Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, prescriva al condannato l'incondizionato obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno anticipando che, in mancanza di tale adempimento, non sarebbe stato riconosciuto l'esito positivo dell'esperimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/1999, n. 6955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6955 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 07/12/1999
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI SILVESTRI Consigliere N. 6955
3. Dott. STEFANO CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALBERTO MACCHIA Consigliere N. 21696/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC RA, n.
4.5.1948 a Bitonto
avverso l'ordinanza in data 23.3.1999 del Tribunale di Sorveglianza di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni in ordine al risarcimento del danno
0 S S E R V A
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano concedeva a CC RA, condannato per fatti di corruzione a tre anni di reclusione, l'affidamento in prova al servizio sociale, subordinandone l'esito positivo all'integrale risarcimento del danno entro il termine della misura alternativa, da provare con apposita attestazione dell'Avvocatura di Stato.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore;
denuncia violazione dell'art. 47 L. 26.7.1975 n. 354 ed illogicità di motivazione, non essendo richiesto per l'ammissione al beneficio il risarcimento integrale.
Il ricorso è fondato. Infatti, poiché l'art. 47 citato prevede, al co. 7, che possa essere prescritto all'affidato in prova di adoperarsi "in quanto possibile in favore della vittima del suo reato", quindi anche risarcendo il danno, tale attività risarcitoria è espressamente subordinata alla possibilità di adempiere, analogamente a quanto disposto in tema di liberazione condizionale (art. 176, ult. co., C.P.), ove peraltro il risarcimento - salvo comprovata impossibilità - è condizione necessaria di ammissione al beneficio, e non semplice ed eventuale prescrizione accessoria. La detta prescrizione non poteva dunque, nel caso di specie, essere formulata in maniera incondizionata;
tanto meno poteva essere previsto che l'inosservanza avrebbe in ogni caso - e perfino se relativa alle sole modalità di documentazione - portato a sfavorevole pronuncia sull'esito della prova. Tale pronuncia costituisce oggetto di una distinta, successiva ed autonoma decisione giurisdizionale e, come tale, è soggetta soltanto alla legge, non potendo essere anticipatamente vincolata neppure da deliberato dello stesso giudice in sede di valutazione prognostica ed ammissiva alla misura, che non investe il definitivo apprezzamento del suo esito. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata che peraltro, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente (e, in forma diversa, dal P.G. presso questa Corte) non può essere limitata alla sola prescrizione illegittima, dovendo essere interamente riformulato - nel rispetto dei criteri legali - il quadro delle prescrizioni che possono essere imposte al condannato e correlativamente effettuato il giudizio prognostico di ammissibilità alla misura ai sensi del co. 2 dell'art. 47 L. n. 354/1975; ciò, peraltro, nel rispetto del consolidato principio secondo il quale il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, di per sè solo, essere di ostacolo al beneficio penitenziario in questione (cfr. in proposito Cass., Sez. I, 11.11.1994/15.2.1995, Violante). L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuova deliberazione al medesimo Tribunale, che si atterrà al seguente principio di diritto: il mancato o non integrale risarcimento del danno non è di per sè di ostacolo alla concessione ed al positivo svolgimento dell'affidamento in prova;
le prescrizioni che il giudice ritenga di impartire in proposito devono essere compatibili con le concrete possibilità del condannato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000