Articolo 22 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
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13 novembre 1960
Art. 22.
Ai sensi dell' art. 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma di cui all' art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , e' stabilito per l'esercizio 1960-61, in lire 151.538.865 delle quali lire 150.568.865 da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, a termini dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1908, n. 286 , per l'ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione del nuovo ospedale di San Giovanni in Roma.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960