Sentenza 19 gennaio 1990
Massime • 1
Ai fini della Competenza per territorio la "coincidenza" o la "diversità" di due fattispecie vanno apprezzate in funzione alla struttura ontologica delle condotte distintamente perseguite, senza che assuma alcun rilievo, ai predetti fini, la qualificazione giuridica, coincidente o meno, che risulti attribuita nelle varie sedi procedenti. (fattispecie di associazioni criminose distinte sotto il profilo ontologico materiale ("Sacra corona unita" e "famiglia salentina libera") anche se aventi il "comune denominatore" costituito dalla "coincidenza" tra i fatti oggetto di due procedimenti, quindi coincidenza in tal caso irrilevante).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1990, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1990 |
Testo completo
1 344
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3.X.89 119b
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OJ S1201
SEZIONE PENALE SENTENZA 1^
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1056
Presidente Dott. 100 GIUSEPPE. SORRENTINO
Consigliere REGISTRO GENERALE 3.1. Dott. VINCENZO SERIANNI
2. ! VINCENZO N. TRICOMI 14774/89
3. BORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 RU and CI
UFFICIO COPIE 4. » UMBERTO PAPADIA.A
»
Rilasciata copia studio Ecopie ha pronunciato la seguente a ler diritti L 4,000 SENTENZA
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
P.G.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE C/
Rilasciata copia studio PINTACUDA GIUSEPPE 11 - pure ricorrenti al SIG. STEFANELU per diritti 1. 4000
V 18 MAR. 1992 IL GANGELLIERE avverso la sentenza della Corte di App ello di Palermo
del 24.1.89
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. U. Papadia
Mod. 82 A. Spinosi Roma
to (Vincenzo Nunziata)
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Guasco
-
che ha concluso per A.C.R. circa l'assoluzione per in-
sufficienza di prove e dal reato di cui all'art.
416 c.p. nonchè circa la sussistenza dell'aggravan te di cui all'art. 61 n.7 c.p.;
rigettarsi nel resto i ricorsi.
Uditi i difensori avv.ti Orazio Campo, Antonio Mor
mino, Rocco Chinnici.
IN FATTO E DIRITTO
Il 19/12.81 nel porto di Termini Imerese
giungeva una motonave per imbarcare un carico di
triplo concentrato di pomodoro che la s.r.l. IDAO
esportava in Romania.
Alla dogana veniva presentata documenta- - 3 =
zione attestante l'esportazione di Kg.946.000= di prodotto avente una gradazione brix 47.30 al prezzo di f. 600 al Kg. contenuto in 3846 fusti.
Senza alcun controllo da parte della doga-
na iniziarono le operazioni di carico. Senonchè, il
28 dicembre, un finanziere presente nel molo notò
che da un fusto caduto dall'automezzo era fuoriuscit ta acqua invece di concetrato di pomodoro. Si proce-
deva ad un controllo dei fusto già imbarcati e posti selva sulla banchina e si accertava che 850 conteni tori (del peso netto di Kg.245 ciascuno) erano sta-
ti riempiti di acqua.
La nave partiva con un carico effettivo di
Kg. 592.900 di prodotto, invece dei 946.000 dichia-
rati.
La Guardia di Finanza esperiva le opportu ne indagini e con rapporto riferiva all'A.G. in or-
dine ad una truffa diretta ad ottenere contributi ed agevolazioni in danno dell'AIMA dell'assessorato re gionale agricoltura e foreste e dell'IRCAC.
Venivano coinvolte nella vicenda, oltre la s.r.
1. AO esportatrice, anche le società coope-
rative CU, CI e CO, i cui amministratori e componenti dei consigli di amministrazione venivano indicati quali responsabili dei reati di associazio- -
-
ne per delinquere, truffa, tentata truffa, falso in atto pubblico, in certificazione e bilancio, non-
chè appropriazione indebita.
All'esito della formale istruttoria, Pin-
tacuda PE, GI PE, GI
NT, TI IO, IV PE, TO Mi
chele, RA ND, RT NO, Buttit-
ta PP, GI NE, LO IE
e LO VA venivano rinviati al giudizio del
Tribunale di Palermo che, con sentenza 29.4.86, as-
solveva tutti dalla imputazione di associazione per delinquere per insufficienza di prove e li condanna va a pena di giustizia per i restanti reati.
Su gravame del P.M. e degli imputati, la
Corte di Appello di Palermo, con la sentenza 24.1.-
89 assolveva tutti gli imputati dal delitto di ap-
propriazione indebita perchè non fatto non sussiste,
LO IE e VA da tutti i reati con for-
mula dubitativa, dichiarava estinto per amnistia il reato di falso di cui al capo c) e confermava nel re sto. Qualificava il delitto di truffa di cui al ca-
po d) quale reato ex-art.2 L.898 del 1986 aggravato ai sensi dell'art. 61 n.7 C.
Hanno proposto ricorso per cassazione il
P.G., che si duole per l'assoluzione in ordine al de - 5 =
litto di associazione per delinquere, nonchè tutti gli imputati.
- LO IE e LO VA deducono vizi di motivazione in ordine alla formula assolutoria nei loro confronti adottata. SV
- Tutti gli altri ricorrenti deducono in sostanza violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, relativamente alla for :
mula dubitativa per il reato di cui all'art. 416 c.p.
per ciò che concerne l'aggravante di cui all'art.61
n 7 cap e relativamente alla determinazione della pena.
DA, GI TÉ e NE e Gian-
none deducono analoghi vizi in ordine al diniego del le attenuanti generiche ed alla non concessa non i-
scrizione della condanna nel certificato del casel-
lario. S
Rileva las Corte che va accolto il ricorso del P. Ganei confronti di tutti gli imputati, con e
sclusione di LO IE e LO VA.
E' pacifico che gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono la permanenza di un vincolo associativo di particolare fisionomia e struttura a fine criminoso, la predispo sizione comune di attività e di mezzi con distribu- 6 =
zione dei vari compiti tra gli associati al fine della commissione di una serie indeterminata di de-
litti, ed infine un programma generico di delinquen za ideato e concertato in comune.
La prova del vincolo associativo può ra-
gionevolmente desumersi da facta concludentia sinto maticamente volti a rilevare come le singole intese dirette alla consumazione di reati costituiscano la espressione del più vasto programma delinquenziale.
Tale indagine comporta un apprezzamento di fatto nel quale assume valore un complesso di elementi sinto-
matici, quali il tipo di delinquenza prescelto, la qualità e l'attività dei soggetti attivi, i compiti assegnati, il sistema di attività predisposto e si-
mili.
Come è evidente, non è necessario che il vincolo associativo assume carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a
priori circoscritto alla consumazione di uno o più
reati predeterminati.
Sicchè, l'elemento temporale non deve es-
sere considerato come notevole protrarsi del rappor to nel tempo, essendo anche sufficiente uno svolger si dell'attività associativa per breve periodo.
Ciò premesso, va nella specie osservato - 7 =
che i giudici di merito, con affermazione apoditti-
ca, hanno ritenuto che ben potevano gli imputati es-
sersi organizzati per percepice illecitamente i con tributi limitatamente alla campagna agricola 1981/82.
+Non hanno in alcun modo spiegato, però, le ragioni di siffatto dubbio, nè hanno valutate se l'affermazione fosse conciliabile con il fatto del
"l'avvenuta scoperta dei fusti pieni d'acqua e conse guente inizio del procedimento penalė.
Non solo ma la conclusione appare in con-
trasto con quanto in altra parte della sentenza rite nuto, e cioè la esistenza di un'organizzazione (fol. the.
la strutturazione della stessa (fol.24 allor 26) e che si spiega la funzione delle varie società). chè
Sostiene la difesa l'insussistenza nella specie degli estremi di cui all'art; 416 c.p., posto che nella specie non si tratterebbe comunque di pro grammazione di una serie indeterminata di reati dal momento che l'unico fine dovrebbe essere il consegui mento dei contributi comunitari non dovuti, non po-
tendosi prendere in esame anche i reati strumentali a tale finalità e che non risulta essere stata crea-]
ta una struttura organizzativa.
In ordine a detto ultimo rilievo basta os servare che la legge non richiede la opposita crea- - 8 =
zione di una organizzazione, sia pure rudimentale,
ma l'uso di una struttura che può anche essere pree sistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalitàllecite.
Quanto ai reati-mezzo, deve convenirsi che gli stessi non possono essere valutati quali de litti oggetto del programma, trattandosi di attivi tà puramente strumentale (anche se costituente rea-
to). Così nella specie, i delitti di falso non pos sono essere ricompresi nell'accordo programmatico per la commissione di una serie di reati che, secon
do l'accusa dovevano essere rappresentati dalla truffa a danno dell'AIMA.
Senonchè, nella specie, va innanzi tutto ricordato l'autonomia dei reati-mezzo rispetto a quello fine, per cui il reato di associazione a de linquere sussiste anche se il programma di delinquen za non sia stato attuato, perchè sia costituito un vincolo associativo sulla base di un apparato strut turalmente organizzato.
E la prova dell'esistenza dell'associazio ne criminosa, se normalmente è fornito proprio dal-
l'attività dagli associati espletato, ben può esse-
re ricavato anche da altri elementi tutti significa tivi e sintomatici circa l'esistenza della predetta -= 9 H
organizzazione. Inoltre, nel caso in esame, gli imputati sono stati ritenuti responsabili anche di tentata truffa ai danni della regione siciliana e dell'IRCAC
Ne deriva allora che, in ordine a detto ca po, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo e-
same, dichiarandosi assorbito il motivo relativo di ricorso proposto dagli imputati.
Va, invece, disatteso il primo motivo del ricorso degli imputati che in sostanza è comune a
tutti i ricorrenti.
Invero, i giudici di merito, con motivazio ne corretta ed adeguata ed utilizzando tutti gli ele
.menti di fatto evidenziati, hanno chiarito che, al fine di ottenere vantaggi illeciti, gli imputati han no architettato, utilizzando le rispettive varie so cietà, una serie di falsi conferimenti di prodotto al fine di giustificare una maggiore quantità di mer ce da esportare.
A tal fine è stato posto in evidenza che,
di contro ad un quantitativo dichiarato di Kg.946.000=
pari a bidoni n.3846, solo 2420 contenevano concen-
trato di pomodoro, mentre 882 contenevano acqua.
Ed è stato chiarito, al fine di contrasta-
re la dedotta possibilità di equivoco, che nessuna - 10 =
giacenza venne rinvenuta presso le ditte AO e Si-
cula e che in effetti furono esportati solo i pre-
detti 2420 bidont, e che nulla si è saputo dei re-
stanti 462 bidoni che, secondo la versione difensi-
va, dovevano comunque esistere.
A ciò va, poi, aggiunto che, per produrre
Kg.592.900 di triplo concentrato (pari a 2420 bido-
ni), erano necessari Kg.
3.154.228 di pomodoro, secon do la gradazione riscontrata dal perito di 39.90;
mentre dalla documentazione della ditta risulta che l'AO avrebbe acquistato Kg.10.274.745= di succo dalla CU la quale a sua volta, avrebbe comprato
Kg.18.885.146= di pomodoro.
Della notevole differenza di prodotto, se condo la ricostruzione dei giudici di merito, non è
stata rinvenuta traccia, e, con motivazione perfet-
tamente logica, sono state ritenute prive di consi-
stenza le giustificazioni addotte e le contestazio-
ni in ordine al grado brix.
Contestazioni e giustificazioni che, sot-
to la parvenza del vizio di motivazione, vengono ri badite in questa sede e che non possono essere pre-
se in considerazione trattandosi di censure in fat-
to ovvero risultanze in ordine alle quali la senten za impugnata appare congruamente e logicamente moti - 11 =
vata
Comunque, per completarè la sussistenza 2
dei dati e delle notizie falsamente esposte (art.2
L.898/86), i giudici di merito richiamano, oltre la particolare posizione degli imputati nelle società
collegate, la falsificazione pacifica del certifica to dell'istituto di igiene dell'Università di Paler-
mo con la falsa indicazione del gradô, là circostan za che il prezzo pattuito con gli acquirenti romeni coincideva esattamente con la quantità di prodotto effettivamente espostata e non con quella dichiara-
ta, la mancata prescritta dichiarazione da parte del la CU della maggior resa, la circostanza secon-
do la quale non è stata fornita alcuna prova in ordi ne all'esistenza e destinazione del restante concen-
trato che pure doveva essere stato prodotto in consi demazione della quantità di pomodoro che sarebbe sta to acquistato, stando alla documentazione resa in base alla quale è stato ottenuto il contributo e gli altri benefici. Senza contare, infine, i vaglia é
gli assegni emessi in favore delle cooperative e dei soci (alcuni nomi sono risultati fittizi) e che sono stati incassati dagli imputati anche con false firme di girata, e che GI NE e
GI PE (quest'ultimo ha pure negoziato e - 12 =
incassato titoli) costituivano con il TI il consiglio di amministrazione dell'AO che rappre-
sentava, quale esportatrice, l'ultimo anello della organizzazione e l'organo essenziale ai fini della consumazione dei reati.
Va pure disattesa la doglianza rivolta al la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al- l'art. 61 n.7 c.p.. Il legislatore ha ritenuto, qua le elemento costitutivo del reato, in esame (o so-
glia di punibilità se si preferisce), che la somma indebitamente percepita debba essere non inferiore ad un decimo del beneficio effettivamente spettante e comunque superiore a £. 20.000.000=. Quando ricor re siffatta circostanza sussiste il reato in parola,
altrimenti il fatto viene considerato illecito ammi nistrativo.
L'interesse protetto, comunque, è identi-
a quello di cui all'art.640 c.p. e non è costitui со
to dal pericolo di danno per l'economia. Ne conse-
gue che la previsione ex-art.61 n.7 c.p. è compati→
bile con il reato in questione, posto che la misura del danno non rappresenta una circostanza speciale del reato e che nella specie l'aggravante è stata contestata in considerazione del danno determinato in oltre 772 milioni, importo obiettivamente rile- - 13 =
vante. Nè l'ipotesi criminosa in esame rappresenta una novità per il nostro ordinamento giacchè la nor ma in questione è in armonia con i principi che rego lano la legislazione speciale in tema di violazioni finanziarie e valutarie. Vedasi per esempio l'art. 1 L.
7.8.82 n.516 e l'art.1 L.30.4.76 n.159, che pu-
re ritengono illeciti amministrativi punibili con la relativa sanzione le violazioni che non superano un determinato importo e che puniscono più severamente quelle che superano determinati limiti. In questi ul timi casi il legislatore ha previsto ipotesi di rea to aggravato ed altresì figure autonome di reato.
E ciò avviene perchè, a prescindere dalla obiettiva difficoltà di provare l'elemento psicolö-
gico in violazioni che comportano un'attività molto complessa, è interesse dello Stato eliminare con pro cedura semplificata violazioni che non destano ecces.
sivo allarme sociale.
Va pure disatteso il ricorso dei due Aiel-
lo. Ricordati i limiti del giudizio di legittimità
in tema di sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, va detto che nella specie non ricorre vio-
-:
lazione di legge o vizio logico-giuridico in quanto
è contenuta nella sentenza, anche se in forma sinte tica, una motivazione sulle ragioni del dubbio posto - 14 =
che da un canto si pone in evidenza la partecipazio ne della società ai falsi conferimenti e, di conse guenza, la inevitabile consapevolezza di ciò da par te degli amministratori e, dall'altro si evidenzia il fatto che costoro non hanno incassato vaglia o assegni a loro nome non emessi.
Dal contrasto di tali elementi, i giudici di merito hanno ritenuto l'esistenza di un ragione-
vole dubbio in ordine alla colpevolezza dei due.
Tale situazione di incertezza comporta,
poi, il rigetto del ricorso del P.G. nei confronti
dei predetto.
E'pur vero che l'autonomia dei reati con-
sente la sussistenza del solo delitto di associazio ne a delinquere senza quella contemporanea dei rea-
ti fine;
ma in concreto l'incertezza manifestata dai giudici di merito investe tutto il comportamento dei due LO i quali verosimilmente non avrebbero par tecipato all'associazione senza nel contempo godere dei benefici che si proponevano di conseguire per effetto proprio della partecipazione.
Per le generiche, i ricorrenti lamentano vizio di motivazione. Anche tale doglianza è infon-
data essendo stato posto in evidenza uno degli ele-
menti che i giudicanti hanno ritenuto prevalente su - 15 =
tutti gli altri: la particolare attitudine degli im-
putati all'illecito arricchimento. E tale elemento,
desumibile dall'art. 133 C.P., è stato considerato determinante.
Quanto all'ultima censura (violazione del-
l'art. 175 c.p.), la concessione del beneficio è ri-
messa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e deve essere subordinata ad una valutazione positiva o negativa delle circostanze di cui all'art
133 c.p., sicchè il diniego ben può essere motivato richiamando gli stessi elementi in base ai quali è
stato giustificato il rifiuto alla concessione del-
le attenuanti generiche.
Il rigetto dei ricorsi degli imputati com-
porta le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt.524,543,549 c.p.p.; in accoglimento del ricorso del P.G.; annulla la sentenza impugnata sul capo concernente il delitto di associazione per delinquere nei confronti di DA PE, Gian
none PE, GI NT, TI IO, матолока
IV PE, TO CH, NA ND,
OR NO, TI PP OM Benedetto e rinvia per nuovo esame sul punto, adial tra sezione della Corte di Appello di Palermo. - 16 =
Rigetta i ricorsi proposti dai predetti imputati nonchè quelli di LO IE e LO VA
e condanna tutti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della som ma di £. 300.000= in favore della Cassa delle Ammen
de, nonchè, sempre in solido, alla refusione delle spese sopportate dalle costituite parti civili, spe se che si liquidano in complessive £.1.200.000= per onorario oltre le spese prenotate a debito;
Rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di LO
IE e LO VA.
3.X.89
IL PRESIDENTE
useffe foncertine Ecc. dott. GIUSEPPE SORRENTINO
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. UMBERTO PAPADIA
Ma (Carlo Navacci) Depositato in Cancelleria IL DIRETTORE DI SEZIONE ון 12 GEN. 1990
IL CANCELLIERE,