Versione
11 giugno 1977
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30 luglio 1978
30 luglio 1978
Art. 32.
I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono estesi anche:
a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;
b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h).
I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalita'.
I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.
Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente, articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
((Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 - con o senza garanzia statale - e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dallo articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed Integrazioni))
I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono estesi anche:
a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;
b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h).
I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalita'.
I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.
Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente, articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
((Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 - con o senza garanzia statale - e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dallo articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed Integrazioni))
Commentari • 3
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