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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1577/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4433/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015643821 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 1124015643821 emesso in data 15.11.2024 e notificato il 02/12/2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento della somma complessiva di
€ 1.989,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione agli immobili ubicati in Roma in Indirizzo_1 e censiti al Dati Dati Catastali.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento in quanto l'immobile censito al Dati
Catastali (box auto) è stato dichiarato presso gli Uffici dell'AMA in data 11/6/2018 e l'imposta
è stata regolarmente versata unitamente all'appartamento di cui è pertinenza.
Gli altri due immobili sono stati acquistati nel 2021 e solo da allora devono considerarsi imponibili per una superficie complessiva di mq 27 e non 35 come erroneamente riportato nell'avviso di accertamento.
Roma Capitale si costituisce tardivamente ma comunica di aver provveduto ad annullare parzialmente l'avviso di accertamento permanendo la violazione per gli immobili contrassegnati con il subalterno Dati Catastali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente possono considerarsi accoglibili in quanto fondate su elementi oggettivi e documentati riguardo ai quali lo stesso Ente impositore prende atto sia pure parzialmente.
Pertanto, il capo della pretesa relativo all'immobile contrassegnato con il sub. 318 va annullato, come anche disposto da Roma Capitale.
Per gli altri due immobili accertati, contrassegnati con il subalterno Dati Catastali, l'imposta, con sanzioni ed interessi, andrà ricalcolata da Roma Capitale tenendo conto della superfici di mq. 27 e della decorrenza a partire dal 16 dicembre 2021, data di acquisto degli stessi, come richiesto da parte ricorrente.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto per quanto di ragione,
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico
ND TI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4433/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015643821 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 1124015643821 emesso in data 15.11.2024 e notificato il 02/12/2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento della somma complessiva di
€ 1.989,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione agli immobili ubicati in Roma in Indirizzo_1 e censiti al Dati Dati Catastali.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento in quanto l'immobile censito al Dati
Catastali (box auto) è stato dichiarato presso gli Uffici dell'AMA in data 11/6/2018 e l'imposta
è stata regolarmente versata unitamente all'appartamento di cui è pertinenza.
Gli altri due immobili sono stati acquistati nel 2021 e solo da allora devono considerarsi imponibili per una superficie complessiva di mq 27 e non 35 come erroneamente riportato nell'avviso di accertamento.
Roma Capitale si costituisce tardivamente ma comunica di aver provveduto ad annullare parzialmente l'avviso di accertamento permanendo la violazione per gli immobili contrassegnati con il subalterno Dati Catastali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente possono considerarsi accoglibili in quanto fondate su elementi oggettivi e documentati riguardo ai quali lo stesso Ente impositore prende atto sia pure parzialmente.
Pertanto, il capo della pretesa relativo all'immobile contrassegnato con il sub. 318 va annullato, come anche disposto da Roma Capitale.
Per gli altri due immobili accertati, contrassegnati con il subalterno Dati Catastali, l'imposta, con sanzioni ed interessi, andrà ricalcolata da Roma Capitale tenendo conto della superfici di mq. 27 e della decorrenza a partire dal 16 dicembre 2021, data di acquisto degli stessi, come richiesto da parte ricorrente.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto per quanto di ragione,
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico
ND TI