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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 626/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 626/2023, avente ad oggetto: indebito reddito di cittadinanza
TRA
, nato a Praia a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
ON Da NC, C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Santina Bruno, C.F._1 presso il cui studio, in Belvedere Marittimo (CS), Via G. Fiorillo n. 102 elettivamente domicilia come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... MA VA e RT RR come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24.04.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: che con lettera del 27.02.2023, notificata in data 16.03.2023 al sig. l' intimava la restituzione Parte_1 CP_1 della somma complessiva di euro 5.000,00, percepita dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di febbraio 2022 al mese di novembre 2022; che la motivazione della richiesta era individuata nella “omessa dichiarazione in domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i reati condanna in via definitiva per i reati art. 7, commi 1,2,3 DL 4/2019 e succ. mod. (art. 2, co.1, lett. C bis).”; che tale richiesta, appare infondata in fatto e diritto poiché nessuna delle ipotesi di revoca del reddito di cittadinanza, nei termini contestati, si è mai verificata in capo all'istante.; che infatti egli negli ultimi
10 anni, a far data dalla presentazione della domanda del reddito di cittadinanza, non ha commesso nessuno dei reati di cui all' art. 7 comma 3 del DL. 4/2019, né è stato sottoposto a misura cautelare per uno di detti reati;
che circa 20 anni fa è stato contestato il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) che comunque non rientra tra quelle contemplate all'art. 7 DL. 4/2019 comma 3, che costituiscono una revoca ipso jure del benefico e, comunque, il delitto è stato commesso oltre dieci anni fa e, pertanto, non determina una causa di revoca o di non concessione dell'emolumento; che in ogni caso esso ricorrente, tra l'altro, da allora non è mai stato sopposto a misura cautelare né gli è mai stato contestato altro reato.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito dell' e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, con vittoria delle spese di lite. CP_1
CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, l' ha chiarito che nel caso di specie il debito è scaturito dalla circostanza che la CP_1 richiedente è stata condannata in via definitiva per un reato rientrante nella previsione dell'art. 7 comma 3 del D.L. n. 4/2019 e s.m.i., che stabilisce quanto segue: “Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 ((e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,)) nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente CP_1 richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.”
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di non essere incorso in nessuna delle ipotesi su menzionate, depositando in atti il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario, entrambi negativi.
Né l' ha articolato nessuna più compiuta difesa in merito, al di là delle consuete formule di stile. CP_1
Di talché la richiesta da parte dell' di ripetizione delle somme percepite da febbraio 2022 a CP_1 novembre 2022 non è sorretta da alcuna valida ragione giuridica.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma di euro 5.000,00 richiesta dall' con lettera del 27.02.2023 notificata il 16.03.2023 e CP_1 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da febbraio 2022 a novembre 2022.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di euro 5.000,00 richiesta dall' con lettera del 27.02.2023 notificata il 16.03.2023 e percepita a titolo di Reddito di CP_1
Cittadinanza per il periodo da febbraio 2022 a novembre 2022;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.312,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 626/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 626/2023, avente ad oggetto: indebito reddito di cittadinanza
TRA
, nato a Praia a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
ON Da NC, C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Santina Bruno, C.F._1 presso il cui studio, in Belvedere Marittimo (CS), Via G. Fiorillo n. 102 elettivamente domicilia come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... MA VA e RT RR come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24.04.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: che con lettera del 27.02.2023, notificata in data 16.03.2023 al sig. l' intimava la restituzione Parte_1 CP_1 della somma complessiva di euro 5.000,00, percepita dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di febbraio 2022 al mese di novembre 2022; che la motivazione della richiesta era individuata nella “omessa dichiarazione in domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i reati condanna in via definitiva per i reati art. 7, commi 1,2,3 DL 4/2019 e succ. mod. (art. 2, co.1, lett. C bis).”; che tale richiesta, appare infondata in fatto e diritto poiché nessuna delle ipotesi di revoca del reddito di cittadinanza, nei termini contestati, si è mai verificata in capo all'istante.; che infatti egli negli ultimi
10 anni, a far data dalla presentazione della domanda del reddito di cittadinanza, non ha commesso nessuno dei reati di cui all' art. 7 comma 3 del DL. 4/2019, né è stato sottoposto a misura cautelare per uno di detti reati;
che circa 20 anni fa è stato contestato il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) che comunque non rientra tra quelle contemplate all'art. 7 DL. 4/2019 comma 3, che costituiscono una revoca ipso jure del benefico e, comunque, il delitto è stato commesso oltre dieci anni fa e, pertanto, non determina una causa di revoca o di non concessione dell'emolumento; che in ogni caso esso ricorrente, tra l'altro, da allora non è mai stato sopposto a misura cautelare né gli è mai stato contestato altro reato.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito dell' e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, con vittoria delle spese di lite. CP_1
CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, l' ha chiarito che nel caso di specie il debito è scaturito dalla circostanza che la CP_1 richiedente è stata condannata in via definitiva per un reato rientrante nella previsione dell'art. 7 comma 3 del D.L. n. 4/2019 e s.m.i., che stabilisce quanto segue: “Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 ((e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,)) nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente CP_1 richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.”
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di non essere incorso in nessuna delle ipotesi su menzionate, depositando in atti il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario, entrambi negativi.
Né l' ha articolato nessuna più compiuta difesa in merito, al di là delle consuete formule di stile. CP_1
Di talché la richiesta da parte dell' di ripetizione delle somme percepite da febbraio 2022 a CP_1 novembre 2022 non è sorretta da alcuna valida ragione giuridica.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma di euro 5.000,00 richiesta dall' con lettera del 27.02.2023 notificata il 16.03.2023 e CP_1 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da febbraio 2022 a novembre 2022.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di euro 5.000,00 richiesta dall' con lettera del 27.02.2023 notificata il 16.03.2023 e percepita a titolo di Reddito di CP_1
Cittadinanza per il periodo da febbraio 2022 a novembre 2022;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.312,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso