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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZE IA nata a [...] il [...] NO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4306 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta nei confronti dì IR NO e MA ZE ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.) con sentenza del Tribunale di Napoli in data 19 marzo 2015, divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2019, per il reato dell'art. 648-ter cod. pen. 2. Ricorrono IR NO e MA ZE, con separati atti a firma dei rispettivi difensori avv. Massimo Vetrano e avv. Giovanni Cerino, per entrambi, e avv. Edoardo Cardillo, per la seconda. I ricorrenti, con ricorsi del tutto sovrapponibili, denunciano la violazione di legge sostanziale e processuale, in riferimento agli artt. 240-bis cod. pen., 673 cod. proc. pen., 3, 24, 25 e 27 Cost., e il vizio di motivazione, in riferimento alla mancata revoca della confisca, costituente una pena patrimoniale illegale perché applicata in forza di una norma interpretata in maniera non conforme alla Costituzione, tale dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2018 che ha indicato quale debba essere l'interpretazione corretta, unica compatibile con i principi della Carta fondamentale, seguendo il parametro della ragionevolezza temporale, del resto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561), che il giudice dell'esecuzione si è rifiutato di applicare nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati. 2. Il principio di diritto richiamato dalla difesa, secondo il quale «il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima» (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561), riguarda il caso opposto a quello oggetto del giudizio. Nel caso in esame, infatti, la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.) è stata disposta dal giudice della cognizion , i 2 unitamente alla condanna degli odierni ricorrenti per il reato dell'art. 648-ter cod. pen.; ciò determina che l'intervento del giudice dell'esecuzione è strettamente limitato, nel suo ambito di accertamento, da quanto stabilito nel giudizio di merito. Nel corso del procedimento di cognizione gli imputati avevano sviluppato censure, giudicate infondate da Sez. 2, n. 43387 del 8/10/2019, unicamente con riguardo alla proporzionalità reddituale, senza mai porre questioni sulla vicinanza temporale tra il reato e l'accumulazione illecita. In sede esecutiva, invece, si dolgono che una parte dei beni confiscati sarebbe stata acquistata in data anteriore rispetto alla data di commissione del reato-spia, salvo poi incentrare le deduzioni sulla necessità di applicare l'art. 673 cod. proc. pen., con revoca della disposta confisca sotto il profilo della lettura costituzionalmente orientata della natura del provvedimento ablativo che sarebbe esclusivamente sanzionatoria, sicché, al pari della pena illegale, deve essere previsto un rimedio per la illegittimità originaria che si assume derivare dalla mancanza di correlazione temporale. 2.1. Si tratta di censure infondate in diritto. 3. Deve essere ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, della quale i ricorrenti invocano l'applicazione, riguarda la disposizione della cd. "confisca allargata" ex art. 12-sexies d.l. n. d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), ma non ha dichiarato la incostituzionalità della disposizione, sicché non è possibile invocare l'art. 673 cod. proc. pen. che riguarda l'aboliti° criminis. Già sotto questo profilo, dunque, la doglianza difensiva si palesa infondata perché pretende di applicare a una decisione irrevocabile un principio interpretativo che non ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicabile. 3.1. Sotto altro profilo, va sottolineato che le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che possa derivare un qualunque effetto retrospettivo da decisioni interpretative di rigetto del giudice delle leggi e, vieppiù, di mutamenti di giurisprudenza che siano ritenuti conformi ai precetti costituzionali (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01 - 02), come è accaduto per la sentenza n. 33 del 2018. 3 La Corte costituzionale, nell'esaminare la questione che riguardava la compatibilità costituzionale della confisca allargata per il reato di ricettazione, ha invitato il giudice remittente a esaminare la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella, Rv. 226490; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529) secondo la quale la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta "ragionevolezza temporale", facendo anche richiamo al parallelo sviluppo giurisprudenziale (Sez. U, Spinelli, cit.) che riguarda il diverso ambito della confisca di prevenzione. Le Sez. U. Crostella, cit. hanno poi esteso alla confisca allargata disposta dal giudice dell'esecuzione i principi applicabili in sede di cognizione. 4. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «in tema di esecuzione, l'art. 673 cod. proc. pen. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma. La già menzionata disposizione non può, invece, trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale che non può costituire ius superveniens anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione» (Sez. 1, n. 27121 del 11/07/2006, Aliseo, Rv. 235265; Sez. 1, n. 27858 del 13/07/2006, La Cara, Rv. 234978; Sez. 1, n. 13411 del 21/02/2013, Arpaia, Rv. 255364; Sez. 1, n. 11076 del 15/11/2016 - dep. 2017, Bibo, Rv. 269759). 4.1. La più recente giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, ammesso una revoca del provvedimento di confisca disposto dal giudice della cognizione ex art. 240-bis cod. pen., limitandolo espressamente al caso delle prove nuove acquisite dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Si è affermato, in modo del tutto condivisibile, che «la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita 4 del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice» (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634, ha ritenuto ammissibile la richiesta di revoca proposta dalle parti che avevano preso parte al procedimento basata sull'allegazione di nuovi elementi di fatto di natura patrimoniale consistenti nella segnalazione di maggiori entrate finanziarie rispetto a quelle valutate nel giudizio conclusosi con il provvedimento definitivo). 5. Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, il ricorso è privo di qualsivoglia elemento di novità perché si limita a denunciare l'originaria carenza del requisito della ragionevolezza temporale;
la critica del provvedimento impugnato è generica. I ricorrenti lamentano la violazione del criterio della ragionevolezza temporale, senza nulla dire in concreto sulla confisca della quale si era chiesta la revoca. Così proposte, le doglianze risultano generiche, poiché si limitano ad invocare una serie di principi giurisprudenziali, senza indicare alcuna rilevanza rispetto al caso di specie. Né, come si è detto, allegano prove nuove dalle quali possa desumersi una diversa ricostruzione del patrimonio e dei redditi dalla quale possa desumersi il venire men della sperequazione finanziaria. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2023.
lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4306 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta nei confronti dì IR NO e MA ZE ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.) con sentenza del Tribunale di Napoli in data 19 marzo 2015, divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2019, per il reato dell'art. 648-ter cod. pen. 2. Ricorrono IR NO e MA ZE, con separati atti a firma dei rispettivi difensori avv. Massimo Vetrano e avv. Giovanni Cerino, per entrambi, e avv. Edoardo Cardillo, per la seconda. I ricorrenti, con ricorsi del tutto sovrapponibili, denunciano la violazione di legge sostanziale e processuale, in riferimento agli artt. 240-bis cod. pen., 673 cod. proc. pen., 3, 24, 25 e 27 Cost., e il vizio di motivazione, in riferimento alla mancata revoca della confisca, costituente una pena patrimoniale illegale perché applicata in forza di una norma interpretata in maniera non conforme alla Costituzione, tale dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2018 che ha indicato quale debba essere l'interpretazione corretta, unica compatibile con i principi della Carta fondamentale, seguendo il parametro della ragionevolezza temporale, del resto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561), che il giudice dell'esecuzione si è rifiutato di applicare nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati. 2. Il principio di diritto richiamato dalla difesa, secondo il quale «il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima» (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561), riguarda il caso opposto a quello oggetto del giudizio. Nel caso in esame, infatti, la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.) è stata disposta dal giudice della cognizion , i 2 unitamente alla condanna degli odierni ricorrenti per il reato dell'art. 648-ter cod. pen.; ciò determina che l'intervento del giudice dell'esecuzione è strettamente limitato, nel suo ambito di accertamento, da quanto stabilito nel giudizio di merito. Nel corso del procedimento di cognizione gli imputati avevano sviluppato censure, giudicate infondate da Sez. 2, n. 43387 del 8/10/2019, unicamente con riguardo alla proporzionalità reddituale, senza mai porre questioni sulla vicinanza temporale tra il reato e l'accumulazione illecita. In sede esecutiva, invece, si dolgono che una parte dei beni confiscati sarebbe stata acquistata in data anteriore rispetto alla data di commissione del reato-spia, salvo poi incentrare le deduzioni sulla necessità di applicare l'art. 673 cod. proc. pen., con revoca della disposta confisca sotto il profilo della lettura costituzionalmente orientata della natura del provvedimento ablativo che sarebbe esclusivamente sanzionatoria, sicché, al pari della pena illegale, deve essere previsto un rimedio per la illegittimità originaria che si assume derivare dalla mancanza di correlazione temporale. 2.1. Si tratta di censure infondate in diritto. 3. Deve essere ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, della quale i ricorrenti invocano l'applicazione, riguarda la disposizione della cd. "confisca allargata" ex art. 12-sexies d.l. n. d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), ma non ha dichiarato la incostituzionalità della disposizione, sicché non è possibile invocare l'art. 673 cod. proc. pen. che riguarda l'aboliti° criminis. Già sotto questo profilo, dunque, la doglianza difensiva si palesa infondata perché pretende di applicare a una decisione irrevocabile un principio interpretativo che non ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicabile. 3.1. Sotto altro profilo, va sottolineato che le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che possa derivare un qualunque effetto retrospettivo da decisioni interpretative di rigetto del giudice delle leggi e, vieppiù, di mutamenti di giurisprudenza che siano ritenuti conformi ai precetti costituzionali (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01 - 02), come è accaduto per la sentenza n. 33 del 2018. 3 La Corte costituzionale, nell'esaminare la questione che riguardava la compatibilità costituzionale della confisca allargata per il reato di ricettazione, ha invitato il giudice remittente a esaminare la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella, Rv. 226490; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529) secondo la quale la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta "ragionevolezza temporale", facendo anche richiamo al parallelo sviluppo giurisprudenziale (Sez. U, Spinelli, cit.) che riguarda il diverso ambito della confisca di prevenzione. Le Sez. U. Crostella, cit. hanno poi esteso alla confisca allargata disposta dal giudice dell'esecuzione i principi applicabili in sede di cognizione. 4. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «in tema di esecuzione, l'art. 673 cod. proc. pen. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma. La già menzionata disposizione non può, invece, trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale che non può costituire ius superveniens anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione» (Sez. 1, n. 27121 del 11/07/2006, Aliseo, Rv. 235265; Sez. 1, n. 27858 del 13/07/2006, La Cara, Rv. 234978; Sez. 1, n. 13411 del 21/02/2013, Arpaia, Rv. 255364; Sez. 1, n. 11076 del 15/11/2016 - dep. 2017, Bibo, Rv. 269759). 4.1. La più recente giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, ammesso una revoca del provvedimento di confisca disposto dal giudice della cognizione ex art. 240-bis cod. pen., limitandolo espressamente al caso delle prove nuove acquisite dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Si è affermato, in modo del tutto condivisibile, che «la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita 4 del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice» (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634, ha ritenuto ammissibile la richiesta di revoca proposta dalle parti che avevano preso parte al procedimento basata sull'allegazione di nuovi elementi di fatto di natura patrimoniale consistenti nella segnalazione di maggiori entrate finanziarie rispetto a quelle valutate nel giudizio conclusosi con il provvedimento definitivo). 5. Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, il ricorso è privo di qualsivoglia elemento di novità perché si limita a denunciare l'originaria carenza del requisito della ragionevolezza temporale;
la critica del provvedimento impugnato è generica. I ricorrenti lamentano la violazione del criterio della ragionevolezza temporale, senza nulla dire in concreto sulla confisca della quale si era chiesta la revoca. Così proposte, le doglianze risultano generiche, poiché si limitano ad invocare una serie di principi giurisprudenziali, senza indicare alcuna rilevanza rispetto al caso di specie. Né, come si è detto, allegano prove nuove dalle quali possa desumersi una diversa ricostruzione del patrimonio e dei redditi dalla quale possa desumersi il venire men della sperequazione finanziaria. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2023.