Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8512 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria D'Arienzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio A Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 7385 del 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa MA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 25 marzo 2025 e depositato il 7 aprile 2025, i ricorrenti, proprietari di locali sotterranei facenti parte di un complesso condominiale e insistenti al di sotto di una strada di proprietà comunale, agiscono per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, IV sezione civile, n. 7385 pubblicata in data 18.05.2015, per la parte in cui il comune di San Giorgio a Cremano è stato condannato “all’esecuzione, nel rispetto assoluto della normativa vigente, nessuna esclusa, dei lavori indicati nelle pagine 3 e 4 della relazione integrativa del 30.09.2014 a firma dell’Ing. Domenico Motta nonché nel computo metrico allegato alla detta relazione”.
I ricorrenti espongono che: - il perito nominato dal giudice civile aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero riconducibili alla mancata impermeabilizzazione della sede stradale prospiciente il marciapiede e aveva descritto i lavori da effettuare per l’impermeabilizzazione della stessa; - in data 28.01.2019 la procuratrice provvedeva a notificare al comune intimato la sentenza n. 7385/2015 emessa dal Tribunale di Napoli; - tale sentenza non è stata appellata dal comune ed è passata in giudicato; - il comune ha provveduto al pagamento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno mentre non ha ancora provveduto a quanto ivi disposto in riferimento ai lavori da eseguire; - da ultimo, in data 02.12.2024, la procuratrice dei ricorrenti ha sollecitato ulteriormente il comune ad eseguire quanto disposto dal Giudice civile, inviando una diffida a mezzo PEC; - anche a tale diffida non è stato dato riscontro.
Di qui la proposizione del presente ricorso in ottemperanza con cui i ricorrenti chiedono che il comune sia condannato a dare esatta esecuzione al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna al pagamento di una penalità di mora.
Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha depositato memoria e documentazione il 3 luglio 2025, con cui ha evidenziato che aveva già approvato e aggiudicato i lavori per la riqualificazione e manutenzione di diverse aree comunali tra cui quella di Via Zinno (in esecuzione della sentenza n. 7385/2015) ma gli stessi erano stati prima rimandati in relazione alla strada in questione per le problematiche inerenti i lucernai presenti sul marciapiede di proprietà privata e la necessità di messa in sicurezza, poi erano stati avviati e sospesi nuovamente per l’impossibilità di procedere in sicurezza sempre a causa di inconvenienti imputabili ai condomini del fabbricato e successivamente erano ripresi, in data 25 giugno 2025, a seguito della presentazione del certificato di cessato pericolo.
Parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione in data 7 luglio 2025, con cui ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio dell’ente comunale per mancanza di procura ad litem, ha chiesto la nomina di un verificatore tecnico e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 luglio del 2025, su concorde istanza delle parti, il ricorso è stato rinviato alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
In data 6 ottobre 2025, il comune ha depositato memoria, e relativa documentazione (certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori), con cui ha chiesto che sul presente ricorso in ottemperanza venga dichiarata cessata la materia del contendere, dal momento che i lavori già in corso alla data della precedente camera di consiglio si erano regolarmente conclusi.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, su istanza di parte ricorrente, attesa la necessità di replicare alla cessazione della materia del contendere opposta dal comune, il collegio ha concesso un ulteriore rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
In data 2 dicembre 2025, alle ore 20.06, parte ricorrente ha depositato memoria con relativa documentazione.
In data 2 dicembre 2025, alle ore 22.06, il comune ha depositato documentazione.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, il difensore del comune, pur riconoscendo la tardività dell’ultimo deposito dei documenti anche da parte del comune, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla memoria depositata tardivamente da controparte e, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primis, infondata è l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell’ente comunale, atteso che la procura ad litem, diversamente da quanto eccepito, è depositata nel fascicolo telematico.
Sempre in via preliminare, si rileva la tardività dei depositi effettuati sia dalla parte ricorrente che dal comune in data 2 dicembre 2025, per cui degli stessi non si terrà conto ai fini della decisione.
Come da costante e condivisa giurisprudenza, infatti, i termini fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per il deposito di documenti e memorie difensive hanno carattere perentorio, in quanto posti a presidio del contraddittorio delle parti e dell’ordinato svolgersi dell’attività giudiziaria, con la conseguenza che la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale dei documenti e degli atti presentati tardivamente da considerarsi quindi tamquam non essent, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale. Nel caso di specie si ritiene che non sussistano le eccezionali condizioni per poter considerare anche gli ultimi depositi del 2 dicembre 2025, e ciò tenuto conto anche del secondo rinvio già concesso.
Tanto premesso, si ritiene che sul presente ricorso in ottemperanza, come chiesto dal comune, vada dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che il comune ha depositato in giudizio la documentazione relativa al progetto di riqualificazione e manutenzione di diverse aree comunali tra cui anche quella di via Zinno, che fa espresso riferimento proprio alla esecuzione della sentenza n. 7385 del 2015 del Tribunale di Napoli, nonché quella relativa all’affidamento e inizio del lavori; e che, in data 6 ottobre 2025, ha depositato la documentazione con cui si certifica che i lavori di via Zinno, già avviati dal comune per dare ottemperanza alla citata sentenza n. 7385 del 2015 del Tribunale di Napoli, si sono regolarmente conclusi, circostanza non smentita adeguatamente da parte ricorrente che, nonostante l’ulteriore rinvio della trattazione concesso in data 8 ottobre 2025, nulla ha prodotto nei termini.
Inoltre, si rileva che eventuali ulteriori problematiche successivamente verificatesi esulano dal presente giudizio di ottemperanza che ha ad oggetto la mera esecuzione della sentenza del giudice civile del 2015. Per costante e condivisa giurisprudenza,infatti, il giudice amministrativo non può procedere all'integrazione del giudicato del giudice ordinario né alla risoluzione, con spendita quindi di un ulteriore segmento di potere giurisdizionale di cognizione, di ulteriori questioni giuridiche, sostituendosi al giudice ordinario nell'analisi di vicende successive.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SP | IN LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.