Decreto presidenziale 23 giugno 2025
Decreto presidenziale 17 gennaio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2025, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Menti e Maurizio Montecucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Genova in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. CO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto introduttivo notificato in data 24 aprile 2025 e depositato il successivo 7 maggio 2025 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. In seguito a un’istanza presentata dalla-OMISSIS-, moglie del ricorrente e odierna controinteressata, in data 29 novembre 2024 il ricorrente ha ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento volto all’emissione di un ammonimento ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11. L’interessato ha formulato istanza di accesso agli atti e ha chiesto di essere sentito.
In data -OMISSIS- la Questura di Genova ha emesso un ammonimento, motivato sulla base di condotte persecutorie tenute nei confronti della moglie, nel periodo in cui i due coniugi erano in fase di separazione.
3. Avverso il suddetto atto sono state articolate le seguenti doglianze: violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 per mancanza dei presupposti; violazione delle garanzie procedimentali e difetto di istruttoria per mancata audizione dell’interessato; difetto di istruttoria per mancata acquisizione di ulteriori elementi probatori e omessa audizione di persone informate dei fatti; mancanza di attualità delle condotte.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e la controinteressata, instando per la reiezione del gravame.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 27 febbraio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
4.1.1. Al fine di attendere a una compiuta disamina delle doglianze articolate, in termini di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di travisamento dei fatti, occorre premettere che il provvedimento di ammonimento assolve a una funzione tipicamente cautelare e preventiva, essendo preordinato a che i comportamenti reiterati anomali, minacciosi o violenti posti in essere contro la persona offesa non siano più ripetuti (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 28 aprile 2023, n. 1464). Nello specifico, la misura in parola è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire – quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, psicologica o economica – il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti. La funzione preventiva dello strumento si riverbera sui presupposti per la sua adozione: non occorre la piena prova della consumazione dei reati menzionati dalla disposizione, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore (T.R.G.A. Trento, Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 9).
Il provvedimento di ammonimento si fonda su apprezzamenti a base indiziaria e di tipo probabilistico che informano l'intero diritto amministrativo della prevenzione (Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486), perché la valutazione amministrativa è diretta non ad accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un pericolo.
4.1.2. Applicando le coordinate giurisprudenziali appena tracciate al caso di specie, è evidente che il provvedimento impugnato si sottrae ai profili di illegittimità prospettati dal ricorrente.
La motivazione si fonda su un sostrato fattuale composito, dal quale emergono: l’interferenza della ricorrente nella vita privata della moglie e i continui tentativi di contatto con quest’ultima, finalizzati a ottenere una riconciliazione; l’atto riporta anche delle frasi minacciose, che il ricorrente avrebbe rivolto alla controinteressata.
4.1.3. Tanto premesso, va dato atto che il deducente, lungi dal contestare le circostanze poste a fondamento dell’ammonimento, tenta di sminuirne la valenza essenzialmente con due ordini di argomentazioni.
4.1.3.1. Il primo fa leva sull’inidoneità degli elementi di fatto a integrare gli estremi della fattispecie di atti persecutori, di cui all’art. 612- bis c.p.; senonché, tale rilievo trascura di considerare che l’ammonimento è una misura spiccatamente preventiva, con la precipua funzione di evitare che le condotte indizianti si evolvano in comportanti integranti una o più fattispecie criminose.
4.1.3.2. La seconda categoria di argomentazioni riconduce gli episodi nell’alveo di una conflittualità che si assume essere fisiologica in una fase delicata della vita familiare, quale quella della separazione. Tuttavia, se tale cornice consente di ritenere normali i contatti tra il deducente e la controinteressata, necessari anche per la gestione dei figli, non vale certo a dequotare la rilevanza di condotte che trasmodano rispetto alla comprensibile dialettica di una coppia che affronta una fase di crisi, nella quale le esigenze di protezione della vittima si pongono probabilmente in maniera più pregnante rispetto ad altre situazioni.
4.1.4. In questa prospettiva, la Questura ha correttamente valorizzato elementi come le minacce verbali (si veda ad es. pag. 14 del doc. 1 dell’Amministrazione), i tentativi di continuo contatto telefonico (pagg. 49 e 50 del medesimo allegato) e l’insistente ricerca di occasioni di prossimità fisica con la vittima, strumentalmente giustificate da esigenze di cura dei bambini (audio 8 e 10 depositati dall’Amministrazione in data 26 giugno 2025).
Anche dai file audio depositati dall’Amministrazione, contenenti conversazioni e note audio tra i due coniugi, emerge un atteggiamento a tratti intimidatorio del ricorrente, il quale non lesina contumelie e minacce (audio 1, 6 e 9), ingenerando in alcune occasioni uno stato di apprensione e timore nella controinteressata (audio 5).
4.1.5. Il Collegio ritiene che il sostrato di fatto succintamente ricostruito, sulla scorta di un giudizio prognostico ex ante (Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883; T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 gennaio 2022, n. 46), condotto secondo la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico, sia ampiamente sufficiente a sorreggere l’apprezzamento della Questura.
4.2. Anche il secondo ordine di censure non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Il ricorrente si duole della mancata audizione.
4.2.1. A tal proposito, è opportuno premettere che « le norme disciplinanti la partecipazione al procedimento non configurano un diritto del destinatario del provvedimento all'audizione preventiva, spettando, all'amministrazione la facoltà di valutare l'opportunità di accogliere o meno una eventuale richiesta finalizzata a tale scopo o di procedervi di iniziativa. Anche a voler ammettere in linea di principio un diritto in tal senso, la sua esplicazione non risulta necessaria, nei casi in cui questa risulti irrilevante alla luce dell'istruttoria effettuata. (Cons. Stato, sez. I, 9 maggio 2012, n.2253; 25 febbraio 2015, n. 160) » (Cons. Stato, Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 88).
4.2.2. Ebbene, nel caso di specie la partecipazione procedimentale è stata pienamente garantita mediante la comunicazione di avvio del procedimento e l’accesso agli atti; conseguentemente, il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare memorie procedimentali.
4.2.3. In ogni caso, si deve richiamare il disposto di cui all’art. 21- octies , co. 2, secondo periodo della l. n. 241 del 1990, che trova applicazione anche con riferimento agli atti non vincolati: « il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ».
Nello specifico, non emergono dalle allegazioni in atti circostanze, che l’Amministrazione avrebbe potuto acquisire, decisive a tal punto da ribaltare l’esito della valutazione.
4.3. Considerazione analoghe valgono per il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata acquisizione di elementi istruttori in sede procedimentale.
L’istruttoria condotta, seppur parzialmente unilaterale, resiste alle censure mosse, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto non solo contestare gli addebiti, ma « screditare tutte le testimonianze assunte e gli accertamenti investigativi che suffragano i fatti riferiti nell’istanza » (Cons. Stato, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 476).
Tuttavia, dal gravame e dai successivi scritti difensivi non emergono allegazioni idonee a sovvertire l’apprezzamento ritraibile dalle risultanze collezionate dall’Amministrazione.
4.4. Anche l’ultimo ordine di censure non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il ricorrente lamenta la non attualità delle condotte al momento dell’emanazione del provvedimento.
Tuttavia, a fronte di un’istanza presentata in data 21 novembre 2024, alla data del -OMISSIS- non può ritenersi che fossero cessate le esigenze preventive che legittimano la misura, considerato il tempo necessario per l’istruttoria e il contraddittorio procedimentale con il destinatario.
5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. La peculiarità della vicenda e gli interessi sottesi giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP AR, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
CO IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IL | PP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.