Art. 12.
A partire dal 1 gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell' art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29 , e' elevato a lire 20 mensili, ed e' dovuto anche sull'importo della 13ª mensilita'.
Il contributo di cui al comma precedente e', inoltre, posto a carico:
a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall' art. 36, primo comma, della, legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno. ((2)) Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b).
Per l'anno 1958 e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 agosto 1962, n. 1338 , ha disposto (con l'art.17) che "A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall' articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati."
A partire dal 1 gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell' art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29 , e' elevato a lire 20 mensili, ed e' dovuto anche sull'importo della 13ª mensilita'.
Il contributo di cui al comma precedente e', inoltre, posto a carico:
a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall' art. 36, primo comma, della, legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno. ((2)) Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b).
Per l'anno 1958 e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 agosto 1962, n. 1338 , ha disposto (con l'art.17) che "A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall' articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati."