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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1056/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AR PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16983/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249066357835000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente: "dichiarare l'estinzione del presente giudizio – anche nel merito - per cessata materia del contendere"; "condannare le controparti al pagamento delle spese del presente giudizio in virtù del criterio della c.d. soccombenza virtuale".
Resistente: "dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con richiesta di compensazione delle spese di lite".
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 4 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_2 l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9066357835 recante l'addebito di complessivi € 4.269,05.
In data 24 ottobre 2025, la contribuente Ricorrente_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la suddetta intimazione di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia all'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale III di Roma.
La ricorrente ha eccepito, in estrema sintesi, che le somme intimate sarebbero ricomprese “nella cartella di pagamento n. 69717013903043001000 la quale è già oggetto di definizione agevolata” ossia (“Rottamazione- quater”), con conseguente illegittimità dell'azione di riscossione.
In corso di causa, infatti, è stata prodotta la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla
“riammissione” alla definizione agevolata (art.
3-bis del Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferita alla medesima cartella n. 69717013903043001000, con opzione di pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2025.
In data 21 novembre 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 16983/2024.
In data 15 dicembre 2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, rappresentando che la posizione era stata oggetto, in precedenza, di rateazione e di definizione agevolata ex Legge29 dicembre 2022, n. 197, poi revocata per mancato pagamento, e che la contribuente aveva successivamente presentato istanza di “riammissione quater”.
L'Ufficio ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 domandando compensazione delle spese.
In data 23 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale deducendo che l'intervento satisfattivo / deflattivo della controparte sarebbe sopravvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio.
La domanda di definizione del processo per cessazione della materia del contendere è regolata dall'art. 46
D. Lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice di dichiarare l'estinzione quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il carico oggetto dell'intimazione impugnata è riferito alla cartella n.
69717013903043001000 e che la contribuente ha presentato istanza di riammissione alla definizione agevolata per tale cartella. Inoltre, l'Ufficio resistente ha formalmente chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
Questo assetto processuale rende priva di utilità una pronuncia di merito sull'atto impugnato, essendo venuto meno – per sopravvenienza e per concorde riconduzione del carico a percorso agevolativo – l'interesse attuale alla decisione.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato estinto ex art. 46 cit.
Spese di lite. In tema di cessata materia del contendere, la regolazione delle spese avviene secondo i criteri generali (art. 15 D.Lgs. n. 546/1992), potendosi fare applicazione, in concreto, della soccombenza virtuale quando sia possibile individuare con sufficiente chiarezza quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza del fatto sopravvenuto (principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dalla parte ricorrente).
Tuttavia, nella fattispecie, l'intimazione risulta innestata su una sequenza in cui emergono anche pregresse decadenze / revoche del beneficio agevolativo e successive iniziative della contribuente di rientro nella definizione.
E' quindi ragionevole ritenere che la sopravvenienza deflattiva sia dipesa da un concorso di condotte
(inadempimenti pregressi da un lato;
successiva riammissione e gestione amministrativa dall'altro), senza che sia necessario – né utile – trasformare una Sentenza di estinzione in un surrogato di decisione di merito.
Ricorrono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV -, in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
PA MA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AR PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16983/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249066357835000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente: "dichiarare l'estinzione del presente giudizio – anche nel merito - per cessata materia del contendere"; "condannare le controparti al pagamento delle spese del presente giudizio in virtù del criterio della c.d. soccombenza virtuale".
Resistente: "dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con richiesta di compensazione delle spese di lite".
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 4 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_2 l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9066357835 recante l'addebito di complessivi € 4.269,05.
In data 24 ottobre 2025, la contribuente Ricorrente_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la suddetta intimazione di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia all'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale III di Roma.
La ricorrente ha eccepito, in estrema sintesi, che le somme intimate sarebbero ricomprese “nella cartella di pagamento n. 69717013903043001000 la quale è già oggetto di definizione agevolata” ossia (“Rottamazione- quater”), con conseguente illegittimità dell'azione di riscossione.
In corso di causa, infatti, è stata prodotta la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla
“riammissione” alla definizione agevolata (art.
3-bis del Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferita alla medesima cartella n. 69717013903043001000, con opzione di pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2025.
In data 21 novembre 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 16983/2024.
In data 15 dicembre 2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, rappresentando che la posizione era stata oggetto, in precedenza, di rateazione e di definizione agevolata ex Legge29 dicembre 2022, n. 197, poi revocata per mancato pagamento, e che la contribuente aveva successivamente presentato istanza di “riammissione quater”.
L'Ufficio ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 domandando compensazione delle spese.
In data 23 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale deducendo che l'intervento satisfattivo / deflattivo della controparte sarebbe sopravvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio.
La domanda di definizione del processo per cessazione della materia del contendere è regolata dall'art. 46
D. Lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice di dichiarare l'estinzione quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il carico oggetto dell'intimazione impugnata è riferito alla cartella n.
69717013903043001000 e che la contribuente ha presentato istanza di riammissione alla definizione agevolata per tale cartella. Inoltre, l'Ufficio resistente ha formalmente chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
Questo assetto processuale rende priva di utilità una pronuncia di merito sull'atto impugnato, essendo venuto meno – per sopravvenienza e per concorde riconduzione del carico a percorso agevolativo – l'interesse attuale alla decisione.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato estinto ex art. 46 cit.
Spese di lite. In tema di cessata materia del contendere, la regolazione delle spese avviene secondo i criteri generali (art. 15 D.Lgs. n. 546/1992), potendosi fare applicazione, in concreto, della soccombenza virtuale quando sia possibile individuare con sufficiente chiarezza quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza del fatto sopravvenuto (principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dalla parte ricorrente).
Tuttavia, nella fattispecie, l'intimazione risulta innestata su una sequenza in cui emergono anche pregresse decadenze / revoche del beneficio agevolativo e successive iniziative della contribuente di rientro nella definizione.
E' quindi ragionevole ritenere che la sopravvenienza deflattiva sia dipesa da un concorso di condotte
(inadempimenti pregressi da un lato;
successiva riammissione e gestione amministrativa dall'altro), senza che sia necessario – né utile – trasformare una Sentenza di estinzione in un surrogato di decisione di merito.
Ricorrono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV -, in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
PA MA