Articolo 30 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 29Articolo 31
Versione
12 agosto 1982
Art. 30.
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982.
All' articolo 35, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane".
All' articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle casse rurali e artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 ".
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
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