Art. 7.
I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, da costruire o da ultimare nei seguenti comuni:
1) Rossano;
2) Monte Sant'Angelo;
3) Santi Cosma e Damiano - Castelforte (localita' Vignali);
4) Civitavecchia (localita' Torvaldaliga Nord);
5) Chivasso;
6) Porto Tolle (localita' Valle Lustraura);
7) Brindisi;
8) Tavazzano con Villavesco-Montanaso Lombardo;
9) Vado Ligure-Quiliano.
Restano salve le autorizzazioni gia' concesse per i predetti impianti.
I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, da costruire o da ultimare nei seguenti comuni:
1) Rossano;
2) Monte Sant'Angelo;
3) Santi Cosma e Damiano - Castelforte (localita' Vignali);
4) Civitavecchia (localita' Torvaldaliga Nord);
5) Chivasso;
6) Porto Tolle (localita' Valle Lustraura);
7) Brindisi;
8) Tavazzano con Villavesco-Montanaso Lombardo;
9) Vado Ligure-Quiliano.
Restano salve le autorizzazioni gia' concesse per i predetti impianti.