TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice SA TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF-CPF Parte_1
n.40501280987,
, nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF-CPF Parte_2
n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di P.IVA_1 rappresentante legale dei figli minori , nato il [...], Persona_1
a Curitiba, Paraná, Brasile, CF-CPF n. 12747116905, e , nato Parte_3 il 20/12/2010, a Curitiba, Paraná, Brasile, CF-CPF n. 12747115925,
, nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF- Parte_4
CPF n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella C.F._1 qualità di rappresentante legale dei figli minori , Persona_2 nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF-CPF n. 09915123914 e
[...]
, nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF-CPF Parte_5
n. , P.IVA_2
, nata il [...], a [...], Paraná, Parte_6
Brasile, CF-CPF n. , rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti P.IVA_3
(C.F. ) presso il cui Studio in Roma, Via dei Gracchi n. 151, sono C.F._2 elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
Pag. 1 di 5 ; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina italiano, nata Persona_3
a Molfetta (BA), il 16/04/1894.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 14/04/2023 i ricorrenti hanno allegato che Per_3
è loro ava e, a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza, hanno allegato e
[...] rappresentato il seguente albero genealogico:
La cittadina italiana emigrata in Brasile, ha contratto matrimonio nel 1916 Persona_3 con cittadino siriano;
la coppia ha avuto un figlio, nato Persona_4 Parte_1 in Brasile nel 1931. Costui si è coniugato nel 1954 con e dal loro matrimonio Persona_5
è nato in [...] nel 1960 (odierno ricorrente). Quest'ultimo ha Parte_1 contratto matrimonio nel 1981 con nata in [...] nel 1962, la Parte_6 quale, per effetto del matrimonio, è passata a chiamarsi . Da Parte_6 questa unione sono nate nata in [...] nel 1982, coniugata nel Parte_2
2009 con nata in [...] nel 1984, coniugata nel Persona_6 Parte_4
2009 con , passando a chiamarsi Persona_7 Parte_4
Dal matrimonio tra e sono nati i
[...] Parte_2 Persona_6 ricorrenti: nato in [...] nel 2009; nato in Persona_1 Parte_3
Brasile nel 2010. Dal matrimonio tra e Parte_4 Persona_7 sono nati i ricorrenti , nata in [...] nel 2011e
[...] Persona_2
, nato in [...] nel 2014. Parte_5
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'ava sempre mantenuto la cittadinanza italiana, ella l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Pag. 2 di 5 Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione è rimasta contumace. Omessa ogni attività istruttoria e fissata l'udienza di discussione per il giorno 15/10/2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Molfetta ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, e quanto ai discendenti di va Persona_3 precisato che, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, secondo quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009,
n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la
Pag. 3 di 5 sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
(segue) l'accertamento della cittadinanza per matrimonio. Per quanto riguarda, invece, la ricorrente
- che ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure Parte_6 matrimonii perché coniuge di (quest'ultimo discendente di Parte_1 Per_3
-, va evidenziato che la verifica del diritto azionato non passa attraverso
[...]
l'applicazione dell'art. 5, comma 1 della L. 1991/1992, attualmente vigente, bensì attraverso l'art. 10, comma 2, della L. 555/1912, applicabile al tempo in cui gli interessati hanno
Pag. 4 di 5 contratto matrimonio (09.09.1981) e secondo cui “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. La disposizione prevedeva in sostanza un semplice automatismo tra il matrimonio di donna straniera con cittadino italiano e l'acquisto della cittadinanza italiana da parte della moglie, nel senso che il matrimonio era condizione necessaria, ma anche sufficiente, all'acquisto del nuovo status, nei fatti prodottosi, come evincibile dal certificato in atti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_7
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Bari, così deciso il 26 ottobre 2025.
Il Giudice
SA TT
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice SA TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF-CPF Parte_1
n.40501280987,
, nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF-CPF Parte_2
n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di P.IVA_1 rappresentante legale dei figli minori , nato il [...], Persona_1
a Curitiba, Paraná, Brasile, CF-CPF n. 12747116905, e , nato Parte_3 il 20/12/2010, a Curitiba, Paraná, Brasile, CF-CPF n. 12747115925,
, nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF- Parte_4
CPF n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella C.F._1 qualità di rappresentante legale dei figli minori , Persona_2 nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF-CPF n. 09915123914 e
[...]
, nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, CF-CPF Parte_5
n. , P.IVA_2
, nata il [...], a [...], Paraná, Parte_6
Brasile, CF-CPF n. , rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti P.IVA_3
(C.F. ) presso il cui Studio in Roma, Via dei Gracchi n. 151, sono C.F._2 elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
Pag. 1 di 5 ; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina italiano, nata Persona_3
a Molfetta (BA), il 16/04/1894.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 14/04/2023 i ricorrenti hanno allegato che Per_3
è loro ava e, a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza, hanno allegato e
[...] rappresentato il seguente albero genealogico:
La cittadina italiana emigrata in Brasile, ha contratto matrimonio nel 1916 Persona_3 con cittadino siriano;
la coppia ha avuto un figlio, nato Persona_4 Parte_1 in Brasile nel 1931. Costui si è coniugato nel 1954 con e dal loro matrimonio Persona_5
è nato in [...] nel 1960 (odierno ricorrente). Quest'ultimo ha Parte_1 contratto matrimonio nel 1981 con nata in [...] nel 1962, la Parte_6 quale, per effetto del matrimonio, è passata a chiamarsi . Da Parte_6 questa unione sono nate nata in [...] nel 1982, coniugata nel Parte_2
2009 con nata in [...] nel 1984, coniugata nel Persona_6 Parte_4
2009 con , passando a chiamarsi Persona_7 Parte_4
Dal matrimonio tra e sono nati i
[...] Parte_2 Persona_6 ricorrenti: nato in [...] nel 2009; nato in Persona_1 Parte_3
Brasile nel 2010. Dal matrimonio tra e Parte_4 Persona_7 sono nati i ricorrenti , nata in [...] nel 2011e
[...] Persona_2
, nato in [...] nel 2014. Parte_5
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'ava sempre mantenuto la cittadinanza italiana, ella l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Pag. 2 di 5 Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione è rimasta contumace. Omessa ogni attività istruttoria e fissata l'udienza di discussione per il giorno 15/10/2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Molfetta ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, e quanto ai discendenti di va Persona_3 precisato che, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, secondo quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009,
n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la
Pag. 3 di 5 sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
(segue) l'accertamento della cittadinanza per matrimonio. Per quanto riguarda, invece, la ricorrente
- che ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure Parte_6 matrimonii perché coniuge di (quest'ultimo discendente di Parte_1 Per_3
-, va evidenziato che la verifica del diritto azionato non passa attraverso
[...]
l'applicazione dell'art. 5, comma 1 della L. 1991/1992, attualmente vigente, bensì attraverso l'art. 10, comma 2, della L. 555/1912, applicabile al tempo in cui gli interessati hanno
Pag. 4 di 5 contratto matrimonio (09.09.1981) e secondo cui “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. La disposizione prevedeva in sostanza un semplice automatismo tra il matrimonio di donna straniera con cittadino italiano e l'acquisto della cittadinanza italiana da parte della moglie, nel senso che il matrimonio era condizione necessaria, ma anche sufficiente, all'acquisto del nuovo status, nei fatti prodottosi, come evincibile dal certificato in atti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_7
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Bari, così deciso il 26 ottobre 2025.
Il Giudice
SA TT
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.