP_1
l'avvenuto conferimento degli incarichi nei termini dedotti nel presente giudizio, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la congruità della fattura come esposta.
Tanto premesso in ordine all' onus probandi, in relazione agli incarichi professionali, secondo la giurisprudenza di legittimità, il conferimento degli stessi può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta né, a fortiori, un contratto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo importo, ad eccezione delle ipotesi in cui il committente sia una IC IS ( Cass.
22.10.2013 n. 23957; Cass. 27.1.2010 n. 1741).
In particolare, come evidenziato dalla Cassazione “presupposto essenziale ed imprescindibile dell' esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l' avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente
(convenuto per il pagamento di detto compenso) (Cass. n. 23957/2013 cit.); conseguentemente, è pacificamente possibile anche il conferimento orale di incarico. Coerentemente, la sussistenza di un rapporto professionale
- 2 - può essere provata anche mediante indizi, purchè questi siano gravi, precisi e concordanti, ovvero mediante presunzioni;
a riguardo, sul valore degli elementi indiziari ai fini della prova di un rapporto professionale, si è espressa la Cassazione nel senso che “ il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre ed, a tal fine, è necessario che l'esistenza del fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica;
il requisito della precisione impone che i fatti noti, dai quali muove il ragionamento probabilistico, e l'iter logico nel ragionamento stesso seguito non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica;
in fine, il requisito, unificante, della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto, salvo l'eccezionale caso d'un singolo elemento di gravità e precisione tali da essere di per sè solo esaustivamente ed incontrovertibilmente significativo, da una pluralità di fatti noti gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” cfr. Cass.24.2.2004 n. 3646)
A quest'ultimo proposito, in particolare, “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è, invece, ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (per ultimo Cass. n. 1792/2017 e per alcuni aspetti cfr. Cass. 1462 del 2013)).” (In termini, con giurisprudenza citata, Cass 10.05.2018, n. 11283; nel merito recentemente Corte appello Palermo sez. II, 08.04.2021, n. 523)
Sul piano probatorio, la fattura, le note pro-forma e le raccomandate di sollecito trasmesse al cliente, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (cfr. recentemente Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”; in precedenza
Cass. 28.6.2010, n. 15383).
Premesse tali coordinate giurisprudenziali, nella fattispecie in esame si osserva quanto segue.
Le prestazioni di cui la parte opposta richiede il pagamento non si riferiscono a quelle già saldate da parte opponente nel 2021 in quanto le stesse erano state fornite dall'architetto e non dalla società. Tes_1
Dunque, l'unico rapporto contrattuale che risulta documentato tra le parti è quello del contratto di appalto stipulato nel giugno del 2023.
Ebbene leggendo tale contratto emerge che la si sarebbe dovuta occupare della fase esecutiva dei CP_1 lavori mentre la predisposizione della documentazione era stata affidata alla società Parte_2
- 3 - Quindi se tale è l'unico rapporto contrattuale tra le parti è evidente che la documentazione di cui la parte opposta richiede il pagamento non doveva essere dalla stessa realizzata.
D'altronde la parte opposta non ha neanche articolato validi capitoli di prove testimoniali ( essendo gli stessi del Co tutto generici) per provare, ad esempio, quando sarebbe stato conferito l'incarico alla e in che termini e a quali condizioni economiche.
La documentazione depositata a sostegno della propria pretesa economica (doc. 5 di parte opposta) è costituita da una serie di bozze e documenti incompleti ( redatti tra l'altro in data successiva al contratto) mancanti di sottoscrizioni che, di certo, non possono fondare la pretesa avanzata da parte opposta del pagamento di circa ventimila euro.
Non vi è agli atti quindi alcun indizio che le prestazioni siano state rese da e soprattutto che vi sia stato CP_1 un incarico alla stessa di realizzarle (essendo espressamente indicato in contratto che un diverso soggetto si sarebbe dovuto occupare della redazione di tale documentazione).
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Vanno ora analizzate le rispettive domande di risoluzione del contratto per grave inadempimento della rispettiva controparte.
Ebbene si osserva sul punto che nessuna delle due domande può trovare accoglimento. Co Ed infatti lo stesso non può essere risolto per grave inadempimento della in quanto, sebbene i lavori non siano mai iniziati, non vi è alcuna prova che ( come indicato in contratto) il cantiere sia stato consegnato all'impresa e che dunque vi sia stato un inadempimento della stessa nell'iniziare i lavori, che avrebbero dovuto iniziarli entro 30 giorni dalla stipula del contratto ( articolo 11).
Non risulta alcun sollecito da parte dell'opponente in relazione all'inizio degli stessi e quindi non può ritenersi gravemente inadempiente la parte opposta nell'esecuzione delle obbligazioni ivi contratte.
Né può ritenersi che gravemente inadempiente al contratto sia stata la er non essere stata in grado di Pt_1 pagare le eccedenze previste dal contratto e non coperte dal superbonus in quanto, a fronte del mancato inizio dei lavori, non vi è la prova che effettivamente la stessa non fosse in grado di sostenere il pagamento di tali costi.
Il rigetto delle domande di risoluzione comporta il rigetto anche delle rispettive domande di risarcimento del danno espressamente collegate all'accertamento del grave inadempimento contrattuale.
D'altronde con riferimento alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte opponente non vi è alcuna prova che le agevolazioni fiscali non siano state ottenute dalla a causa dell'inadempimento di parte Pt_1 opposta, essendo le stesse collegate ad una serie di requisiti che la parte opponente non ha provato;
con riferimento alla domanda di parte opposta la stessa è del tutto sfornita di allegazione e prova.
Alla luce di tali considerazioni nessuna delle due parti può ritenersi gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte.
- 4 - Ebbene, ciò precisato ed avendo entrambe le parti chiesto la risoluzione del contratto va fatta applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dall'altra, accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di essa, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta risolutiva assunta da entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti di cui all'art. 1458 c.c. (Cass. nn. 26907/14; 767/16; 6675/18).
Invero quando i contraenti, come nel caso, richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare la risoluzione del contratto stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
In sostanza quel che rileva è che una domanda di risoluzione sia stata proposta anche dal convenuto, così manifestandosi, in maniera non più retrattabile ex art. 1453 comma 2 c.c., il disinteresse della stessa parte al mantenimento del contratto.
Tanto, ovviamente, sempre che a seguito del giudizio nessuna delle reciproche inadempienze risulti comprovata.
Ed è esattamente ciò che si è verificato nella fattispecie.
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto per impossibilità di esecuzione dello stesso e per effetto della scelta risolutiva assunta da entrambe le parti.
Non sussistono i presupposti della condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. richiesta da entrambe le parti.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno, circostanza non avvenuta nel caso di specie non ravvisandosi elementi in tal senso nella condotta delle parti.
Le spese di lite, seguono la soccombenza di parte opposta per il 50% (alla luce dell'accoglimento dell'opposizione con riferimento alle prestazioni professionali ma del rigetto della domanda riconvenzionale formulata) e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva, e quelli minimi della fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e quelli minimi per la fase decisionale (consistita nella discussione orale) previsti dallo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 mentre per il restante 50% possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. CA AR in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1722/2024;
- 5 - 2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta;
4) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 30.06.2023 per impossibilità di esecuzione dello stesso;
5) condanna alla rifusione in favore di del 50% delle spese processuali, liquidando CP_1 Parte_1 tale parte in € 2086,50 ( di cui 393,00 per spese ed euro 1693,50 per compensi) oltre rimborso spese generali
(15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara le spese compensate per il restante 50% le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 26/11/2025
Il Giudice
CA AR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 133 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA CE, con domicilio eletto in Milano alla via Manara n.15, presso il difensore avv. CA
CE;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CRIPPA BARBARA, con domicilio eletto in VIA GUERCIOTTI N 33/D LEGNANO, presso il difensore avv.
CRIPPA BARBARA;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1722/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio 15.11.2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 19.762,74 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale CP_1 corrispettivo per la predisposizione della documentazione necessaria per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico.
Ha eccepito l'opponente: la circostanza che alcune delle prestazioni indicate in sede monitoria sono state già pagate nel 2021; non vi è la prova dell'effettuazione delle ulteriori prestazioni rese e delle modalità di calcolo degli importi dovuti per le stesse;
il grave inadempimento di al contratto d'appalto. CP_1
Ha concluso, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare il grave inadempimento di parte convenuta rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte nel contratto del
30.06.2023 e per l'effetto ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 81.089,32 e con condanna di parte opposta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Si è costituita l'opposta deducendo in via preliminare la necessità di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito ha poi contestato in fatto e in diritto quanto allegato da parte opponente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e di accertare che il contratto si è risolto per fatto esclusivo della committente con condanna al risarcimento del danno in via equitativa;
in subordine ha chiesto di
- 1 - accertare che l'opponente è debitrice nei confronti dell'opposta della somma pari ad euro 19762,74 oltre interessi per le prestazioni professionali eseguite e ha chiesto la condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del pagamento delle prestazioni professionali asseritamente rese da nei confronti di relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la CP_1 Parte_1 realizzazione di lavori di efficientamento energetico.
Va preliminarmente precisato che la materia oggetto di giudizio non rientra tra quelle per le quali è previsto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ( contratto di appalto).
Tali prestazioni ( indicate nella fattura azionata in sede monitoria) sono contestate nell' an e nel quantum da parte opponente.
In materia di incarichi professionali, in ordine all' onus probandi circa l'instaurazione del rapporto professionale, la giurisprudenza ha stabilito che “La prova dell'avvenuto conferimento dell' incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato, come nella specie, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, non può che gravare sull'attore, (inteso in senso sostanziale)così come compete esclusivamente al giudice del merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”
(Cass. 22.10.2013 n. 23957)
In altri termini e con riferimento all' effettiva esecuzione della prestazione risulta “sempre onerato il professionista, in presenza di contestazione della parte…, di offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2701 del 12/02/2004, Rv. 570067)” (in termini ex multis con giurisprudenza citata Cass. 22.01.2021,
n. 1421; nello stesso senso Cass. 12.02.2020, n. 3438 )
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, gravava pertanto su l'onere di dimostrare CP_1
l'avvenuto conferimento degli incarichi nei termini dedotti nel presente giudizio, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la congruità della fattura come esposta.
Tanto premesso in ordine all' onus probandi, in relazione agli incarichi professionali, secondo la giurisprudenza di legittimità, il conferimento degli stessi può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta né, a fortiori, un contratto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo importo, ad eccezione delle ipotesi in cui il committente sia una IC IS ( Cass.
22.10.2013 n. 23957; Cass. 27.1.2010 n. 1741).
In particolare, come evidenziato dalla Cassazione “presupposto essenziale ed imprescindibile dell' esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l' avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente
(convenuto per il pagamento di detto compenso) (Cass. n. 23957/2013 cit.); conseguentemente, è pacificamente possibile anche il conferimento orale di incarico. Coerentemente, la sussistenza di un rapporto professionale
- 2 - può essere provata anche mediante indizi, purchè questi siano gravi, precisi e concordanti, ovvero mediante presunzioni;
a riguardo, sul valore degli elementi indiziari ai fini della prova di un rapporto professionale, si è espressa la Cassazione nel senso che “ il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre ed, a tal fine, è necessario che l'esistenza del fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica;
il requisito della precisione impone che i fatti noti, dai quali muove il ragionamento probabilistico, e l'iter logico nel ragionamento stesso seguito non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica;
in fine, il requisito, unificante, della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto, salvo l'eccezionale caso d'un singolo elemento di gravità e precisione tali da essere di per sè solo esaustivamente ed incontrovertibilmente significativo, da una pluralità di fatti noti gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” cfr. Cass.24.2.2004 n. 3646)
A quest'ultimo proposito, in particolare, “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è, invece, ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (per ultimo Cass. n. 1792/2017 e per alcuni aspetti cfr. Cass. 1462 del 2013)).” (In termini, con giurisprudenza citata, Cass 10.05.2018, n. 11283; nel merito recentemente Corte appello Palermo sez. II, 08.04.2021, n. 523)
Sul piano probatorio, la fattura, le note pro-forma e le raccomandate di sollecito trasmesse al cliente, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (cfr. recentemente Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”; in precedenza
Cass. 28.6.2010, n. 15383).
Premesse tali coordinate giurisprudenziali, nella fattispecie in esame si osserva quanto segue.
Le prestazioni di cui la parte opposta richiede il pagamento non si riferiscono a quelle già saldate da parte opponente nel 2021 in quanto le stesse erano state fornite dall'architetto e non dalla società. Tes_1
Dunque, l'unico rapporto contrattuale che risulta documentato tra le parti è quello del contratto di appalto stipulato nel giugno del 2023.
Ebbene leggendo tale contratto emerge che la si sarebbe dovuta occupare della fase esecutiva dei CP_1 lavori mentre la predisposizione della documentazione era stata affidata alla società Parte_2
- 3 - Quindi se tale è l'unico rapporto contrattuale tra le parti è evidente che la documentazione di cui la parte opposta richiede il pagamento non doveva essere dalla stessa realizzata.
D'altronde la parte opposta non ha neanche articolato validi capitoli di prove testimoniali ( essendo gli stessi del Co tutto generici) per provare, ad esempio, quando sarebbe stato conferito l'incarico alla e in che termini e a quali condizioni economiche.
La documentazione depositata a sostegno della propria pretesa economica (doc. 5 di parte opposta) è costituita da una serie di bozze e documenti incompleti ( redatti tra l'altro in data successiva al contratto) mancanti di sottoscrizioni che, di certo, non possono fondare la pretesa avanzata da parte opposta del pagamento di circa ventimila euro.
Non vi è agli atti quindi alcun indizio che le prestazioni siano state rese da e soprattutto che vi sia stato CP_1 un incarico alla stessa di realizzarle (essendo espressamente indicato in contratto che un diverso soggetto si sarebbe dovuto occupare della redazione di tale documentazione).
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Vanno ora analizzate le rispettive domande di risoluzione del contratto per grave inadempimento della rispettiva controparte.
Ebbene si osserva sul punto che nessuna delle due domande può trovare accoglimento. Co Ed infatti lo stesso non può essere risolto per grave inadempimento della in quanto, sebbene i lavori non siano mai iniziati, non vi è alcuna prova che ( come indicato in contratto) il cantiere sia stato consegnato all'impresa e che dunque vi sia stato un inadempimento della stessa nell'iniziare i lavori, che avrebbero dovuto iniziarli entro 30 giorni dalla stipula del contratto ( articolo 11).
Non risulta alcun sollecito da parte dell'opponente in relazione all'inizio degli stessi e quindi non può ritenersi gravemente inadempiente la parte opposta nell'esecuzione delle obbligazioni ivi contratte.
Né può ritenersi che gravemente inadempiente al contratto sia stata la er non essere stata in grado di Pt_1 pagare le eccedenze previste dal contratto e non coperte dal superbonus in quanto, a fronte del mancato inizio dei lavori, non vi è la prova che effettivamente la stessa non fosse in grado di sostenere il pagamento di tali costi.
Il rigetto delle domande di risoluzione comporta il rigetto anche delle rispettive domande di risarcimento del danno espressamente collegate all'accertamento del grave inadempimento contrattuale.
D'altronde con riferimento alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte opponente non vi è alcuna prova che le agevolazioni fiscali non siano state ottenute dalla a causa dell'inadempimento di parte Pt_1 opposta, essendo le stesse collegate ad una serie di requisiti che la parte opponente non ha provato;
con riferimento alla domanda di parte opposta la stessa è del tutto sfornita di allegazione e prova.
Alla luce di tali considerazioni nessuna delle due parti può ritenersi gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte.
- 4 - Ebbene, ciò precisato ed avendo entrambe le parti chiesto la risoluzione del contratto va fatta applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dall'altra, accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di essa, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta risolutiva assunta da entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti di cui all'art. 1458 c.c. (Cass. nn. 26907/14; 767/16; 6675/18).
Invero quando i contraenti, come nel caso, richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare la risoluzione del contratto stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
In sostanza quel che rileva è che una domanda di risoluzione sia stata proposta anche dal convenuto, così manifestandosi, in maniera non più retrattabile ex art. 1453 comma 2 c.c., il disinteresse della stessa parte al mantenimento del contratto.
Tanto, ovviamente, sempre che a seguito del giudizio nessuna delle reciproche inadempienze risulti comprovata.
Ed è esattamente ciò che si è verificato nella fattispecie.
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto per impossibilità di esecuzione dello stesso e per effetto della scelta risolutiva assunta da entrambe le parti.
Non sussistono i presupposti della condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. richiesta da entrambe le parti.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno, circostanza non avvenuta nel caso di specie non ravvisandosi elementi in tal senso nella condotta delle parti.
Le spese di lite, seguono la soccombenza di parte opposta per il 50% (alla luce dell'accoglimento dell'opposizione con riferimento alle prestazioni professionali ma del rigetto della domanda riconvenzionale formulata) e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva, e quelli minimi della fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e quelli minimi per la fase decisionale (consistita nella discussione orale) previsti dallo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 mentre per il restante 50% possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. CA AR in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1722/2024;
- 5 - 2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta;
4) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 30.06.2023 per impossibilità di esecuzione dello stesso;
5) condanna alla rifusione in favore di del 50% delle spese processuali, liquidando CP_1 Parte_1 tale parte in € 2086,50 ( di cui 393,00 per spese ed euro 1693,50 per compensi) oltre rimborso spese generali
(15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara le spese compensate per il restante 50% le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 26/11/2025
Il Giudice
CA AR
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