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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 974/2019 depositato il 11/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4006/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 15/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJX02A100605 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJX02A100605 IRAP 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RYX02A100592 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RYX02A100592 IRAP 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 4006/01/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa –
Sezione I, all'esito dei giudizi di riassunzione conseguenti al rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, accoglieva i ricorsi proposti da Resistente_2 e Resistente_1 ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, fondando la decisione su autonome ed assorbenti rationes decidendi, individuate nella violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e, altresì, nella nullità degli atti per difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.
Con la medesima pronuncia la Commissione di primo grado condannava l'Agenzia delle
Entrate alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 20.360,00, compensando le spese dei giudizi di legittimità.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, limitando espressamente le proprie doglianze al solo capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, senza impugnare la statuizione di annullamento degli avvisi di accertamento. Resistente_2 Resistente_1Si costituivano gli appellati e , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, comunque, la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna dell'Ufficio alle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo all'annullamento degli avvisi di accertamento. Su tale statuizione si è pertanto formato giudicato interno, con conseguente delimitazione dell'oggetto del presente giudizio al solo capo concernente la regolamentazione delle spese di lite.
L'appello risulta inammissibile per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché non contiene una specifica censura delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. L'Ufficio si limita, infatti, a dedurre in termini generici la pretesa sproporzione della liquidazione delle spese, senza indicare quali parametri del D.M. n. 55/2014 sarebbero stati violati, né quali fasi processuali sarebbero state erroneamente liquidate, risolvendosi l'impugnazione in una mera richiesta di rivalutazione equitativa non consentita in sede di gravame.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità, l'appello risulta manifestamente infondato. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, tenendo conto della durata e della complessità del contenzioso, articolatosi in plurimi giudizi di primo grado, di appello, di legittimità e di riassunzione, nonché della complessiva soccombenza dell'Amministrazione finanziaria. La dedotta evoluzione giurisprudenziale in materia di art. 12, comma 7, della legge n.
212/2000 non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di evenienza fisiologica dell'ordinamento che non può incidere sul criterio generale della soccombenza.
Parimenti infondata è la deduzione relativa alle asserite “sinergie difensive”, non costituendo tale elemento un parametro legale di riduzione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati.
Tenuto conto del valore della controversia in appello, pari ad euro 20.360,00, e applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado, le spese del presente grado vengono liquidate per un totale complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa inammissibile e, comunque, infondato e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 4006/01/2018 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione I.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa alla rifusione, in
Resistente_2 Resistente_1favore di e , in proprio e quali soci della estinta società Società_1 s.n.c., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti Così deciso in Siracusa, 7 OTTOBRE 2024
Il Presidente est.
UN AC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 974/2019 depositato il 11/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4006/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 15/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJX02A100605 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJX02A100605 IRAP 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RYX02A100592 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RYX02A100592 IRAP 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 4006/01/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa –
Sezione I, all'esito dei giudizi di riassunzione conseguenti al rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, accoglieva i ricorsi proposti da Resistente_2 e Resistente_1 ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, fondando la decisione su autonome ed assorbenti rationes decidendi, individuate nella violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e, altresì, nella nullità degli atti per difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.
Con la medesima pronuncia la Commissione di primo grado condannava l'Agenzia delle
Entrate alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 20.360,00, compensando le spese dei giudizi di legittimità.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, limitando espressamente le proprie doglianze al solo capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, senza impugnare la statuizione di annullamento degli avvisi di accertamento. Resistente_2 Resistente_1Si costituivano gli appellati e , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, comunque, la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna dell'Ufficio alle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo all'annullamento degli avvisi di accertamento. Su tale statuizione si è pertanto formato giudicato interno, con conseguente delimitazione dell'oggetto del presente giudizio al solo capo concernente la regolamentazione delle spese di lite.
L'appello risulta inammissibile per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché non contiene una specifica censura delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. L'Ufficio si limita, infatti, a dedurre in termini generici la pretesa sproporzione della liquidazione delle spese, senza indicare quali parametri del D.M. n. 55/2014 sarebbero stati violati, né quali fasi processuali sarebbero state erroneamente liquidate, risolvendosi l'impugnazione in una mera richiesta di rivalutazione equitativa non consentita in sede di gravame.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità, l'appello risulta manifestamente infondato. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, tenendo conto della durata e della complessità del contenzioso, articolatosi in plurimi giudizi di primo grado, di appello, di legittimità e di riassunzione, nonché della complessiva soccombenza dell'Amministrazione finanziaria. La dedotta evoluzione giurisprudenziale in materia di art. 12, comma 7, della legge n.
212/2000 non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di evenienza fisiologica dell'ordinamento che non può incidere sul criterio generale della soccombenza.
Parimenti infondata è la deduzione relativa alle asserite “sinergie difensive”, non costituendo tale elemento un parametro legale di riduzione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati.
Tenuto conto del valore della controversia in appello, pari ad euro 20.360,00, e applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado, le spese del presente grado vengono liquidate per un totale complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa inammissibile e, comunque, infondato e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 4006/01/2018 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione I.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa alla rifusione, in
Resistente_2 Resistente_1favore di e , in proprio e quali soci della estinta società Società_1 s.n.c., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti Così deciso in Siracusa, 7 OTTOBRE 2024
Il Presidente est.
UN AC