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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande N. 21 00144 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Giorgione N. 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto N. 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_4, quali eredi di Nominativo_1
, proponevano ricorso in riassunzione avverso silenzio rifiuto del Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate su istanza di rimborso della somma di € 13.638,80 per ritenute su pensione operate nell'anno 2015 dall'INPS. Esponevano che Nominativo_1 era residente in [...]ed era stato tassato in quel paese, per cui la ulteriore tassazione in Italia costituiva doppia tassazione, contraria alla
Convenzione tra Italia ed Indonesia. Concludevano, quindi, per il rimborso integrale delle ritenute subite da
Nominativo_1.
Il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e deduceva in contrario che le ricorrenti non avevano provato la residenza in Indonesia di Nominativo_1, se non con un certificato relativo all'anno 2014, quindi non riferibile al periodo d'imposta oggetto del ricorso. Con successiva memoria le ricorrenti illustravano i motivi del ricorso, con particolare riguardo alla certificazione dell'autorità fiscale indonesiana riferita proprio all'anno 2015 ed insistevano quindi nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che le ricorrenti hanno provato con documentazione prodotta che il loro dante causa Nominativo_1 anche nell'anno 2015 era residente in [...]. Hanno infatti prodotto certificato di residenza in Indonesia riferito all'anno 2015 e datato 9.11.2015. Domanda di esenzione dall'imposizione italiana sulle pensioni, con sottostante attestazione convenzionale dell'Autorità fiscale indonesiana di
Giacarta datata 20.10.2015, che conferma, effettuati gli opportuni controlli, la residenza in Giacarta, Indonesia, di Nominativo_1 dal 20.08.1984 al 2015 e l'assoggettamento dello stesso alla tassazione in Indonesia ai sensi dell'art. 18 della Convenzione tra Italia ed Indonesia contro le doppie imposizioni. Quanto precede consente di ritenere provata la residenza fiscale di Nominativo_1 in Indonesia nell'anno 2015. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Pescara, il 30 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande N. 21 00144 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Giorgione N. 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto N. 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_4, quali eredi di Nominativo_1
, proponevano ricorso in riassunzione avverso silenzio rifiuto del Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate su istanza di rimborso della somma di € 13.638,80 per ritenute su pensione operate nell'anno 2015 dall'INPS. Esponevano che Nominativo_1 era residente in [...]ed era stato tassato in quel paese, per cui la ulteriore tassazione in Italia costituiva doppia tassazione, contraria alla
Convenzione tra Italia ed Indonesia. Concludevano, quindi, per il rimborso integrale delle ritenute subite da
Nominativo_1.
Il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e deduceva in contrario che le ricorrenti non avevano provato la residenza in Indonesia di Nominativo_1, se non con un certificato relativo all'anno 2014, quindi non riferibile al periodo d'imposta oggetto del ricorso. Con successiva memoria le ricorrenti illustravano i motivi del ricorso, con particolare riguardo alla certificazione dell'autorità fiscale indonesiana riferita proprio all'anno 2015 ed insistevano quindi nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che le ricorrenti hanno provato con documentazione prodotta che il loro dante causa Nominativo_1 anche nell'anno 2015 era residente in [...]. Hanno infatti prodotto certificato di residenza in Indonesia riferito all'anno 2015 e datato 9.11.2015. Domanda di esenzione dall'imposizione italiana sulle pensioni, con sottostante attestazione convenzionale dell'Autorità fiscale indonesiana di
Giacarta datata 20.10.2015, che conferma, effettuati gli opportuni controlli, la residenza in Giacarta, Indonesia, di Nominativo_1 dal 20.08.1984 al 2015 e l'assoggettamento dello stesso alla tassazione in Indonesia ai sensi dell'art. 18 della Convenzione tra Italia ed Indonesia contro le doppie imposizioni. Quanto precede consente di ritenere provata la residenza fiscale di Nominativo_1 in Indonesia nell'anno 2015. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Pescara, il 30 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio