Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01655/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2025, proposto da Costruzioni e Tecnologie Consorzio Stabile S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Parisi e Vincenzo Silvestro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Butera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetta Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 216/2024, del 18 agosto 2024, pubblicato il 22 agosto successivo, emesso dal Tribunale di Gela.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Butera;
Visto l'art. 114 cod . proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa LI EF e uditi i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto è stata chiesta l’ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con il quale Tribunale di Gela ha accolto la domanda presentata dall’impresa ricorrente, ingiungendo al Comune di Butera il pagamento della somma pari a euro 130.082,99, oltre accessori, per lavori eseguiti su edifici scolastici comunali.
L'Amministrazione resistente – secondo quanto dedotto in ricorso - non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Comune; oltre che la penalità di mora in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento.
Il Comune di Butera si è costituito in giudizio ed ha eccepito il difetto di notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa e la parziale carenza originaria dell’interesse ad agire; nel merito ha contestato l’infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 parte ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art 337 cpc in attesa che si definisca un pendente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato in quanto la pendenza di una opposizione al decreto ingiuntivo, così come prospettata da entrambi le parti in giudizio, rende insussistente uno dei presupposti per accogliere la richiesta di ottemperanza formulata dalla parte ricorrente, ovvero la definitività del titolo della cui ottemperanza si tratta.
Pertanto, il ricorso va rigettato, salva la possibilità di poterlo riproporre quando sarà definito il giudizio di opposizione e sarà acclarata la definitività del decreto ingiuntivo.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LI EF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI EF | AN BR |
IL SEGRETARIO