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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
ID AN, EL
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte 3 Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2001802024 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2001802024 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2001802024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 308/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca notificava alla società Ricorrente_1 srl un avviso di accertamento con il quale accertava, ai sensi dell'articolo 39 e con le modalità dell'art. 41 bis del D.P.R.
n. 600/1973, componenti negativi indeducibili per €51.307,68 ai fini IRES e IRAP relate al 2019. Ai fini
IVA, in quanto operazioni oggettivamente inesistenti: le stesse operazioni, registrate e dichiarate dal contribuente, venivano accertate ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
La societa' Ricorrente_1 srl contesta la legittimita' del suddetto avviso di accertamento per le seguenti motivazioni:per poter considerare una operazione “ oggettivamente inesistente” occorre che l'Ufficio finanziario fornisca la prova, ancorche' indiziaria, che l'operazione non e' mai stata posta in essere : nel caso di specie l'Agenzia ha indebitamente dedotto i lavori eseguiti dalla societa' Società_1 srl perche' i contratti relativi al subappalto risulterebbero essere generici ed inoltre la societa' ha omesso le dichiarazioni Ires/Irap e IVA ed il relativo versamento dell'imposta per l'anno 2018. Ad avviso del ricorrente l'accertamento basato unicamente su tali presupposti non risulta adeguatamente motivato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi in giudizio, sostiene la legittimita' del proprio operato e, per effetto, chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni , spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628, in motivazione, citata;
Cass., 5 luglio 2018, n.
17619).
La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi , affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass., ord. n. 5374/2017). Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio , a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Nel caso di specie non residuano dubbi che gli indizi accertati non solo sono piuttosto significativi ma appaiono precisi e concordanti nel rilevare la presenza di operazioni inesistenti: le fatture e i relativi contratti riportano descrizioni estremamente generiche ( “lavori edili vs conto a Luogo_1”, “ lavori edili in economia presso vs cantieri di Luogo_1”), dall'analisi incrociati dei POS e delle notifiche preliminari di cantiere si e' appurato che la societa' Società_1 srl non figura in nessuno dei POS prodotti e delle Notifiche preliminari reperite. Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha verificato che il fornitore Società_1 srl e' un evasore totale ed ha un codice di attivita' “ Altre attivita' di consulenza tecnica” che non risulta attinente all'atttivita' di lavori edili invece svolta dalla Ricorrente_1 srl, ha omesso di presentare le dichiarazioni IVA, IRES e IRAP a partire dal periodo di imposta 2018 e fino alla messa in stato di fallimento il 2 aprile
2020.
E su tali aspetti il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria atta a far ritenere, la fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti accertata dall'Amministrazione Finanziaria, come non fondata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in euro 3000,00 per onorari oltre accessori se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
ID AN, EL
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte 3 Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2001802024 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2001802024 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2001802024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 308/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca notificava alla società Ricorrente_1 srl un avviso di accertamento con il quale accertava, ai sensi dell'articolo 39 e con le modalità dell'art. 41 bis del D.P.R.
n. 600/1973, componenti negativi indeducibili per €51.307,68 ai fini IRES e IRAP relate al 2019. Ai fini
IVA, in quanto operazioni oggettivamente inesistenti: le stesse operazioni, registrate e dichiarate dal contribuente, venivano accertate ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
La societa' Ricorrente_1 srl contesta la legittimita' del suddetto avviso di accertamento per le seguenti motivazioni:per poter considerare una operazione “ oggettivamente inesistente” occorre che l'Ufficio finanziario fornisca la prova, ancorche' indiziaria, che l'operazione non e' mai stata posta in essere : nel caso di specie l'Agenzia ha indebitamente dedotto i lavori eseguiti dalla societa' Società_1 srl perche' i contratti relativi al subappalto risulterebbero essere generici ed inoltre la societa' ha omesso le dichiarazioni Ires/Irap e IVA ed il relativo versamento dell'imposta per l'anno 2018. Ad avviso del ricorrente l'accertamento basato unicamente su tali presupposti non risulta adeguatamente motivato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi in giudizio, sostiene la legittimita' del proprio operato e, per effetto, chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni , spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628, in motivazione, citata;
Cass., 5 luglio 2018, n.
17619).
La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi , affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass., ord. n. 5374/2017). Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio , a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Nel caso di specie non residuano dubbi che gli indizi accertati non solo sono piuttosto significativi ma appaiono precisi e concordanti nel rilevare la presenza di operazioni inesistenti: le fatture e i relativi contratti riportano descrizioni estremamente generiche ( “lavori edili vs conto a Luogo_1”, “ lavori edili in economia presso vs cantieri di Luogo_1”), dall'analisi incrociati dei POS e delle notifiche preliminari di cantiere si e' appurato che la societa' Società_1 srl non figura in nessuno dei POS prodotti e delle Notifiche preliminari reperite. Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha verificato che il fornitore Società_1 srl e' un evasore totale ed ha un codice di attivita' “ Altre attivita' di consulenza tecnica” che non risulta attinente all'atttivita' di lavori edili invece svolta dalla Ricorrente_1 srl, ha omesso di presentare le dichiarazioni IVA, IRES e IRAP a partire dal periodo di imposta 2018 e fino alla messa in stato di fallimento il 2 aprile
2020.
E su tali aspetti il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria atta a far ritenere, la fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti accertata dall'Amministrazione Finanziaria, come non fondata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in euro 3000,00 per onorari oltre accessori se dovuti.