Art. 12.
A favore dell'Istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti puo' essere imposto il pagamento di un diritto corrispondente ai relativi oneri e non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite.
Le rimesse di denaro costituenti importo delle vendite, al netto delle ritenute, sono direttamente fatte dall'Istituto che gestisce la cassa ai proprietari dei prodotti venduti.
A favore dell'Istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti puo' essere imposto il pagamento di un diritto corrispondente ai relativi oneri e non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite.
Le rimesse di denaro costituenti importo delle vendite, al netto delle ritenute, sono direttamente fatte dall'Istituto che gestisce la cassa ai proprietari dei prodotti venduti.