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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1167/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2037/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 813/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 5 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210078837639 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 febbraio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 31 dicembre 2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il versamento di tassa automobilistica relativa all'anno 2018, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrente_1Avverso tale sentenza, ha proposto appello , lamentando l'ingiusta condanna alle spese a favore della controparte, la cui costituzione in giudizio doveva ritenersi “tamquam non esset” per difetto di legittimazione processuale del suo procuratore “ad litem”. L'appellata Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo depositato telematicamente nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato. L'appellante si limita ad impugnare la pronuncia sulle spese, lamentando, con unico motivo, l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui difensore sarebbe privo della procura speciale idonea al conferimento del potere rappresentativo. Al riguardo, si sottolinea che non sarebbe stata prodotta ed acquisita agli atti la suddetta procura Nominativo_1speciale, in mancanza della quale il dott. sarebbe carente dei relativi poteri rappresentativi della parte resistente. Ciò posto, va rilevato che l'appellante non censura il principio di diritto sul quale il primo Giudice basa la propria pronuncia - secondo cui la costituzione in giudizio “de quo” sarebbe ammissibile, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del DL n.193/2016, essendo l'Ente rappresentato da un proprio dipendente – limitandosi a contestare genericamente la qualità di dipendente dell'AdER del procuratore costituito di quest'ultima. L'appellante tralascia, però, di considerare che tale qualità emerge dagli atti, essendo, la stessa riportata, nelle controdeduzioni depositate in primo grado dall'Ente riscossore. La doglianza non può, conseguentemente, essere accolta, in difetto di specifiche ragioni poste a sostegno della deduzione difensiva circa la insussistenza della qualità di dipendente del procuratore costituito di AdER. Il gravame va, dunque, respinto. Nulla va statuito sulle spese, in difetto di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Ricorrente_1La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina avverso la sentenza resa il 13 febbraio 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina;
nulla sulle spese. Palermo, 13 gennaio 2024.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2037/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 813/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 5 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210078837639 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 febbraio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 31 dicembre 2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il versamento di tassa automobilistica relativa all'anno 2018, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrente_1Avverso tale sentenza, ha proposto appello , lamentando l'ingiusta condanna alle spese a favore della controparte, la cui costituzione in giudizio doveva ritenersi “tamquam non esset” per difetto di legittimazione processuale del suo procuratore “ad litem”. L'appellata Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo depositato telematicamente nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato. L'appellante si limita ad impugnare la pronuncia sulle spese, lamentando, con unico motivo, l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui difensore sarebbe privo della procura speciale idonea al conferimento del potere rappresentativo. Al riguardo, si sottolinea che non sarebbe stata prodotta ed acquisita agli atti la suddetta procura Nominativo_1speciale, in mancanza della quale il dott. sarebbe carente dei relativi poteri rappresentativi della parte resistente. Ciò posto, va rilevato che l'appellante non censura il principio di diritto sul quale il primo Giudice basa la propria pronuncia - secondo cui la costituzione in giudizio “de quo” sarebbe ammissibile, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del DL n.193/2016, essendo l'Ente rappresentato da un proprio dipendente – limitandosi a contestare genericamente la qualità di dipendente dell'AdER del procuratore costituito di quest'ultima. L'appellante tralascia, però, di considerare che tale qualità emerge dagli atti, essendo, la stessa riportata, nelle controdeduzioni depositate in primo grado dall'Ente riscossore. La doglianza non può, conseguentemente, essere accolta, in difetto di specifiche ragioni poste a sostegno della deduzione difensiva circa la insussistenza della qualità di dipendente del procuratore costituito di AdER. Il gravame va, dunque, respinto. Nulla va statuito sulle spese, in difetto di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Ricorrente_1La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina avverso la sentenza resa il 13 febbraio 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina;
nulla sulle spese. Palermo, 13 gennaio 2024.