Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00429/2026REG.PROV.COLL.
N. 10086/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10086 del 2023, proposto da Edilcapacci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Gallegati e Carlo Dalla Vecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 309/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. VA EL e uditi per le parti gli Avvocati Paola Gallegati e Vincenzo Stumpo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 309/2023 il T.A.R. dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dalla Edilcapacci S.r.l. per l'annullamento della nota inviata dall'INPS territoriale di Forlì numero protocollo INPS.CMBDR.06/07/2018.4496729, di rigetto dell’istanza di riesame proposta dall’odierna appellante in data 20 gennaio 2017 con riferimento a quattro precedenti provvedimenti di diniego di domanda di integrazione salariale.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2025.
2. La società Edilcapacci è un’azienda operante nel settore edile mediante installazione di ponteggi nei cantieri dei propri clienti.
Essa, come accennato, ha impugnato davanti al T.A.R. dell’Emilia Romagna la nota inviata dall'INPS territoriale di Forlì avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di riesame proposta in data 20 gennaio 2017 con riferimento a quattro precedenti provvedimenti di diniego di domanda di integrazione salariale proposte all'INPS territorialmente competente in data 8 ottobre 2015, per il periodo dal 21 settembre 2015 al 19 dicembre dello stesso anno, adottati con distinti provvedimenti del 23 dicembre 2016.
Tali provvedimenti erano stati resi con la medesima motivazione per tutti i periodi: " mancanza del requisito della temporaneità. Al momento della presentazione della domanda non sono stati esibiti documenti atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di ripresa. Alle richieste di invio della documentazione non è stata data risposta ".
Il T.A.R., come detto, con la sentenza impugnata nel presente giudizio ha respinto il ricorso.
3. L’appellante deduce due motivi:
1) error in iudicando per mancata e/o erronea valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame; b) erronea motivazione della reiezione del riesame; c) violazione e/o falsa applicazione del dm 95442 del 15/04/2016 del ministero del lavoro e della legge 164/1975;
2) error in iudicandum per avere rigettato il ricorso in forza della presunta mancata prova della valutazione favorevole successiva e per l’erronea valutazione circa la mancata concessione della c.i.g. nel 2016.
4. Va anzitutto osservato che il gravame esordisce con con il rilievo che “ Il TAR territoriale ha scrutinato il merito del ricorso prescindendo dalle questioni di ammissibilità relative alla pretesa natura meramente confermativa del provvedimento gravato, non eccepite dalla parte resistente e non rilevate d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art. 73 c.p.a.. Di conseguenza esse dovranno ritenersi oramai irretrattabili ”.
La sentenza impugnata sul punto ha chiarito che “ Il ricorso - in disparte i profili di inammissibilità per omessa impugnazione del provvedimento protocollo INPS .3200.08/10/2015.0148280 del 23.12.2016, del quale il provvedimento di diniego di riesame con il presente ricorso è meramente confermativo, dai quali il Collegio ha ritenuto di prescindere non procedendo a rilevarli d’ufficio ai sensi dell’art.73 c.p.a. - deve essere respinto perché infondato ”.
Orbene, ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati in primo grado abbiano effettivamente natura di atti meramente confermativi, e che nessun effetto di irretrattabilità si sia prodotto stante la rilevabilità d’ufficio della conseguente inammissibilità originaria del ricorso (come del resto dedotto in memoria dall’Istituto appellato, che ha richiamato giurisprudenza in tal senso): nondimeno, esattamente come nel giudizio di primo grado, deve ritenersi che tale questione sia assorbita e superata dall’infondatezza, nel merito, della pretesa avanzata con il ricorso.
5. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della stretta connessione che li lega.
La tesi posta a fondamento del primo motivo è che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere le commesse allegate dalla ricorrente come temporalmente collocate al di fuori dell’arco temporale rilevante.
Tale tesi è sostenuta con il rilievo secondo cui il primo giudice non avrebbe “ tenuto in adeguata considerazione le caratteristiche della commessa che, come documentato, nel settembre 2015 era indubbiamente già in fase di trattativa, per un contratto che veniva sottoscritto solo tre mesi dopo. Al momento della richiesta della CIG nel settembre 2015, le trattative erano ad una fase avanzata con una adeguata prospettiva positiva per il loro buon fine ”.
Si tratta però di un argomento non condivisibile, in quanto basato su elementi meramente ipotetici, e soprattutto su prognosi soggettive della realizzabilità di eventi a quella fase ancora incerti e comunque non ancora verificatisi: laddove la valutazione operata dall’Istituto ha correttamente fatto riferimento alla obiettiva collocazione temporale delle commesse considerate, avuto riguardo al loro effettivo svolgimento.
Né vale in contrario dedurre che “ per dato di comune esperienza, le trattative con una società come IE PA non possono che essere lunghe ed articolate, come lo è la progettazione ed apertura di un cantiere navale di grandi dimensioni. Esse possono durare mesi se non addirittura anni ”.
Si tratta, ancora una volta, di mere valutazioni che non possono avere l’effetto di inferire una difformità del provvedimento di diniego dal relativo paradigma normativo, posto che l’esercizio del potere va, al contrario, ancorato a presupposti fattuali certi e non meramente ipotetici.
Il rilievo della corretta valutazione della estraneità temporale delle commesse allegate al periodo considerato si frappone pertanto in maniera dirimente alla pretesa dell’appellante.
6. Con il secondo motivo l’appellante deduce invece una pretesa disparità di trattamento rispetto ad istanze successivamente accolte.
Il T.A.R. ha in proposito ritenuto la genericità e comunque la non pertinenza del tertium comparationis invocato dalla ricorrente: “ rileva il Collegio di non cogliere sulla base di quale documentazione sia stata ritenuta sussistente la disparità di trattamento lamentata con il secondo motivo, non soltanto perché la domanda che ad avviso di parte ricorrente sarebbe stata accolta dall’INPS aveva comunque ad oggetto un diverso periodo temporale, e cioè quello dal 17/01/2016 al 09/04/2016, ma soprattutto perché dalla documentazione agli atti di causa emerge esattamente il contrario, e cioè che la domanda di CIG presentata da parte ricorrente in data 17 gennaio 2016 è stata dichiarata irricevibile per il periodo 11- al 16 gennaio per tardività ma, con riferimento a tutti i restanti periodi, è stata invece respinta per la medesima motivazione che “al momento di presentazione della domanda e nel riesame non sono stati forniti elementi su cui si basa la previsione di ripresa attività e che alle richieste di invio della documentazione del 2.2.2016 e 26.07.2016 non è stata data risposta ".
Secondo l’appellante “ Il TAR forma la propria deduzione solo sul doc. n. 8 (fascicolo di primo grado) mentre avrebbe dovuto verificare anche il successivo doc. n. 11 (fascicolo di primo grado), ove sono raggruppate le istanze di accoglimento in sede di riesame ”.
Ad avviso del Collegio la richiamata motivazione della sentenza impugnata non è superata dalle contrarie argomentazioni contenute nel motivo di appello in esame.
A tacer d’altro, va osservato che una volta scrutinata la legittimità del provvedimento in questione (in esito allo scrutinio nei sensi sopra definiti del primo motivo di gravame), quand’anche fosse dimostrato che in situazioni analoghe l’Istituto ha operato con esiti difformi ciò non varrebbe comunque a configurare in capo a tale provvedimento il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, o per contraddittorietà con altri provvedimenti.
Infatti, per giurisprudenza assolutamente pacifica, “ … la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 02 marzo 2020, n. 1499; sez. III, 4 dicembre 2018, n. 6873; id., sez. IV, 27 luglio 2018, n. 4611; id., sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016; id., sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3894) ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2021 n. 2418; nello stesso senso 5 giugno 2023, n. 5464).
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nel caso di specie nella peculiarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI DI, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
VA EL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | MI DI |
IL SEGRETARIO