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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 687/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli Avv.ti
[...]
CO De SI ed ND CA (del Foro di Roma) presso i cui rispettivi indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
Parte_2
culto riconosciuto con D.P.R.
5.12.59 n. 1349 e L. 22.11.88 n. 517 (in
[...]
persona del legale rappresentante p.t. Dott. , con sede in Roma Parte_3
Pa (c.f. 060 830 587), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Carolina
NI LO (del Foro di Roma) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
e nei confronti di: (in persona del procuratore speciale , Controparte_1 Controparte_2
Pa sedente in Mogliano Veneto (c.f. 409 920 584), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Filippo Bucolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
e nei confronti di:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_4 C.F._2
) e (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_5 C.F._3
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Salvatore Lo Monaco (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
Appellati
OGGETTO: responsabilità civile.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 1°.12.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania l Parte_2
” (d'ora in poi anche: ADI) nonché i coniugi
[...] Parte_4
e – La esponeva:
[...] Parte_5 Parte_1
- che, quale adepta della comunità catanese dell'ADI, nella prima serata del
12.11.2016 si recava, come di consueto, presso la struttura della stessa comunità in Catania, via Susanna n. 72, allorchè, nel transitare dal cortile cui, per raggiungere i locali dell'adiacente tempio, aveva fatto accesso dalla pubblica via, era attinta violentemente al volto dal pallone con cui alcuni dei figli adolescenti degli adepti, in un'ala del cortile anzidetto, stavano giocando a basket,
- che il colpo ricevuto, nonostante indossasse degli occhiali (che andavano in frantumi), le procurava la lesione del bulbo oculare sinistro (oltre che perdita ematica dalla bocca, con la successiva caduta di protesi di elemento dentale): soccorsa dai presenti, veniva accompagnata presso il più vicino Pronto Soccorso (ove, refertata, la prognosi veniva riservata) e sottoposta, data la gravità delle lesioni riscontrate alla regione perioculare sinistra, ad immediato intervento chirurgico,
- che – dopo qualche giorno, mentre era ancora ricoverata in ospedale – riceveva la visita di detti coniugi e , altri Parte_4 Parte_5
adepti della comunità religiosa che, nello scusarsi e nell'esprimere profondo dispiacere per l'accaduto, riconoscevano che a scagliare il pallone da basket che era andato malauguratamente a colpirla fosse stato il di loro figlio adolescente . Pt_3
Ritenuto che “considerate le modalità dell'incidente, emerge una chiara responsabilità a carico del minore che ha scagliato il pallone, ed una responsabilità anche a carico di coloro che avevano il dovere di vigilare sui minori e dei responsabili della struttura per non aver adottato, in relazione alle circostanze del caso concreto, tutte le cautele necessarie ed idonee affinché i minori non cagionassero danni a coloro che, nello stesso momento, avevano il pieno diritto di trovarsi nel cortile e di attraversarlo in totale sicurezza”, essa dunque Pt_1
concludeva chiedendo al Tribunale adito di:”accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione delle lesioni patite dalla sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 89.551,25, comprensivi del danno non patrimoniale e del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute per € 1.566,89, per un totale complessivo di € 91.118,14, ovvero per quella maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
§§§
Contro
Si costituivano in contraddittorio sia l ia i coniugi che, l'uno e Controparte_4
gli altri, contestavano la fondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice;
i secondi non prima di aver eccepito, in limine litis, il difetto di jus postulandi nei loro confronti del difensore di parte attrice la quale aveva “conferito mandato al proprio difensore esclusivamente per proporre in giudizio una causa di risarcimento dei danni soltanto nei confronti della . Controparte_5
Il primo inoltre, per la denegata ipotesi di soccombenza, dichiarava di voler chiamare in causa la , compagnia Controparte_6
presso la quale aveva acceso polizza di responsabilità civile n. 000151.32.300018: per esserne, in eventum litis, garantito e manlevato.
Compagnia che, costituendosi a sua volta, si associava alle tesi del proprio assicurato;
in subordine, eccependo di non essere tenuta a farsi carico anche delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio di quest'ultimo perché venuto meno all'onere contrattualmente previsto di avvalersi, a tal fine, di professionista indicato da essa assicuratrice.
§§§
Venuti in udienza, ed assegnati i termini ex art. 183, sesto comma c,.p.c., la causa era quindi istruita con l'assunzione di prova testimoniale e, all'esito, l'istituzione di c.t.u. medico-legale (rivolta a:“accertare se dall'incidente per cui è causa siano derivate lesioni alla perizianda , indicandone in caso affermativo la Parte_1
natura e l'entità; accertare se sia individuabile un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno lamentato;
accertare se siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psicofisica del soggetto indicandone, in caso affermativo, i criteri di determinazione e l'incidenza percentuale, descrivendo tipo e natura della menomazione e le sue conseguenze sulle funzioni vitali in cui si estrinseca l'efficienza psicofisica del danneggiato;
accertare se sia derivata un'invalidità temporanea indicando, in caso affermativo: a) durata della invalidità totale;
b) durata e grado dell'invalidità parziale;
computare l'ammontare e valutare la congruità e pertinenza delle spese mediche e di cura sostenute dalla perizianda per prestazioni non erogate gratuitamente dal S.S.N. o erogabili con tempi e/o modalità incompatibili con le esigenze mediche del periziando”).
Indi – raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – con sentenza n. 4783/2023 del 24.11.2023 l'adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria della (che infine condannava al pagamento delle spese di giudizio sia in favore Pt_1
Contro dell della sia in favore dei coniugi Controparte_6 [...]
dopo aver considerato, fatto previo richiamo del criterio di giudizio della Per_1
c.d. ragione più liquida:
- che il c.t.u. officiato avesse infine:”1) confermato la sussistenza del trauma al bulbo aperto dell'occhio sx e la perdita della corona protesica del dente 27, ma non ha potuto indicare l'entità del danno oculare attesa la documentazione acquisita, mentre ha accertato l'inesistenza di danno biologico in relazione al problema dentale;
2) non confermato con certezza il nesso di causalità materiale tra le già menzionate lesioni e l'infortunio; 3) non quantificato l'invalidità temporanea;
5) accertato le spese mediche congrue per €
1.882,50”,
- che, in definitiva, “parte attrice, come si evince anche dalla disposta c.t.u., non ha dimostrato concretamente che tipo di pregiudizio fisico abbia patito a seguito del sinistro descritto, al di là di una invalidità temporanea nemmeno quantificabile. Non vi è, quindi, nemmeno prova del nesso di causalità tra il sinistro descritto e gli esiti permanenti oggi lamentati, da valutare ai fini della quantificazione del pregiudizio stesso. Infatti, come già anticipato, nella propria consulenza la dott.ssa alla luce della scarna produzione Per_2
documentale prodotta a sostegno della domanda risarcitoria, pur ritenendo astrattamente compatibili le lesioni all'occhio e alla corona protesica della
[...]
e la descritta pallonata al volto, come da allegazioni attoree confermate Pt_1
anche dai testi e presenti al momento del sinistro, ha Tes_1 Tes_2
specificato sia che “non è possibile affermare con certezza che il quadro clinico odierno sia una diretta conseguenza del fatto occorsole in data
12/11/2016” sia che “da quanto ricavato dal verbale di ricovero, si evince che si è determinata una invalidità temporanea, ma non è presente la documentazione agli atti che possa permettere di quantificarne la durata”. Né il c.t.u. potrebbe provvedere, d'ufficio, all'acquisizione di ulteriore documentazione necessaria alla dimostrazione dei fatti principali posti dall'attrice a fondamento della domanda. Come ha recentemente ribadito, infatti, la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 21/07/2023 n. 21903), il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, ivi compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio)”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_6
tempestivamente notificata il 20.5.2024.
Per lamentare soprattutto, che la conclusione del primo giudice – che, soltanto acriticamente, aveva aderito all'assunto del c.t.u. che non fosse “possibile affermare con certezza che il quadro clinico odierno sia una diretta conseguenza del fatto” (i.e del fatto lesivo per cui è insorta controversia) - fosse stata frutto solo della approssimazione con cui le attività peritali (di cui era stata, malaccortamente, officiata un odontoiatra e non un oculista) erano state condotte: avendo, in ispecie, detto c.t.u. ritenuto di poter prescindere (anche dopo che a tanto era stata appositamente sollecitata dal c.t. di parte) dalla sottoposizione di essa medesima
[...]
a visita ortottica ed oculistica. Pt_1
Il c.t.u. – proseguiva l'appellante – “non disponeva accertamenti oculistici né visita ortottica, limitandosi a sostenere che “negli atti non è presente documentazione medica che permetta di individuare la reale entità del danno al momento del trauma ed il percorso diagnostico–terapeutico seguito alla visita in pronto soccorso, nonché
i postumi conseguenti al trauma. Infatti è presente solo un verbale di ricovero che riporta un trauma all'occhio sx a bulbo aperto ed una relazione medico-legale, a firma del dott. , che fa riferimento ad una serie di visite e Persona_3
ricoveri la cui documentazione non è presente in atti”, ed infine che “A mio parere una visita oculistica fatta oggi … non permette una valutazione obiettiva, venendo a mancare la possibilità di escludere eventuali concause insorte successivamente al
2016”. Tali considerazioni disvelano l'errore prospettico-valutativo compiuto dal
CTU in violazione delle sue funzioni, dal momento che la asserita mancanza di documentazione medica non poteva affatto costituire circostanza ostativa all'accertamento dei danni subiti dalla sig.ra , in quanto verificabili e da Pt_1
verificare empiricamente sulla sua persona. Le lesioni permanenti derivanti dalla perforazione di un occhio con i conseguenti danni biologici attengono alle condizioni fisiche della persona nella loro attualità e non si comprende come la raccolta di documentazione sanitaria pregressa possa assumere una portata condizionante rispetto all'accertamento delle lesioni allo stato e con apposita visita oculistica- ortottica”.
Ciò posto in evidenza, essa dimostrava poi di voler coltivare la propria Pt_1
Contro domanda risarcitoria negli esclusivi confronti dell e non anche dei genitori del minore . Deducendo, all'uopo, che “Il sinistro avveniva nel cortile Persona_4
della Evangelica, sottoposto - di sabato pomeriggio in occasione delle CP_7
funzioni religiose - alla vigilanza del servizio d'ordine della medesima
[...]
, cui i figli dei fedeli venivano affidati. Le dinamiche del sinistro appaiono CP_8
dunque riconducibili sostanzialmente ad una situazione fuori controllo che la
[...]
avrebbe dovuto evitare in quanto generata da un gruppetto di ragazzi che CP_8
usavano il cortile come campo da basket con attrezzatura fornita dagli stessi referenti della la quale, tuttavia, il sabato pomeriggio del Controparte_8
12.11.2016 non approntava come di consueto adeguata vigilanza da garantirsi da parte del servizio d'ordine”.
Quanto, per converso, ai genitori del minore , con altro motivo di Persona_4
impugnazione censurava l'appellante che il Tribunale l'avesse condannata al Contro pagamento (oltre che delle spese di giudizio riferibili all ed alla
[...]
) anche delle spese di rappresentanza e difesa dei predetti Controparte_6
sebbene – deduceva - all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.5.2023, il precedente difensore di essa avesse significato che “La difesa dei sigg.ri Pt_1
ha eccepito il difetto di procura del sottoscritto procuratore per Controparte_9
essere stata la procura dell'attrice rilasciata solo nei confronti della
[...]
di Via Susanna 72, Catania. A tale tempestiva eccezione, Controparte_5
proposta per la prima volta in comparsa di costituzione, questa difesa non ha replicato assolvendo all'onere di produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio. A tal proposito, giova segnalare che la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32399 del 3 novembre 2022, ha chiarito entro quando va sanato il difetto della procura alle liti sollevato in modo tempestivo dalla controparte nell'ambito di un giudizio civile.
Pertanto, questa difesa riconosce gli effetti di tale omissione, ovvero l'insanabilità del difetto di procura e la conseguente inammissibilità della domanda proposta nei confronti dei sigg.ri nella qualità, i quali avrebbero dovuto essere Controparte_9
estromessi dal giudizio sin dal momento successivo alla denunzia del vizio della procura alle liti. Ne discende che, nel nostro caso, tutti gli atti processuali compiuti da o contro i convenuti nella qualità, non essendo più possibile Controparte_9
attivare il meccanismo sanante di cui all'art. 182 c.p.c. devono essere considerati inutiliter dati poiché inefficaci ai fini del presente procedimento che, comunque, è stato regolarmente incoato e proseguito nei confronti della Controparte_5
e, come terzo chiamato, della ”. Conseguentemente –
[...] Controparte_6
si concludeva sul punto - “la condanna alle spese appare del tutto erronea ed irragionevole (in violazione degli artt. 91 e 306 c.p.c.) in quanto le parti avevano reciprocamente rinunciato agli atti ed alle rispettive contestazioni”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo, infine, alla Parte_1
Corte adita che, previa rinnovazione degli accertamenti peritali, la sua domanda risarcitoria nei confronti dell' Parte_2
” fosse, in riforma della sentenza impugnata, infine accolta;
e che fosse
[...]
poi annullata la sua condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa dei coniugi Controparte_4 §§§
Contro
Si costituivano in contraddittorio sia l e, quale avente causa dalla
[...]
, la sia i Controparte_6 Controparte_1
coniugi e . Parte_4 Parte_5
Detto Ente Morale eccepiva, in via del tutto preliminare, l'inammissibilità dell'appello della perché non conforme al paradigma imposto dal nuovo art. Pt_1
342 c.p.c., ovvero perché nel contestato atto di impugnazione “le deduzioni non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice. Controparte ha redatto un atto che, al di là della professata volontà di adeguarsi al dettato codicistico, in effetti se ne discosta clamorosamente, in modo da rendere problematico enucleare la reale consistenza di ogni avversa contestazione e la sua congruenza con le argomentazioni della sentenza gravata. In particolare, risultano mancanti, nel caso di specie, i seguenti elementi: le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Nel merito, veniva in particolare a ribadire che “nessuna Contr responsabilità può essere ascritta alle cui la comunità evangelica di Catania,
Via Susanna 72, è associata - atteso che è da escludersi che alcun danno possa essere in ipotesi addebitato ad una condotta negligente della comunità locale.
L'evento occorso alla Sig.ra si è verificato all'interno di Parte_1 Pt_1
un'area non custodita – il cortile attraverso cui si raggiunge l'entrata della Chiesa - ove, in data del 12.11.2016, i figli dei fedeli che si recavano in chiesa per partecipare alle funzioni hanno spontaneamente improvvisato fra di loro, senza alcuna partecipazione da parte dei responsabili della comunità, una partita di basket. Tali circostanze si desumono chiaramente già dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, ove viene precisato che “è consuetudine che i ragazzi, figli di coloro che si accingono in Chiesa per partecipare alle attività della Comunità religiosa, in attesa dell'inizio delle riunioni, si ritrovano per socializzare, fare giochi di società e per improvvisare canti cristiani …. omissis ….. ed avevano improvvisato una partita fra di loro, incuranti del fatto che vi fosse un continuo viavai di persone che si accingevano a partecipare alle attività serali della comunità”. Nonostante tale ricostruzione la controparte, tuttavia, tenta di addossare una responsabilità anche a carico della Comunità locale che avrebbe dovuto, insieme ai genitori dei minori, vigilare sui minori. La tesi è infondata. Deve essere esclusa in radice qualsiasi responsabilità della comunità locale per culpa in vigilando posto che una tale responsabilità presuppone che i minori, nella serata del 12.11.2016, fossero stati affidati alla vigilanza dei responsabili della comunità locale. Il che assolutamente non è nel caso di specie. Gli unici preposti alla sorveglianza dei minori devono ritenersi solo i genitori i quali, in attesa che iniziassero le funzioni religiose, hanno consentito ai propri figli di improvvisare fra loro una partita di basket, senza sorvegliare sugli stessi”.
Donde - si concludeva – l'appello della doveva essere rigettato. In Pt_1
subordine, veniva ex art. 346 c.p.c. ribadita la richiesta, “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, di dichiarare la
[...]
, ora obbligata a tenere indenne Controparte_6 CP_10
la convenuta/appellata Controparte_11
di quanto la stessa fosse tenuta a pagare all'attrice/appellante nella denegata
[...]
ipotesi in cui dovesse accertarsi una responsabilità delle ADI e per l'effetto, condannare la predetta , ora Controparte_6
al relativo pagamento in favore dell'attrice/appellante”. CP_10
A sua volta la costituendosi, per la prima volta eccepiva Controparte_1
l'inoperatività della polizza nella specie azionata poiché – deduceva – la sua appendice, “che deroga in parte alle condizioni della polizza n. 000151.32.300018, espressamente prevede che l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi. Nella fattispecie che ci occupa il danno che avrebbe subito l'attrice sarebbe derivato proprio dall'uso di attrezzatura sportiva di proprietà dell'Ente mentre dei giovani giocavano. Alla luce di quanto previsto dal contratto prodotto dall'Ente religioso assicurato, nella denegata ipotesi in cui la Chiesa dovesse essere dichiarata responsabile, l'odierna comparente non potrà essere chiamata a manlevare l'assicurata giusta appendice alla polizza sopra richiamata, prodotta dalla stessa assicurata e mai contestata”. Per il resto, si associava a quanto già dedotto dal proprio assicurato a contestazione della pretesa risarcitoria della . Pt_1
Infine, i coniugi – nel contraddire al capo d'impugnazione rivolto Controparte_4
nei loro confronti – obiettavano che, anche ad ammettersi che quanto il precedente difensore della appellante aveva dedotto nel menzionato verbale d'udienza del
31.5.2023 fosse venuto ad integrare una rinunzia agli atti ex art. 306 c.p.c., tale rinuncia essi non avessero mai accettato;
e che, in ogni caso, “l'art. 306 c.p.c. comporta esclusivamente l'estinzione del procedimento ma non comporta l'effetto di compensazione delle spese di lite che invoca controparte. Infatti, come noto al
Giudicante, l'ultimo comma del citato articolo 306 c.p.c. recita “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. Nel caso di specie nessun accordo sulle spese di lite vi è stato tra le parti, per cui correttamente il Giudice di primo grado ha disposto la condanna alle spese di parte avversa”.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex art. 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In ordine logico occorre riprendere le mosse dalla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello della secondo l'ADI carente della Pt_1
strutturazione che, in termini paradigmatici, il nuovo art. 342 c.p.c. impone a pena di nullità. La disposizione codicistica – nel testo introdotto dal D.L. 83/2012, conv. in L.
134/2012 – va letta cum grano salis: così per come l'hanno letta le Sezioni Unite della Suprema Corte, venute a chiarire (già prima che tanto fosse sanzionato dallo stesso diritto positivo in forza dell'ulteriore nuovo testo della stessa disposizione codicistica quale introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 149/2022, c.d. “Riforma Cartabia”) che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.SS.UU. 16.11.2017 n. 27199): esegesi – questa – donde va fatto derivare che l'appello in esame, pur se privo di architettura tale da farne un c.d. “progetto alternativo di sentenza”, non per questo si presta tuttavia – risultandovi comunque più che sufficientemente individuati i passaggi contestati della sentenza impugnata e risultando, d'altro canto, più che sufficientemente intelligibili le censure che sono loro rivolte - ad essere oggetto di mera pronuncia in limine litis, tale da precluderne il vaglio di merito.
§§§
Passando al quale ritiene la Corte che la domanda risarcitoria oggi reiterata da
[...]
nei soli confronti dell Parte_1 Parte_2
” debba dirsi fondata.
[...]
Dacchè – si osserva – vuol provare troppo l'assunto di detto appellato che il fatto lesivo in esame si sia “verificato all'interno di un'area non custodita – il cortile attraverso cui si raggiunge l'entrata della Chiesa - ove, in data del 12.11.2016, i figli dei fedeli che si recavano in chiesa per partecipare alle funzioni hanno spontaneamente improvvisato fra di loro, senza alcuna partecipazione da parte dei responsabili della comunità, una partita di basket”. A simile argomentare avrebbe potuto accordarsi credito se fosse stato provato – ma, in realtà, non è stato neppure allegato – che nel cortile anzidetto (costituente parte integrante del complesso Contro immobiliare adibito a sede della comunità catanese dell i figli dei fedeli si fossero dati quella sera al gioco del basket nonostante un'espressa volontà contraria dei responsabili della comunità religiosa: mentre in atti si ha, semmai, prova del contrario a tenore di quanto riferiva il teste che, nella sua veste di Tes_3
componente all'epoca del direttivo della comunità, rispondeva affermativamente alla domanda se fosse vero, o non, che “Il pomeriggio del sabato, ivi incluso quello del
12.11.2016, il predetto cortile viene utilizzato dai ragazzi (figli dei fedeli) per svolgere attività ludico-sportive utilizzando i campetti e gli spazi ivi presenti?”, indi precisando che ogni volta veniva apprestato un servizio d'ordine ad hoc e che “I membri del servizio d'ordine erano scelti fra i confratelli, una parte dei responsabili era fissa ed altri si alternavano. Non so però chi fosse materialmente presente quel giorno, non posso ricordare …. Il 12 novembre 2016 non ero presente. Ma il giorno dopo ho appreso, parlando con gli altri membri del Consiglio, che il giorno del sinistro vi è stato un normale servizio d'ordine e che l'attrezzatura era stata fornita come sempre”; ed aggiungendo che i figli degli adepti fossero ogni sabato “.. accolti da una persona all'ingresso, sia pure genericamente per capire di chi si tratti. Lo spazio e l'attrezzatura vengono messi a disposizione, per cui il servizio d'ordine vigila affinché i ragazzi non si facciano male, monta l'attrezzatura, interviene in caso di intemperanze, è presente per ogni necessità (…)”.
In mancanza dunque di un'interdizione all'uso del cortile, chi era onerato della sua Contro sorveglianza e custodia – vale a dire l tramite la sua articolazione locale – è ex art. 2051 c.c. chiamato a rispondere degli eventi lesivi (quale quello di cui rimaneva nell'occorso vittima l'odierna appellante) che vi si potevano registrare per un difetto di adeguata custodia: pure idoneo ad essere integrato – va adesso rimarcato - dalla mancata predisposizione di quelle cautele consigliate dal suo utilizzo in concreto. Ed avuto riguardo alla contingente destinazione quel sabato sera dei luoghi, deve allora imputarsi al direttivo anzidetto di non aver garantito ai genitori – che, dopo aver varcato il cancello al civico 66 di via Susanna, lasciavano i propri figli a giocare nel cortile de quo – di raggiungere in sicurezza la porta laterale dell'adiacente tempio mediante delimitazione (anche in modo precario e con minimi accorgimenti di protezione) di andito di collegamento tra il civico 66 e la porta laterale anzidetti. In termini analoghi – in materia di responsabilità del proprietario o gestore di un campo di gioco – è stato affermato che questo è “responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. degli infortuni occorsi ai fruitori del campo ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento quale può aversi nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso o di terzi in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori” (Cass. III 19998/2013, conf. Cass. III 37708/2021; v. anche Cass. III 6877/2024, secondo cui “Il responsabile di una società sportiva che abbia la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive è tenuto anche per il disposto di cui all'articolo 2051 del Cc a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo”).
Contro
Da diversa e concorrente visuale prospettica va, inoltre, ritenuto che l vrebbe potuto andare immune da responsabilità se fosse quantomeno emerso (in mancanza di una messa in sicurezza del cortile onde le attività sportive praticatevi non fossero foriere di danni ingiusti) che ai membri della comunità fosse stato prescritto (anche soltanto con l'apposizione di un semplice cartello di avviso) di non raggiungere il tempio direttamente dal cortile (e di raggiungerlo invece, una volta tornati sulla pubblica via, dai suoi ingressi principali ai civici 70, 72 e 74): solo in tal caso il transito, ciò nondimeno, per il cortile potendo essere bensì riguardato quale fatto dello stesso danneggiato imprevedibile ed eccezionale ed idoneo, come tale, ad elidere il nesso causale tra condizione della cosa in custodia e danno (cfr. - per identità di ratio - Cass. VI 4659/2014, “In tema di risarcimento del danno subito ad esito di una caduta in un impianto sportivo comunale (nella specie il ricorrente praticava jogging durante un allenamento in uno spazio esterno alle piste numerate, non dedicato all'attività di atletica, dove erano collocati dei tombini, uno dei quali ha poi cagionato la caduta da cui è derivato il danno), ai fini della negazione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è essenziale individuare l'imprevedibilità ed eccezionalità necessarie per integrare il caso fortuito (nella specie dati dal fatto che la danneggiata aveva utilizzato un luogo non predisposto per la corsa)”).
Prescrizione del genere, tuttavia, nella specie non è stata provata né, tampoco, allegata.
§§§
Scrutinato nei termini così rassegnati l'an debeatur – e rammentato a questo punto che “In materia di responsabilità civile, il giudizio limitato all'an debeatur ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza d'un fatto illecito anche solo potenzialmente dannoso. Tale giudizio pertanto prescinde da ogni accertamento sull'esistenza del danno e sulla sua entità” (ex ceteris Cass. III 12393/95) – l'appello della Pt_1
deve dirsi ulteriormente fondato anche là dove si denuncia che le disposte attività peritali siano state “condotte in modo a dir poco parziale, insufficiente e superficiale dal CTU. In effetti, in tema di danni da invalidità permanente subiti dalla sig.ra
[...]
per la perdita dell'occhio sinistro, l'approccio del CTU in violazione del Pt_1
regime normativo di cui agli artt. 62, 193, 194, 196 c.p.c., che delinea i compiti del consulente, non consentiva l'accertamento dei danni in giudizio sino a tradursi in una vera e propria omissione delle funzioni attribuite dalla legge allo stesso”: specie perché “la asserita mancanza di documentazione medica non poteva affatto costituire circostanza ostativa all'accertamento dei danni subiti dalla sig.ra ”. Pt_1 Al riguardo osserva la Corte che in materia di c.t.u. “percipiente” – e, in ispecie, di poteri di acquisizione documentale del consulente officiato dal giudice – sono infine intervenute le Sezioni Unite, venute (dietro bocciatura dell'indirizzo interpretativo – di cui Cass. III 31886/2019 era stata da ultimo espressione – secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come "nullità a carattere assoluto", rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti. In virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. Alla regola sopra enunciata può, invero, derogarsi soltanto quando la consulenza si renda necessaria per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti") ad affermare (posta la premessa che sia
“immanente nella realtà del processo - facendosi addirittura indiscussa certezza nel caso della consulenza tecnica di tipo percipiente - che la nomina del consulente tecnico d'ufficio costituisca lo strumento, come bene si è detto in dottrina, per mezzo del quale il giudice esce dalla torre di cristallo nella quale lo pongono l'operare congiunto del principio dispositivo e delle preclusioni istruttorie e riesce a rompere il diaframma tra gli atti di causa e la realtà materiale che egli può di regola conoscere solo per il tramite dell'attività delle parti”) che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. SS.UU. 3086/2022, conf. da ultimo
Cass. III 26144/2023).
Coniugato al caso a mani, tale principio di diritto deve condurre a riconoscere che soltanto erroneamente il primo giudice rigettava (con ordinanza del 4.5.2022)
l'istanza con cui il c.t.u. già nominato chiedeva, avendo premesso che “negli atti, come documentazione medica, è presente solo un verbale di ricovero che parla solo di un trauma all'occhio sx e di una prognosi riservata per l'organo. Con la sola documentazione presente negli atti mi sarà impossibile rispondere ai quesiti da Lei formulati. Inoltre, a mio parere, una visita oculistica fatta adesso non mi permetterebbe di fare un confronto con quanto rilevato in occasione del trauma e di escludere eventuali altre cause che possano aver concorso allo stato attuale indipendentemente dall'incidente di cui è causa”, di essere autorizzato ad “acquisire e valutare la documentazione medica cui si riferisce il CTP di parte attrice nella sua consulenza (consulenza regolarmente presente negli atti)”: trattandosi, infatti, di documenti “diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”, cioè a dire – una volta allegato e sufficientemente provato ad opera della parte in causa la sussistenza di un nesso di causalità qualitativamente, e dunque ancora genericamente, apprezzabile sub specie juris tra la condotta (attiva od omissiva) dell'agente dannoso e l'evento di danno – l'esatta misura (totale od invece – se, in ispecie, si controverta di danno alla salute - soltanto parziale per effetto di eventuali menomazioni
“concorrenti”, cfr. Cass. III 32657/2021) del danno propriamente e segnatamente riconducibile alla condotta posta in controversia. Questione – quella della esatta delimitazione del nesso di causalità che sia idoneo a rilevare nella fattispecie venuta a refluire in controversia – che non si dubita che vada ascritta al novero delle cc.dd. eccezioni improprie, ovvero che costituisca tema d'indagine sul quale il giudice è chiamato ad esercitare anche i propri poteri/doveri di rilievo d'ufficio (cfr. ex ceteris
– nello specifico campo del vaglio altresì della condotta del danneggiato ai fini di detta esatta delimitazione del nesso di causalità – Cass. III 1073/2000, “L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte”).
Corollario finale di quanto così considerato non può che essere quello che ben si giustifichi l'istanza di parte appellante di rinnovazione, ex art. 196 c.p.c., delle attività peritali a cura di medico legale che sia pure versato in materia oculistica e che, inoltre, sia messo in grado di vagliare, dopo averla acquisita, anche la ridetta
“documentazione medica cui si riferisce il CTP di parte attrice nella sua consulenza”.
§§§
In virtù di tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto deve concludersi che l sia Parte_2
chiamato a rispondere e debba essere conseguentemente condannato al risarcimento dei danni tutti derivati alla odierna appellante dal fatto lesivo, Parte_1
occorso quel 12 novembre del 2016, per cui è insorta controversia.
Danni – segnatamente alla salute - al fine della cui quantificazione dar luogo alla predetta rinnovazione delle attività peritali.
La causa, a tal fine, deve essere pertanto rimessa sul ruolo, come da separata e contestuale ordinanza di nomina di nuovo c.t.u.
Non prima, tuttavia, di aver pure respinto l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa di responsabilità civile - nella specie azionata - per la prima volta sollevata solo con la costituzione della (nella sua veste, come Controparte_1
s'è visto, di avente causa dalla Controparte_6 originariamente convenuta in giudizio) nell'odierno giudizio di appello:
[...]
e, pertanto, pregiudizialmente tardiva ex art. 345 c.p.c.; anche perché – non deve omettersi di precisare, una volta richiamato lo jus receptum secondo cui “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (ex ceteris Cass. III 25735/2015) – la previsione negoziale secondo cui “l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi” si atteggia a clausola chiaramente diretta ad escludere in parte qua il rischio garantito.
Concludendosi sul punto deve, allora, riconoscersi infine e dichiarare che la CP_1
Contro
dovrà tenere indenne l a quanto questo sarà chiamato a corrispondere alla
[...]
(nella misura destinata ad essere fissata con la emittenda sentenza Pt_1
definitiva) a risarcimento del danno di cui si è, per tutto quanto si è già avuto modo di considerare, sanzionata l'ingiustizia ex art. 2043 e segg. c.c.
§§§
Sin d'ora può, tuttavia, rendersi pronuncia definitiva sull'ultimo motivo di appello della , diretto (come s'è visto) a contestare la sua condanna alla rifusione Pt_7
delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dai coniugi nel Controparte_4
processo di primo grado.
Motivo – osserva il collegio – che merita di essere disatteso sol che si consideri che non corrisponde al vero l'assunto da parte appellante rivolto ad accreditare che (come premesso in narrativa) “le parti avevano reciprocamente rinunciato agli atti ed alle rispettive contestazioni”. In realtà non v'è chi non arguisca che, al di là del fatto che sia mancata una pretesa accettazione qualsivoglia, quanto l'allora difensore della odierna appellante verbalizzava alla suddetta udienza di precisazione delle conclusioni del 31.5.2023 già non si presti ad essere considerato una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.: apparendo che abbia, piuttosto, integrato un'ammissione della circostanza che detto difensore avesse instaurato e quindi coltivato il giudizio anche nei confronti dei coniugi in difetto di apposito jus postulandi. Controparte_4
Ammissione implicante una evidente soccombenza nella causa che, al più, avrebbe dovuto indurre a chiedersi se questa facesse realmente capo alla o piuttosto Pt_1
(a mente di quell'indirizzo interpretativo secondo cui “Nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di cui trattasi, l'attività del difensore non produce alcun effetto sulla parte ed
è fonte di responsabilità esclusivamente per il difensore stesso, che può essere condannato in proprio a pagare le spese di giudizio”, Cass. SS.UU. 10706/2006) al suo difensore del tempo: al riguardo, tuttavia, è mancato alcun gravame.
Ed al conseguente rigetto del motivo d'appello spiegato nei confronti dei ridetti coniugi va fatta seguire, ex art. 91 c.p.c., la condanna della Controparte_4 Pt_1
alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa dagli stessi coniugi ulteriormente affrontate nel giudizio di secondo grado: che si liquidano, sulla base dei parametri ex
D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed €
26.000,00 va, in ragione del disputatum, fatto riferimento), nell'importo complessivo
(cui - fatta applicazione, stante la valenza secondaria e residuale della questione refluita in appello, degli importi minimi individuati dalla Tabella 12. del citato D.M - si perviene sommando € 567,00 x fase di studio + € 460,50 x fase introduttiva + €
921,50 x fase di trattazione;
mentre nulla si liquida per la fase decisionale non essendo state depositate note conclusionali) di cui in dispositivo.
Stante, per converso, la natura non definitiva della pronuncia oggi resa nei confronti Contro dell e della nulla va, allo stato, disposto sulle relative Controparte_1
spese di giudizio (conf. ex pluribus Cass. 06/05/2003 n. 6884, “La condanna alle spese processuali, dovendo essere emessa dal giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con la sentenza che davanti a lui chiude il processo, non può essere pronunciata con la sentenza non definitiva, la quale non conclude la controversia e non chiude il processo”).
P Q M
La Corte – pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.
4783/2023 del 24.11.2023 proposto, con citazione del 20.5.2024, da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Parte_2
e della nonché nei confronti dei coniugi
[...] Controparte_1 Pt_4
e – così provvede:
[...] Parte_5
- definitivamente pronunciando rigetta il motivo d'appello rivolto da
[...]
nei confronti dei coniugi e , Parte_1 Parte_4 Parte_5
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e Parte_1
difesa in appello dei coniugi e , che si Parte_4 Parte_5
liquidano in complessivi € 1.949,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- non definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata riconosce e dichiara l' Parte_2
” civilmente responsabile del danno ingiusto patito da
[...] [...]
in seguito al fatto lesivo del 12 novembre 2016 di cui in Parte_1
motivazione,
- dispone, al fine della quantificazione del danno ingiusto di cui capo che precede, che la causa venga rimessa sul ruolo, come da separata e contestuale ordinanza,
- riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione in punto di regolamentazione delle spese di giudizio tra da un lato, e l' Parte_1 [...]
e la Parte_2 Controparte_1
dall'altro.
[...]
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 687/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli Avv.ti
[...]
CO De SI ed ND CA (del Foro di Roma) presso i cui rispettivi indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
Parte_2
culto riconosciuto con D.P.R.
5.12.59 n. 1349 e L. 22.11.88 n. 517 (in
[...]
persona del legale rappresentante p.t. Dott. , con sede in Roma Parte_3
Pa (c.f. 060 830 587), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Carolina
NI LO (del Foro di Roma) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
e nei confronti di: (in persona del procuratore speciale , Controparte_1 Controparte_2
Pa sedente in Mogliano Veneto (c.f. 409 920 584), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Filippo Bucolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
e nei confronti di:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_4 C.F._2
) e (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_5 C.F._3
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Salvatore Lo Monaco (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
Appellati
OGGETTO: responsabilità civile.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 1°.12.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania l Parte_2
” (d'ora in poi anche: ADI) nonché i coniugi
[...] Parte_4
e – La esponeva:
[...] Parte_5 Parte_1
- che, quale adepta della comunità catanese dell'ADI, nella prima serata del
12.11.2016 si recava, come di consueto, presso la struttura della stessa comunità in Catania, via Susanna n. 72, allorchè, nel transitare dal cortile cui, per raggiungere i locali dell'adiacente tempio, aveva fatto accesso dalla pubblica via, era attinta violentemente al volto dal pallone con cui alcuni dei figli adolescenti degli adepti, in un'ala del cortile anzidetto, stavano giocando a basket,
- che il colpo ricevuto, nonostante indossasse degli occhiali (che andavano in frantumi), le procurava la lesione del bulbo oculare sinistro (oltre che perdita ematica dalla bocca, con la successiva caduta di protesi di elemento dentale): soccorsa dai presenti, veniva accompagnata presso il più vicino Pronto Soccorso (ove, refertata, la prognosi veniva riservata) e sottoposta, data la gravità delle lesioni riscontrate alla regione perioculare sinistra, ad immediato intervento chirurgico,
- che – dopo qualche giorno, mentre era ancora ricoverata in ospedale – riceveva la visita di detti coniugi e , altri Parte_4 Parte_5
adepti della comunità religiosa che, nello scusarsi e nell'esprimere profondo dispiacere per l'accaduto, riconoscevano che a scagliare il pallone da basket che era andato malauguratamente a colpirla fosse stato il di loro figlio adolescente . Pt_3
Ritenuto che “considerate le modalità dell'incidente, emerge una chiara responsabilità a carico del minore che ha scagliato il pallone, ed una responsabilità anche a carico di coloro che avevano il dovere di vigilare sui minori e dei responsabili della struttura per non aver adottato, in relazione alle circostanze del caso concreto, tutte le cautele necessarie ed idonee affinché i minori non cagionassero danni a coloro che, nello stesso momento, avevano il pieno diritto di trovarsi nel cortile e di attraversarlo in totale sicurezza”, essa dunque Pt_1
concludeva chiedendo al Tribunale adito di:”accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione delle lesioni patite dalla sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 89.551,25, comprensivi del danno non patrimoniale e del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute per € 1.566,89, per un totale complessivo di € 91.118,14, ovvero per quella maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
§§§
Contro
Si costituivano in contraddittorio sia l ia i coniugi che, l'uno e Controparte_4
gli altri, contestavano la fondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice;
i secondi non prima di aver eccepito, in limine litis, il difetto di jus postulandi nei loro confronti del difensore di parte attrice la quale aveva “conferito mandato al proprio difensore esclusivamente per proporre in giudizio una causa di risarcimento dei danni soltanto nei confronti della . Controparte_5
Il primo inoltre, per la denegata ipotesi di soccombenza, dichiarava di voler chiamare in causa la , compagnia Controparte_6
presso la quale aveva acceso polizza di responsabilità civile n. 000151.32.300018: per esserne, in eventum litis, garantito e manlevato.
Compagnia che, costituendosi a sua volta, si associava alle tesi del proprio assicurato;
in subordine, eccependo di non essere tenuta a farsi carico anche delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio di quest'ultimo perché venuto meno all'onere contrattualmente previsto di avvalersi, a tal fine, di professionista indicato da essa assicuratrice.
§§§
Venuti in udienza, ed assegnati i termini ex art. 183, sesto comma c,.p.c., la causa era quindi istruita con l'assunzione di prova testimoniale e, all'esito, l'istituzione di c.t.u. medico-legale (rivolta a:“accertare se dall'incidente per cui è causa siano derivate lesioni alla perizianda , indicandone in caso affermativo la Parte_1
natura e l'entità; accertare se sia individuabile un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno lamentato;
accertare se siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psicofisica del soggetto indicandone, in caso affermativo, i criteri di determinazione e l'incidenza percentuale, descrivendo tipo e natura della menomazione e le sue conseguenze sulle funzioni vitali in cui si estrinseca l'efficienza psicofisica del danneggiato;
accertare se sia derivata un'invalidità temporanea indicando, in caso affermativo: a) durata della invalidità totale;
b) durata e grado dell'invalidità parziale;
computare l'ammontare e valutare la congruità e pertinenza delle spese mediche e di cura sostenute dalla perizianda per prestazioni non erogate gratuitamente dal S.S.N. o erogabili con tempi e/o modalità incompatibili con le esigenze mediche del periziando”).
Indi – raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – con sentenza n. 4783/2023 del 24.11.2023 l'adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria della (che infine condannava al pagamento delle spese di giudizio sia in favore Pt_1
Contro dell della sia in favore dei coniugi Controparte_6 [...]
dopo aver considerato, fatto previo richiamo del criterio di giudizio della Per_1
c.d. ragione più liquida:
- che il c.t.u. officiato avesse infine:”1) confermato la sussistenza del trauma al bulbo aperto dell'occhio sx e la perdita della corona protesica del dente 27, ma non ha potuto indicare l'entità del danno oculare attesa la documentazione acquisita, mentre ha accertato l'inesistenza di danno biologico in relazione al problema dentale;
2) non confermato con certezza il nesso di causalità materiale tra le già menzionate lesioni e l'infortunio; 3) non quantificato l'invalidità temporanea;
5) accertato le spese mediche congrue per €
1.882,50”,
- che, in definitiva, “parte attrice, come si evince anche dalla disposta c.t.u., non ha dimostrato concretamente che tipo di pregiudizio fisico abbia patito a seguito del sinistro descritto, al di là di una invalidità temporanea nemmeno quantificabile. Non vi è, quindi, nemmeno prova del nesso di causalità tra il sinistro descritto e gli esiti permanenti oggi lamentati, da valutare ai fini della quantificazione del pregiudizio stesso. Infatti, come già anticipato, nella propria consulenza la dott.ssa alla luce della scarna produzione Per_2
documentale prodotta a sostegno della domanda risarcitoria, pur ritenendo astrattamente compatibili le lesioni all'occhio e alla corona protesica della
[...]
e la descritta pallonata al volto, come da allegazioni attoree confermate Pt_1
anche dai testi e presenti al momento del sinistro, ha Tes_1 Tes_2
specificato sia che “non è possibile affermare con certezza che il quadro clinico odierno sia una diretta conseguenza del fatto occorsole in data
12/11/2016” sia che “da quanto ricavato dal verbale di ricovero, si evince che si è determinata una invalidità temporanea, ma non è presente la documentazione agli atti che possa permettere di quantificarne la durata”. Né il c.t.u. potrebbe provvedere, d'ufficio, all'acquisizione di ulteriore documentazione necessaria alla dimostrazione dei fatti principali posti dall'attrice a fondamento della domanda. Come ha recentemente ribadito, infatti, la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 21/07/2023 n. 21903), il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, ivi compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio)”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_6
tempestivamente notificata il 20.5.2024.
Per lamentare soprattutto, che la conclusione del primo giudice – che, soltanto acriticamente, aveva aderito all'assunto del c.t.u. che non fosse “possibile affermare con certezza che il quadro clinico odierno sia una diretta conseguenza del fatto” (i.e del fatto lesivo per cui è insorta controversia) - fosse stata frutto solo della approssimazione con cui le attività peritali (di cui era stata, malaccortamente, officiata un odontoiatra e non un oculista) erano state condotte: avendo, in ispecie, detto c.t.u. ritenuto di poter prescindere (anche dopo che a tanto era stata appositamente sollecitata dal c.t. di parte) dalla sottoposizione di essa medesima
[...]
a visita ortottica ed oculistica. Pt_1
Il c.t.u. – proseguiva l'appellante – “non disponeva accertamenti oculistici né visita ortottica, limitandosi a sostenere che “negli atti non è presente documentazione medica che permetta di individuare la reale entità del danno al momento del trauma ed il percorso diagnostico–terapeutico seguito alla visita in pronto soccorso, nonché
i postumi conseguenti al trauma. Infatti è presente solo un verbale di ricovero che riporta un trauma all'occhio sx a bulbo aperto ed una relazione medico-legale, a firma del dott. , che fa riferimento ad una serie di visite e Persona_3
ricoveri la cui documentazione non è presente in atti”, ed infine che “A mio parere una visita oculistica fatta oggi … non permette una valutazione obiettiva, venendo a mancare la possibilità di escludere eventuali concause insorte successivamente al
2016”. Tali considerazioni disvelano l'errore prospettico-valutativo compiuto dal
CTU in violazione delle sue funzioni, dal momento che la asserita mancanza di documentazione medica non poteva affatto costituire circostanza ostativa all'accertamento dei danni subiti dalla sig.ra , in quanto verificabili e da Pt_1
verificare empiricamente sulla sua persona. Le lesioni permanenti derivanti dalla perforazione di un occhio con i conseguenti danni biologici attengono alle condizioni fisiche della persona nella loro attualità e non si comprende come la raccolta di documentazione sanitaria pregressa possa assumere una portata condizionante rispetto all'accertamento delle lesioni allo stato e con apposita visita oculistica- ortottica”.
Ciò posto in evidenza, essa dimostrava poi di voler coltivare la propria Pt_1
Contro domanda risarcitoria negli esclusivi confronti dell e non anche dei genitori del minore . Deducendo, all'uopo, che “Il sinistro avveniva nel cortile Persona_4
della Evangelica, sottoposto - di sabato pomeriggio in occasione delle CP_7
funzioni religiose - alla vigilanza del servizio d'ordine della medesima
[...]
, cui i figli dei fedeli venivano affidati. Le dinamiche del sinistro appaiono CP_8
dunque riconducibili sostanzialmente ad una situazione fuori controllo che la
[...]
avrebbe dovuto evitare in quanto generata da un gruppetto di ragazzi che CP_8
usavano il cortile come campo da basket con attrezzatura fornita dagli stessi referenti della la quale, tuttavia, il sabato pomeriggio del Controparte_8
12.11.2016 non approntava come di consueto adeguata vigilanza da garantirsi da parte del servizio d'ordine”.
Quanto, per converso, ai genitori del minore , con altro motivo di Persona_4
impugnazione censurava l'appellante che il Tribunale l'avesse condannata al Contro pagamento (oltre che delle spese di giudizio riferibili all ed alla
[...]
) anche delle spese di rappresentanza e difesa dei predetti Controparte_6
sebbene – deduceva - all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.5.2023, il precedente difensore di essa avesse significato che “La difesa dei sigg.ri Pt_1
ha eccepito il difetto di procura del sottoscritto procuratore per Controparte_9
essere stata la procura dell'attrice rilasciata solo nei confronti della
[...]
di Via Susanna 72, Catania. A tale tempestiva eccezione, Controparte_5
proposta per la prima volta in comparsa di costituzione, questa difesa non ha replicato assolvendo all'onere di produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio. A tal proposito, giova segnalare che la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32399 del 3 novembre 2022, ha chiarito entro quando va sanato il difetto della procura alle liti sollevato in modo tempestivo dalla controparte nell'ambito di un giudizio civile.
Pertanto, questa difesa riconosce gli effetti di tale omissione, ovvero l'insanabilità del difetto di procura e la conseguente inammissibilità della domanda proposta nei confronti dei sigg.ri nella qualità, i quali avrebbero dovuto essere Controparte_9
estromessi dal giudizio sin dal momento successivo alla denunzia del vizio della procura alle liti. Ne discende che, nel nostro caso, tutti gli atti processuali compiuti da o contro i convenuti nella qualità, non essendo più possibile Controparte_9
attivare il meccanismo sanante di cui all'art. 182 c.p.c. devono essere considerati inutiliter dati poiché inefficaci ai fini del presente procedimento che, comunque, è stato regolarmente incoato e proseguito nei confronti della Controparte_5
e, come terzo chiamato, della ”. Conseguentemente –
[...] Controparte_6
si concludeva sul punto - “la condanna alle spese appare del tutto erronea ed irragionevole (in violazione degli artt. 91 e 306 c.p.c.) in quanto le parti avevano reciprocamente rinunciato agli atti ed alle rispettive contestazioni”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo, infine, alla Parte_1
Corte adita che, previa rinnovazione degli accertamenti peritali, la sua domanda risarcitoria nei confronti dell' Parte_2
” fosse, in riforma della sentenza impugnata, infine accolta;
e che fosse
[...]
poi annullata la sua condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa dei coniugi Controparte_4 §§§
Contro
Si costituivano in contraddittorio sia l e, quale avente causa dalla
[...]
, la sia i Controparte_6 Controparte_1
coniugi e . Parte_4 Parte_5
Detto Ente Morale eccepiva, in via del tutto preliminare, l'inammissibilità dell'appello della perché non conforme al paradigma imposto dal nuovo art. Pt_1
342 c.p.c., ovvero perché nel contestato atto di impugnazione “le deduzioni non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice. Controparte ha redatto un atto che, al di là della professata volontà di adeguarsi al dettato codicistico, in effetti se ne discosta clamorosamente, in modo da rendere problematico enucleare la reale consistenza di ogni avversa contestazione e la sua congruenza con le argomentazioni della sentenza gravata. In particolare, risultano mancanti, nel caso di specie, i seguenti elementi: le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Nel merito, veniva in particolare a ribadire che “nessuna Contr responsabilità può essere ascritta alle cui la comunità evangelica di Catania,
Via Susanna 72, è associata - atteso che è da escludersi che alcun danno possa essere in ipotesi addebitato ad una condotta negligente della comunità locale.
L'evento occorso alla Sig.ra si è verificato all'interno di Parte_1 Pt_1
un'area non custodita – il cortile attraverso cui si raggiunge l'entrata della Chiesa - ove, in data del 12.11.2016, i figli dei fedeli che si recavano in chiesa per partecipare alle funzioni hanno spontaneamente improvvisato fra di loro, senza alcuna partecipazione da parte dei responsabili della comunità, una partita di basket. Tali circostanze si desumono chiaramente già dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, ove viene precisato che “è consuetudine che i ragazzi, figli di coloro che si accingono in Chiesa per partecipare alle attività della Comunità religiosa, in attesa dell'inizio delle riunioni, si ritrovano per socializzare, fare giochi di società e per improvvisare canti cristiani …. omissis ….. ed avevano improvvisato una partita fra di loro, incuranti del fatto che vi fosse un continuo viavai di persone che si accingevano a partecipare alle attività serali della comunità”. Nonostante tale ricostruzione la controparte, tuttavia, tenta di addossare una responsabilità anche a carico della Comunità locale che avrebbe dovuto, insieme ai genitori dei minori, vigilare sui minori. La tesi è infondata. Deve essere esclusa in radice qualsiasi responsabilità della comunità locale per culpa in vigilando posto che una tale responsabilità presuppone che i minori, nella serata del 12.11.2016, fossero stati affidati alla vigilanza dei responsabili della comunità locale. Il che assolutamente non è nel caso di specie. Gli unici preposti alla sorveglianza dei minori devono ritenersi solo i genitori i quali, in attesa che iniziassero le funzioni religiose, hanno consentito ai propri figli di improvvisare fra loro una partita di basket, senza sorvegliare sugli stessi”.
Donde - si concludeva – l'appello della doveva essere rigettato. In Pt_1
subordine, veniva ex art. 346 c.p.c. ribadita la richiesta, “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, di dichiarare la
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, ora obbligata a tenere indenne Controparte_6 CP_10
la convenuta/appellata Controparte_11
di quanto la stessa fosse tenuta a pagare all'attrice/appellante nella denegata
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ipotesi in cui dovesse accertarsi una responsabilità delle ADI e per l'effetto, condannare la predetta , ora Controparte_6
al relativo pagamento in favore dell'attrice/appellante”. CP_10
A sua volta la costituendosi, per la prima volta eccepiva Controparte_1
l'inoperatività della polizza nella specie azionata poiché – deduceva – la sua appendice, “che deroga in parte alle condizioni della polizza n. 000151.32.300018, espressamente prevede che l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi. Nella fattispecie che ci occupa il danno che avrebbe subito l'attrice sarebbe derivato proprio dall'uso di attrezzatura sportiva di proprietà dell'Ente mentre dei giovani giocavano. Alla luce di quanto previsto dal contratto prodotto dall'Ente religioso assicurato, nella denegata ipotesi in cui la Chiesa dovesse essere dichiarata responsabile, l'odierna comparente non potrà essere chiamata a manlevare l'assicurata giusta appendice alla polizza sopra richiamata, prodotta dalla stessa assicurata e mai contestata”. Per il resto, si associava a quanto già dedotto dal proprio assicurato a contestazione della pretesa risarcitoria della . Pt_1
Infine, i coniugi – nel contraddire al capo d'impugnazione rivolto Controparte_4
nei loro confronti – obiettavano che, anche ad ammettersi che quanto il precedente difensore della appellante aveva dedotto nel menzionato verbale d'udienza del
31.5.2023 fosse venuto ad integrare una rinunzia agli atti ex art. 306 c.p.c., tale rinuncia essi non avessero mai accettato;
e che, in ogni caso, “l'art. 306 c.p.c. comporta esclusivamente l'estinzione del procedimento ma non comporta l'effetto di compensazione delle spese di lite che invoca controparte. Infatti, come noto al
Giudicante, l'ultimo comma del citato articolo 306 c.p.c. recita “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. Nel caso di specie nessun accordo sulle spese di lite vi è stato tra le parti, per cui correttamente il Giudice di primo grado ha disposto la condanna alle spese di parte avversa”.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex art. 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
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In ordine logico occorre riprendere le mosse dalla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello della secondo l'ADI carente della Pt_1
strutturazione che, in termini paradigmatici, il nuovo art. 342 c.p.c. impone a pena di nullità. La disposizione codicistica – nel testo introdotto dal D.L. 83/2012, conv. in L.
134/2012 – va letta cum grano salis: così per come l'hanno letta le Sezioni Unite della Suprema Corte, venute a chiarire (già prima che tanto fosse sanzionato dallo stesso diritto positivo in forza dell'ulteriore nuovo testo della stessa disposizione codicistica quale introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 149/2022, c.d. “Riforma Cartabia”) che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.SS.UU. 16.11.2017 n. 27199): esegesi – questa – donde va fatto derivare che l'appello in esame, pur se privo di architettura tale da farne un c.d. “progetto alternativo di sentenza”, non per questo si presta tuttavia – risultandovi comunque più che sufficientemente individuati i passaggi contestati della sentenza impugnata e risultando, d'altro canto, più che sufficientemente intelligibili le censure che sono loro rivolte - ad essere oggetto di mera pronuncia in limine litis, tale da precluderne il vaglio di merito.
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Passando al quale ritiene la Corte che la domanda risarcitoria oggi reiterata da
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nei soli confronti dell Parte_1 Parte_2
” debba dirsi fondata.
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Dacchè – si osserva – vuol provare troppo l'assunto di detto appellato che il fatto lesivo in esame si sia “verificato all'interno di un'area non custodita – il cortile attraverso cui si raggiunge l'entrata della Chiesa - ove, in data del 12.11.2016, i figli dei fedeli che si recavano in chiesa per partecipare alle funzioni hanno spontaneamente improvvisato fra di loro, senza alcuna partecipazione da parte dei responsabili della comunità, una partita di basket”. A simile argomentare avrebbe potuto accordarsi credito se fosse stato provato – ma, in realtà, non è stato neppure allegato – che nel cortile anzidetto (costituente parte integrante del complesso Contro immobiliare adibito a sede della comunità catanese dell i figli dei fedeli si fossero dati quella sera al gioco del basket nonostante un'espressa volontà contraria dei responsabili della comunità religiosa: mentre in atti si ha, semmai, prova del contrario a tenore di quanto riferiva il teste che, nella sua veste di Tes_3
componente all'epoca del direttivo della comunità, rispondeva affermativamente alla domanda se fosse vero, o non, che “Il pomeriggio del sabato, ivi incluso quello del
12.11.2016, il predetto cortile viene utilizzato dai ragazzi (figli dei fedeli) per svolgere attività ludico-sportive utilizzando i campetti e gli spazi ivi presenti?”, indi precisando che ogni volta veniva apprestato un servizio d'ordine ad hoc e che “I membri del servizio d'ordine erano scelti fra i confratelli, una parte dei responsabili era fissa ed altri si alternavano. Non so però chi fosse materialmente presente quel giorno, non posso ricordare …. Il 12 novembre 2016 non ero presente. Ma il giorno dopo ho appreso, parlando con gli altri membri del Consiglio, che il giorno del sinistro vi è stato un normale servizio d'ordine e che l'attrezzatura era stata fornita come sempre”; ed aggiungendo che i figli degli adepti fossero ogni sabato “.. accolti da una persona all'ingresso, sia pure genericamente per capire di chi si tratti. Lo spazio e l'attrezzatura vengono messi a disposizione, per cui il servizio d'ordine vigila affinché i ragazzi non si facciano male, monta l'attrezzatura, interviene in caso di intemperanze, è presente per ogni necessità (…)”.
In mancanza dunque di un'interdizione all'uso del cortile, chi era onerato della sua Contro sorveglianza e custodia – vale a dire l tramite la sua articolazione locale – è ex art. 2051 c.c. chiamato a rispondere degli eventi lesivi (quale quello di cui rimaneva nell'occorso vittima l'odierna appellante) che vi si potevano registrare per un difetto di adeguata custodia: pure idoneo ad essere integrato – va adesso rimarcato - dalla mancata predisposizione di quelle cautele consigliate dal suo utilizzo in concreto. Ed avuto riguardo alla contingente destinazione quel sabato sera dei luoghi, deve allora imputarsi al direttivo anzidetto di non aver garantito ai genitori – che, dopo aver varcato il cancello al civico 66 di via Susanna, lasciavano i propri figli a giocare nel cortile de quo – di raggiungere in sicurezza la porta laterale dell'adiacente tempio mediante delimitazione (anche in modo precario e con minimi accorgimenti di protezione) di andito di collegamento tra il civico 66 e la porta laterale anzidetti. In termini analoghi – in materia di responsabilità del proprietario o gestore di un campo di gioco – è stato affermato che questo è “responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. degli infortuni occorsi ai fruitori del campo ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento quale può aversi nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso o di terzi in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori” (Cass. III 19998/2013, conf. Cass. III 37708/2021; v. anche Cass. III 6877/2024, secondo cui “Il responsabile di una società sportiva che abbia la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive è tenuto anche per il disposto di cui all'articolo 2051 del Cc a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo”).
Contro
Da diversa e concorrente visuale prospettica va, inoltre, ritenuto che l vrebbe potuto andare immune da responsabilità se fosse quantomeno emerso (in mancanza di una messa in sicurezza del cortile onde le attività sportive praticatevi non fossero foriere di danni ingiusti) che ai membri della comunità fosse stato prescritto (anche soltanto con l'apposizione di un semplice cartello di avviso) di non raggiungere il tempio direttamente dal cortile (e di raggiungerlo invece, una volta tornati sulla pubblica via, dai suoi ingressi principali ai civici 70, 72 e 74): solo in tal caso il transito, ciò nondimeno, per il cortile potendo essere bensì riguardato quale fatto dello stesso danneggiato imprevedibile ed eccezionale ed idoneo, come tale, ad elidere il nesso causale tra condizione della cosa in custodia e danno (cfr. - per identità di ratio - Cass. VI 4659/2014, “In tema di risarcimento del danno subito ad esito di una caduta in un impianto sportivo comunale (nella specie il ricorrente praticava jogging durante un allenamento in uno spazio esterno alle piste numerate, non dedicato all'attività di atletica, dove erano collocati dei tombini, uno dei quali ha poi cagionato la caduta da cui è derivato il danno), ai fini della negazione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è essenziale individuare l'imprevedibilità ed eccezionalità necessarie per integrare il caso fortuito (nella specie dati dal fatto che la danneggiata aveva utilizzato un luogo non predisposto per la corsa)”).
Prescrizione del genere, tuttavia, nella specie non è stata provata né, tampoco, allegata.
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Scrutinato nei termini così rassegnati l'an debeatur – e rammentato a questo punto che “In materia di responsabilità civile, il giudizio limitato all'an debeatur ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza d'un fatto illecito anche solo potenzialmente dannoso. Tale giudizio pertanto prescinde da ogni accertamento sull'esistenza del danno e sulla sua entità” (ex ceteris Cass. III 12393/95) – l'appello della Pt_1
deve dirsi ulteriormente fondato anche là dove si denuncia che le disposte attività peritali siano state “condotte in modo a dir poco parziale, insufficiente e superficiale dal CTU. In effetti, in tema di danni da invalidità permanente subiti dalla sig.ra
[...]
per la perdita dell'occhio sinistro, l'approccio del CTU in violazione del Pt_1
regime normativo di cui agli artt. 62, 193, 194, 196 c.p.c., che delinea i compiti del consulente, non consentiva l'accertamento dei danni in giudizio sino a tradursi in una vera e propria omissione delle funzioni attribuite dalla legge allo stesso”: specie perché “la asserita mancanza di documentazione medica non poteva affatto costituire circostanza ostativa all'accertamento dei danni subiti dalla sig.ra ”. Pt_1 Al riguardo osserva la Corte che in materia di c.t.u. “percipiente” – e, in ispecie, di poteri di acquisizione documentale del consulente officiato dal giudice – sono infine intervenute le Sezioni Unite, venute (dietro bocciatura dell'indirizzo interpretativo – di cui Cass. III 31886/2019 era stata da ultimo espressione – secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come "nullità a carattere assoluto", rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti. In virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. Alla regola sopra enunciata può, invero, derogarsi soltanto quando la consulenza si renda necessaria per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti") ad affermare (posta la premessa che sia
“immanente nella realtà del processo - facendosi addirittura indiscussa certezza nel caso della consulenza tecnica di tipo percipiente - che la nomina del consulente tecnico d'ufficio costituisca lo strumento, come bene si è detto in dottrina, per mezzo del quale il giudice esce dalla torre di cristallo nella quale lo pongono l'operare congiunto del principio dispositivo e delle preclusioni istruttorie e riesce a rompere il diaframma tra gli atti di causa e la realtà materiale che egli può di regola conoscere solo per il tramite dell'attività delle parti”) che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. SS.UU. 3086/2022, conf. da ultimo
Cass. III 26144/2023).
Coniugato al caso a mani, tale principio di diritto deve condurre a riconoscere che soltanto erroneamente il primo giudice rigettava (con ordinanza del 4.5.2022)
l'istanza con cui il c.t.u. già nominato chiedeva, avendo premesso che “negli atti, come documentazione medica, è presente solo un verbale di ricovero che parla solo di un trauma all'occhio sx e di una prognosi riservata per l'organo. Con la sola documentazione presente negli atti mi sarà impossibile rispondere ai quesiti da Lei formulati. Inoltre, a mio parere, una visita oculistica fatta adesso non mi permetterebbe di fare un confronto con quanto rilevato in occasione del trauma e di escludere eventuali altre cause che possano aver concorso allo stato attuale indipendentemente dall'incidente di cui è causa”, di essere autorizzato ad “acquisire e valutare la documentazione medica cui si riferisce il CTP di parte attrice nella sua consulenza (consulenza regolarmente presente negli atti)”: trattandosi, infatti, di documenti “diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”, cioè a dire – una volta allegato e sufficientemente provato ad opera della parte in causa la sussistenza di un nesso di causalità qualitativamente, e dunque ancora genericamente, apprezzabile sub specie juris tra la condotta (attiva od omissiva) dell'agente dannoso e l'evento di danno – l'esatta misura (totale od invece – se, in ispecie, si controverta di danno alla salute - soltanto parziale per effetto di eventuali menomazioni
“concorrenti”, cfr. Cass. III 32657/2021) del danno propriamente e segnatamente riconducibile alla condotta posta in controversia. Questione – quella della esatta delimitazione del nesso di causalità che sia idoneo a rilevare nella fattispecie venuta a refluire in controversia – che non si dubita che vada ascritta al novero delle cc.dd. eccezioni improprie, ovvero che costituisca tema d'indagine sul quale il giudice è chiamato ad esercitare anche i propri poteri/doveri di rilievo d'ufficio (cfr. ex ceteris
– nello specifico campo del vaglio altresì della condotta del danneggiato ai fini di detta esatta delimitazione del nesso di causalità – Cass. III 1073/2000, “L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte”).
Corollario finale di quanto così considerato non può che essere quello che ben si giustifichi l'istanza di parte appellante di rinnovazione, ex art. 196 c.p.c., delle attività peritali a cura di medico legale che sia pure versato in materia oculistica e che, inoltre, sia messo in grado di vagliare, dopo averla acquisita, anche la ridetta
“documentazione medica cui si riferisce il CTP di parte attrice nella sua consulenza”.
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In virtù di tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto deve concludersi che l sia Parte_2
chiamato a rispondere e debba essere conseguentemente condannato al risarcimento dei danni tutti derivati alla odierna appellante dal fatto lesivo, Parte_1
occorso quel 12 novembre del 2016, per cui è insorta controversia.
Danni – segnatamente alla salute - al fine della cui quantificazione dar luogo alla predetta rinnovazione delle attività peritali.
La causa, a tal fine, deve essere pertanto rimessa sul ruolo, come da separata e contestuale ordinanza di nomina di nuovo c.t.u.
Non prima, tuttavia, di aver pure respinto l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa di responsabilità civile - nella specie azionata - per la prima volta sollevata solo con la costituzione della (nella sua veste, come Controparte_1
s'è visto, di avente causa dalla Controparte_6 originariamente convenuta in giudizio) nell'odierno giudizio di appello:
[...]
e, pertanto, pregiudizialmente tardiva ex art. 345 c.p.c.; anche perché – non deve omettersi di precisare, una volta richiamato lo jus receptum secondo cui “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (ex ceteris Cass. III 25735/2015) – la previsione negoziale secondo cui “l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi” si atteggia a clausola chiaramente diretta ad escludere in parte qua il rischio garantito.
Concludendosi sul punto deve, allora, riconoscersi infine e dichiarare che la CP_1
Contro
dovrà tenere indenne l a quanto questo sarà chiamato a corrispondere alla
[...]
(nella misura destinata ad essere fissata con la emittenda sentenza Pt_1
definitiva) a risarcimento del danno di cui si è, per tutto quanto si è già avuto modo di considerare, sanzionata l'ingiustizia ex art. 2043 e segg. c.c.
§§§
Sin d'ora può, tuttavia, rendersi pronuncia definitiva sull'ultimo motivo di appello della , diretto (come s'è visto) a contestare la sua condanna alla rifusione Pt_7
delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dai coniugi nel Controparte_4
processo di primo grado.
Motivo – osserva il collegio – che merita di essere disatteso sol che si consideri che non corrisponde al vero l'assunto da parte appellante rivolto ad accreditare che (come premesso in narrativa) “le parti avevano reciprocamente rinunciato agli atti ed alle rispettive contestazioni”. In realtà non v'è chi non arguisca che, al di là del fatto che sia mancata una pretesa accettazione qualsivoglia, quanto l'allora difensore della odierna appellante verbalizzava alla suddetta udienza di precisazione delle conclusioni del 31.5.2023 già non si presti ad essere considerato una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.: apparendo che abbia, piuttosto, integrato un'ammissione della circostanza che detto difensore avesse instaurato e quindi coltivato il giudizio anche nei confronti dei coniugi in difetto di apposito jus postulandi. Controparte_4
Ammissione implicante una evidente soccombenza nella causa che, al più, avrebbe dovuto indurre a chiedersi se questa facesse realmente capo alla o piuttosto Pt_1
(a mente di quell'indirizzo interpretativo secondo cui “Nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di cui trattasi, l'attività del difensore non produce alcun effetto sulla parte ed
è fonte di responsabilità esclusivamente per il difensore stesso, che può essere condannato in proprio a pagare le spese di giudizio”, Cass. SS.UU. 10706/2006) al suo difensore del tempo: al riguardo, tuttavia, è mancato alcun gravame.
Ed al conseguente rigetto del motivo d'appello spiegato nei confronti dei ridetti coniugi va fatta seguire, ex art. 91 c.p.c., la condanna della Controparte_4 Pt_1
alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa dagli stessi coniugi ulteriormente affrontate nel giudizio di secondo grado: che si liquidano, sulla base dei parametri ex
D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed €
26.000,00 va, in ragione del disputatum, fatto riferimento), nell'importo complessivo
(cui - fatta applicazione, stante la valenza secondaria e residuale della questione refluita in appello, degli importi minimi individuati dalla Tabella 12. del citato D.M - si perviene sommando € 567,00 x fase di studio + € 460,50 x fase introduttiva + €
921,50 x fase di trattazione;
mentre nulla si liquida per la fase decisionale non essendo state depositate note conclusionali) di cui in dispositivo.
Stante, per converso, la natura non definitiva della pronuncia oggi resa nei confronti Contro dell e della nulla va, allo stato, disposto sulle relative Controparte_1
spese di giudizio (conf. ex pluribus Cass. 06/05/2003 n. 6884, “La condanna alle spese processuali, dovendo essere emessa dal giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con la sentenza che davanti a lui chiude il processo, non può essere pronunciata con la sentenza non definitiva, la quale non conclude la controversia e non chiude il processo”).
P Q M
La Corte – pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.
4783/2023 del 24.11.2023 proposto, con citazione del 20.5.2024, da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Parte_2
e della nonché nei confronti dei coniugi
[...] Controparte_1 Pt_4
e – così provvede:
[...] Parte_5
- definitivamente pronunciando rigetta il motivo d'appello rivolto da
[...]
nei confronti dei coniugi e , Parte_1 Parte_4 Parte_5
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e Parte_1
difesa in appello dei coniugi e , che si Parte_4 Parte_5
liquidano in complessivi € 1.949,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- non definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata riconosce e dichiara l' Parte_2
” civilmente responsabile del danno ingiusto patito da
[...] [...]
in seguito al fatto lesivo del 12 novembre 2016 di cui in Parte_1
motivazione,
- dispone, al fine della quantificazione del danno ingiusto di cui capo che precede, che la causa venga rimessa sul ruolo, come da separata e contestuale ordinanza,
- riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione in punto di regolamentazione delle spese di giudizio tra da un lato, e l' Parte_1 [...]
e la Parte_2 Controparte_1
dall'altro.
[...]
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)