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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 03 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5623/17 R.G..
È comparsa, per l'attrice, l'avv. Cetty DI BELLA per delega dell'avv. Carmelo
AR la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Eccepisce l'illegittimità delle note conclusive depositate dal nuovo procuratore del convenuto in quanto non autorizzate e depositate successivamente alle note CP_1
conclusive di parte attrice.
In diritto, contesta quanto affermato in dette note relativamente all'applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni rispetto all'applicazione delle Tabelle di Milano in quanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 32737/23, vige il divieto di analogia in quanto il codice delle Assicurazione costituisce legge speciale.
È comparso, per il convenuto, l'avv. Salvatore ALBANESE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Contesta quanto verbalizzato da controparte, si riporta al contenuto delle note difensive, evidenzia la non attendibilità delle prove testimoniali per le motivazioni in atti e si riporta al conteggio effettuato sulla base delle indicazioni del C.T.U..
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
1 TRIBUNALE di MESSINA esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5623 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2017
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Nizza di Sicilia (ME), V.le Regione Siciliana, n. 44, presso lo studio dell'avv. Carmelo
AR dal quale è rappresentata e difesa ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_2
con sede in Nizza di Sicilia (ME), Via Umberto I, n. 376, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Messina, Viale della Libertà, n. 41, presso lo Studio Legale WRZY, recapito professionale dell'avv. Salvatore ALBANESE dal quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO avente per OGGETTO: domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5 ottobre 2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di ottenere il Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa di una caduta asseritamente imputabile al convenuto. CP_1
3 TRIBUNALE di MESSINA Ha esposto che, in data 7 agosto 2015, alle ore 21:30 circa, mentre attraversava il lungomare di Nizza di Sicilia in direzione mare-monte, a causa del manto stradale dissestato per precedenti lavori eseguiti, non visibile in quanto non segnalato e coperto da un furgone parcheggiato in prossimità dello stesso, cadeva rovinosamente a terra subendo gravi lesioni personali;
trasportata al pronto soccorso del “Policlinico Universitario G. Martino” di
Messina, le veniva diagnosticata “Frattura estremità distale radio destro. Contusione ginocchio sinistro. Lieve contusione sternale”.
Ritenuta sussistente una responsabilità dell'ente proprietario della strada per omessa manutenzione e custodia della stessa, ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento della somma complessiva di € 38.877,00 a titolo di danno biologico, danno esistenziale e danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 15 gennaio 2018, si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito l'insussistenza di alcun Controparte_2
nesso di causalità tra la caduta e la strada, che la caduta era avvenuta perché l'attrice non aveva impiegato la dovuta diligenza nell'utilizzare la sede riservata al transito pedonale – e, quindi, per colpa della stessa – e che non vi era stata alcuna violazione del dovere di diligenza nella manutenzione e conservazione della sede pedonale;
ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di carenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla negoziazione assistita, si rileva che l'attrice ha depositato la copia della pec inviata all'ente convenuto contenente l'invito alla negoziazione;
invito che l'ente ha ricevuto in data 27.07.2016.
Nel merito, la domanda di risarcimento del danno è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti esposti.
Ai fini di una corretta qualificazione giuridica della responsabilità asseritamene sussistente in capo al convenuto risulta opportuno, preliminarmente, rilevare che, CP_1 secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità fondato sul rapporto di custodia e disciplinato dall'art. 2051 c.c. può essere esteso anche alle pubbliche amministrazioni rispetto ai beni pubblici – e, conseguentemente, anche agli enti proprietari o gestori del demanio stradale – 4 TRIBUNALE di MESSINA in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il rapporto di custodia sia oggettivamente possibile.
Pertanto, la responsabilità degli enti proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade per i danni conseguenti alla circolazione cagionati dalla struttura, dalla conformazione o dall'alterazione delle stesse, è astrattamente riconducibile alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale disposizione disciplina una speciale forma di responsabilità extracontrattuale, e cioè quella che sorge per i danni derivanti da cose in custodia la quale, secondo un maggioritario e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, presenta natura oggettiva.
Presupposti indefettibili per l'insorgenza della responsabilità in questione sono, quindi, la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno evento e la cosa da cui esso scaturisce e che la stessa sia oggetto di un rapporto di custodia, da intendersi come un rapporto di fatto tra un soggetto ed una cosa, idoneo ad attribuire al titolare il potere di controllo sulla cosa, di eliminazione delle situazioni di pericolo ad essa legate o connaturate,
e il potere di esclusione di terzi dal contatto con la stessa;
la qualità di custode, quindi, è una qualità fattuale, e non anche giuridica, in quanto coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa, fonte di danno, un potere di fatto.
Proprio in ragione della ritenuta natura oggettiva, questa forma di responsabilità risulta imputabile al custode del bene indipendentemente dal comportamento colpevole dello stesso, consistente nell'omessa o carente vigilanza, controllo e manutenzione della cosa dannosa e, conseguentemente, oggetto di accertamento non deve essere la colpa del custode nella causazione del danno per inosservanza degli obblighi predetti ma, piuttosto, la sussistenza di una cosa, il rapporto di custodia con la stessa ed il nesso di causalità tra la medesima e l'evento dannoso.
Risulta, quindi, fondamentale, per il danneggiato che invoca tale forma di responsabilità, provare il suddetto nesso di causalità; in tal senso è stato, infatti, affermato che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa 5 TRIBUNALE di MESSINA tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 12760/2024); e che “In materia di responsabilità ex art. 2051
c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima).” (v. massima Cass. Civ.
Sez. 3, n. 18518/2024).
Con particolare riguardo, poi, alle ipotesi in cui la cosa fonte di pregiudizio sia una strada, è stato recentemente ribadito che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 8450/2025).
Se, quindi, il danneggiato fornisce la prova dall'esistenza di una cosa e del suo ruolo nella sequenza causale, cioè della sua partecipazione alla produzione materiale dell'evento dannoso, il danneggiante potrà liberarsi dalla relativa responsabilità dimostrando la riconducibilità causale dell'evento dannoso al caso fortuito, da intendersi quale evento, naturale o umano, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno.
Con riferimento, poi, alla prova liberatoria del custode delle strade, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi 6 TRIBUNALE di MESSINA dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 11096/2020).
Da ultimo, ha ribadito che “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima.”(v. massima Cass. Civ. Sez. 3,
n. 33128/24).
Come anticipato, anche la condotta del danneggiato può assumere una incidenza causale nella verificazione dell'evento dannoso;
in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul
7 TRIBUNALE di MESSINA presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime).” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 14228/2023).
Inoltre, “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n.
2376/2024).
Infine, sotto il profilo della prova della pericolosità o meno della cosa, è stato precisato che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” (v. massima Cass. Civ.
Sez. 3, n. 12663/2024).
La prova della pericolosità della cosa, quindi, potrà rilevare non sul piano del nesso di causalità ma sul differente piano dell'evenienza del comportamento colposo del danneggiato in quanto, laddove dovesse emergere una ridotta pericolosità, questa potrebbe essere indizio della prevedibilità ed evitabilità del danno da parte dal danneggiato e, quindi, di una sua condotta colposa eventualmente concorrente se non, addirittura, eziologicamente esclusiva nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò affermato, nel caso in esame l'attrice ha dichiarato di essere caduta a causa del manto stradale dissestato.
Il teste amico del marito dell'attrice, dopo aver riferito di aver Testimone_1
“…assistito al sinistro oggetto di causa avvenuto nell'agosto di circa quattro anni fa verso 8 TRIBUNALE di MESSINA le 21.00… Io mi trovavo seduto sul muretto del Lungomare di Nizza di Sicilia e stavo assistendo ad uno spettacolo che si svolgeva nella “Piazzetta Azzurra” … Io ero rivolto verso la strada. Ad un certo punto ho visto la sig.ra che attraversava la Parte_1
strada dal lato mare verso il marciapiede lato monte…”, ha poi dichiarato che “…Appena la sig.ra ha messo il piede sotto il marciapiede è caduta. Mi sono avvicinato per Pt_1 prestare soccorso e ho visto che nel punto in cui la sig.ra è caduta il manto stradale era tutto dissestato… Chiarisco che la sig.ra non è caduta appena scesa dal marciapiede ma dopo aver percorso qualche metro in prossimità del punto raffigurato nella prima foto allegata al fascicolo attoreo che mi viene esibita e, precisamente, nella parte sulla sinistra con direzione monte, sulla semi careggiata lato mare…”.
Anche la teste suocera dell'attrice, dopo aver riferito di aver Testimone_2 assistito “…al sinistro oggetto di causa avvenuto nell'agosto del 2015 verso le 21.00-
21.30… Io la sera del sinistro mi trovavo seduta su una panchina ubicata sul marciapiede lato monte in prossimità della “Piazzetta azzurra” di Nizza di Sicilia vicino al locale denominato “Sabrina” dove c'era in corso uno spettacolo…”, ha poi dichiarato che “…Ad un certo punto ho visto mia nuora, che si trovava sul marciapiede lato mare, che stava attraversando la strada per venire da me… All'improvviso ho visto mia nuora cadere sulla semicarreggiata lato mare dopo essere passata tra un furgone e un'automobile parcheggiati in prossimità del suddetto marciapiede lato mare… Ho subito urlato, mi sono alzata e ho visto che nel punto in cui mia nuora è caduta la strada era dissestata…
Riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo attoreo il punto in cui mia nuora è caduta…”.
Entrambi i testimoni – le cui dichiarazioni in merito alla dinamica della caduta risultano tra loro coerenti – hanno riferito che nel punto della strada in cui la caduta è avvenuta il manto stradale era dissestato ed irregolare;
deve, pertanto, ritenersi provato il collegamento causale tra la caduta e la condizione di dissesto del manto stradale e, quindi, pienamente assolto dall'attrice il proprio onere probatorio avente ad oggetto esclusivamente l'esistenza del suddetto nesso eziologico.
Il convenuto ha, tuttavia, eccepito che l'attrice non avrebbe impiegato la CP_1
diligenza dovuta nell'utilizzare la sede stradale. 9 TRIBUNALE di MESSINA Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche
d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 6-3, n. 20619/14).
In merito alla condizione di visibilità della strada nel punto nel quale si è verificata la caduta – circostanza, quest'ultima, che assume rilievo proprio ai fini del giudizio di prevedibilità della situazione di pericolo ed evitabilità del danno e, conseguentemente, della valutazione della diligenza e prudenza richiesta alla danneggiata – il teste
[...]
ha riferito che “…Ricordo che la strada, la sera del sinistro, era poco illuminata Tes_1
e in prossimità del marciapiede da cui ha iniziato ad attraversare la sig.ra erano Pt_1
parcheggiati un furgone e un automobile che proiettavano ombra sulla carreggiata nel punto dissestato in cui è caduta l'attrice… Al momento del sinistro non vi era alcuna segnalazione della presenza del dissesto riprodotto nelle fotografie esibitemi… La sig.ra
scendendo dal marciapiede è passata tra l'auto e il furgone parcheggiati di cui ho Pt_1 sopra riferito… Nel punto in cui la sig.ra attraversava la strada non vi erano le Pt_1
strisce pedonali… La sera del sinistro non pioveva…”.
La teste ha ricordato che “…Il furgone- camion di cui ho sopra Testimone_2
riferito proiettava ombra nel punto in cui mia nuora è caduta e il dissesto non era chiaramente visibile in quanto era del colore della carreggiata e non era segnalato… Nel punto in cui mia nuora ha attraversato la strada non c'erano le strisce pedonali e non pioveva…”.
Il teste all'epoca dei fatti Sindaco del convenuto Testimone_3 CP_1
ed il teste Ispettore Capo della Polizia Municipale del Comune hanno Testimone_4 entrambi dichiarato di non aver assistito al verificarsi del sinistro per cui è causa e di averlo appreso soltanto in seguito, quando l'attrice era seduta sulla panchina situata sul 10 TRIBUNALE di MESSINA marciapiede lato monte del lungomare, grazie a quanto riferito dai presenti;
entrambi, tuttavia, hanno dichiarato che sui luoghi – rectius sul luogo nel quale i presenti hanno loro riferito che si era verificata la caduta – era presente l'illuminazione pubblica.
Alla luce di quanto riferito dai testimoni può ritenersi accertato che al momento del sinistro non piovesse e che, pur essendo sera, vi fosse la normale illuminazione pubblica;
è risultato dimostrato, inoltre, che nel punto in cui è avvenuta la caduta lo stato di dissesto del manto stradale non era stato appositamente segnalato e non era visibile in quanto era coperto dal cono d'ombra creato dai veicoli parcheggiati al margine della strada.
È emerso, d'altra parte, che l'attrice non ha attraversato sulle strisce pedonali ma lo ha fatto in un punto in cui vi erano due veicoli parcheggiati e la visibilità della sede stradale risultava alquanto limitata.
Certamente la presenza dei veicoli parcheggiati al margine della strada non costituisce essa stessa una circostanza imprevedibile ed eccezionale, idonea, in quanto tale,
a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e ad escludere la responsabilità dell'ente custode della strada;
ciò in ragione del fatto che è oggettivamente prevedibile che i veicoli possano essere parcheggiati ai margini della carreggiata e che, in prossimità degli stessi, la visibilità del manto stradale possa essere ulteriormente ridotta, rendendo così eventuali dissesti ivi presenti maggiormente pericolosi laddove non adeguatamente segnalati.
Tuttavia, se è vero che, pur impiegando la massima attenzione nell'attraversamento della strada nel punto in cui è avvenuta la caduta, vista la presenza dei veicoli parcheggiati, la danneggiata non avrebbe potuto accorgersi della sconnessione così da evitare di inciamparvi, è altrettanto vero che, laddove la danneggiata avesse adottato una maggiore cautela e prudenza, preso atto della presenza dei veicoli parcheggiati e, quindi, della assenza di visibilità della sede stradale, avrebbe potuto scegliere un punto diverso di attraversamento della strada, tenuto anche conto del fatto che, avendo scelto di attraversare al di fuori delle strisce pedonali, il livello di attenzione rivolta alla sede stradale sarebbe stata necessariamente minore, vista la necessità di prestare attenzione anche alle macchine che vi transitavano.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che la condotta della danneggiata abbia certamente concorso nella causazione dell'evento dannoso ma non può ritenersi che 11 TRIBUNALE di MESSINA l'efficienza causale sia stata tale da costituire l'unica causa del sinistro e da escludere, quindi, la responsabilità del convenuto quale custode della strada. CP_1
In conclusione, ritiene il Tribunale che il manto stradale dissestato e la condotta colposa della danneggiata costituiscano entrambi antecedenti causali dell'evento dannoso i quali hanno concorso, in misura diversa, alla verificazione del fatto.
In applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiamato dall'art. 2056 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale, in ragione dell'accertato concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso il Controparte_2
deve essere ritenuto parzialmente responsabile e deve, pertanto, essere condannato a corrispondere all'attrice il risarcimento dei danni allegati e provati, previa riduzione nella misura del 20% che va detratto quale percentuale del danno ascrivibile a mancanza di attenzione e prudenza dell'attrice.
Sotto il profilo della quantificazione dei danni-conseguenza, l'attrice ha lamentato di avere subìto un danno biologico ed esistenziale;
ha, poi, invocato la personalizzazione del danno tenuto conto del numero di giorni di inabilità assoluta, del ricovero e dell'intervento a cui è stata sottoposta, oltre che delle sofferenze e patimenti subiti.
Sotto il profilo del danno biologico, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della lesione permanente dell'integrità fisica dell'attrice e della sua riconducibilità alla caduta accertata è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il C.T.U., dopo aver dichiarato che “…Per quanto si evince dalla documentazione sanitaria, dalla storia clinica e dalla visita medica, nella valutazione medico-legale dei postumi invalidanti è necessario formulare la seguente diagnosi: “Esiti dolorosi secondari
a pregressa frattura scomposta epifisi distale del radio destro trattata in modo incruento e sintesi percutanea con 2 fili di Kirschner del radio destro con limitazione dei movimenti articolari di flesso estensione del polso e instabilità dell'articolazione radio-carpica di circa un terzo complicata da lesione parziale del nervo radiale””…”, sotto il profilo della riconducibilità causale della lesione riscontrata alla caduta per cui è causa ha rilevato che
“…secondo quanto valutabile dagli atti, considerata la natura dell'evento traumatico e le lesioni conseguenti, si può affermare che la causa dei postumi riportati dalla Ricorrente è da attribuire all'incidente del 7.08.2015…”. 12 TRIBUNALE di MESSINA Il C.T.U. ha, poi, accertato il periodo di invalidità temporanea totale e parziale, riferendo che “…a mio avviso, è da considerare una inabilità temporanea assoluta per una durata di giorni trenta (30), cui ha fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 75 % per una durata di giorni quindici (15), una inabilità temporanea parziale al 50 % per una durata di giorni sessanta (60), e una inabilità temporanea parziale al 25 % per una durata di giorni novanta (90)….”; ha quantificato l'invalidità permanente, riferendo che
“…la natura e l'entità degli esiti conseguenti all'evento traumatico hanno determinato a carico della Ricorrente postumi permanenti, quale espressione del danno biologico, valutabili nella misura dell'8 % (otto %)…”.
Pertanto, tenuto conto delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – costituenti, nella versione vigente al momento della stima, parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 8508/2020; Cass. Civ., Sez. 3, n. n. 8352/2025) – dovrebbe essere riconosciuto a vista l'età di 56 anni alla data dell'evento dannoso, Parte_1
a titolo di invalidità temporanea la somma di € 10.781,25 e a titolo di invalidità permanente, tenuto conto del punto percentuale di invalidità riconosciutole dal C.T.U., la somma di €
13.132,00, per un totale di € 23.913,25.
Tuttavia, ritenuto il concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento dannoso, la somma complessivamente dovuta deve essere ridotta del 20%, così ottenendo la somma di € 19.130,60.
Al danno biologico, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass.
Civ., SS.UU. n. 557/2009; n. 8521/2007; n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe una ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli 13 TRIBUNALE di MESSINA interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., Sez. 1, n. 8766/2018; Cass. Civ., Sez. 3, n.
5503/2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di personalizzazione del danno biologico;
in merito ai presupposti della personalizzazione è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3,
n. 5984/2025).
Nel caso in esame l'attrice non ha né allegato, né provato, le conseguenze anomale ed eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti dal pregiudizio subìto e già considerate nel sistema tabellare, in ragione delle quali ha invocato la personalizzazione.
Né può essere riconosciuto, oltre al danno biologico, un autonomo danno esistenziale in quanto la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, ribadito il principio secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona 14 TRIBUNALE di MESSINA conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 901/2018).
Infine, quanto alle sofferenze ed ai patimenti asseritamente subiti, si osserva preliminarmente che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il danno morale soggettivo mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico dinamico-relazionale o, più in generale rispetto al danno esistenziale, in quanto “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 901/18).
Tuttavia sotto il profilo probatorio, esclusa la natura in re ipsa di tale voce di danno, considerata l'assoluta difficoltà o, addirittura, in alcuni casi, l'impossibilità del danneggiato di provarlo – laddove ad un patimento o ad una sofferenza interiore potrebbe non corrispondere una fenomenologia esterna suscettibile di senso-percezione – questo può essere dimostrato anche grazie alle presunzioni semplici, e cioè mediante l'allegazione di fatti noti dai quali, attraverso l'ausilio delle massime di esperienza, e cioè delle regole di
15 TRIBUNALE di MESSINA giudizio basate su leggi naturali, statistiche di scienza o di esperienza, è possibile risalire al fatto ignoto dell'effettiva sofferenza subita.
In tal senso è stato affermato che “La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 20661/24).
Inoltre, è stato anche riconosciuto che “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato
è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 6444/23).
Nel caso in esame, l'attrice ha lamentato che “…allo stato attuale la Sig. Pt_1 lamenta dolore continuo al polso destro ed alla mano destra con parestesie a carico della regione dorsale del II, III e IV dito…”, oltre a patimenti e sofferenze conseguenti all'intervento a cui è stata sottoposta e, dopo aver preliminarmente invocato, in ragione di tale sofferenza, la personalizzazione del danno biologico, con le note conclusive autorizzate 16 TRIBUNALE di MESSINA depositate in data 22 febbraio 2022 ha invocato il risarcimento di tale danno alternativamente a titolo di personalizzazione o di danno morale.
In merito alla onnicomprensività della domanda di risarcimento del danno è stato affermato che “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.
Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio,
a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 6-3, n. 15523/19).
In merito alla specificazione delle singole voci di danno finanche in sede di comparsa conclusionale, si è riconosciuto che “In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente
i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.(Nella specie, la S.C. ha escluso, ad opera della decisione impugnata, la violazione dell'art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).” (v. massima Cass. Civ., Sez.2, n. 23233/24).
Il C.T.U., dopo aver preliminarmente riferito che “…Dal punto di vista clinico prevale nettamente il sintomo dolore che è meccanico ma anche infiammatorio, accompagnato da formicolio alla mano. Dal punto di vista clinico l'attrice presenta modica dolenzia alla digito-pressione a livello del focolaio di frattura…”, ha poi accertato che
“…Per quanto si evince dalla documentazione sanitaria, dalla storia clinica e dalla visita medica, nella valutazione medico-legale dei postumi invalidanti è necessario formulare la seguente diagnosi: “Esiti dolorosi secondari a pregressa frattura scomposta epifisi distale 17 TRIBUNALE di MESSINA del radio destro trattata in modo incruento e sintesi percutanea con 2 fili di Kirschner del radio destro con limitazione dei movimenti articolari di flesso estensione del polso e instabilità dell'articolazione radio-carpica di circa un terzo complicata da lesione parziale del nervo radiale”…”.
In conclusione, ritenuto che per la tipologia di lesione subita, anche alla luce di quanto riferito dal C.T.U., possa presumersi che l'attrice abbia subìto e continuerà a subire una sofferenza, deve essere riconosciuta alla stessa a titolo di danno morale la somma di €
2.626,40, calcolata sull'importo di € 3.283,00, ridotto del 20% tenuto conto del concorso colposo dell'attrice nella verificazione della lesione.
Anche la predetta somma è stata liquidata mediante le Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, alla luce del principio secondo cui “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.”
(v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 15733/22).
Anche al danno morale, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU. n. 557/2009; n. 8521/2007; n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe una ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli 18 TRIBUNALE di MESSINA interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ. Sez. 1, n.8766/2018; Cass. Civ., Sez. 3, n.
5503/2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
L'attrice ha, infine, invocato il risarcimento del danno patrimoniale subito pari alle spese sostenute per le visite mediche e i viaggi effettuati per sottoporsi alle terapie, quantificato nell'importo complessivo di € 1.885,31; ha prodotto in giudizio documentazione da cui risultano spese sostenute per visite mediche, esami radiografici, terapie riabilitative e viaggi che, ad avviso del Tribunale, sono causalmente riconducibili all'evento per cui è causa nella minor somma di € 1.740,09,
Nulla, infatti, può essere riconosciuto a titolo di spese per medicinali, considerato che l'attrice non ha allegato dettagliatamente i farmaci acquistati in ragione della lesione subita e le relative spese sostenute, né la riconducibilità delle stesse alle relative prescrizioni, ma si
è limitata a produrre le copie degli scontrini dalle quali, tra l'altro, non si evincono i singoli farmaci acquistati, se non in due scontrini che, invece, vanno conteggiati.
Pertanto, tenuto conto del concorso di colpa, il convenuto deve essere CP_1
condannato a corrispondere in favore dell'attrice l'ulteriore somma di € 1.392,07, pari alla somma di € 1.740,09, ridotta del 20%.
Al danno come sopra determinato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU. n.
557/2009; n. 8521/2007; n. 1712/1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
CONDANNA ALLE SPESE.
Visto l'accoglimento della domanda in misura ridotta in ragione del concorso di colpa, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura del 20% e poste per la parte residua a carico del e liquidate in favore di Controparte_2 19 TRIBUNALE di MESSINA
tenuto conto del valore e della complessità della controversia, in Parte_1
complessivi € 6.625,22 di cui € 465,22 per spese vive ed € 6.160,00 per compensi di avvocato, di cui € 1.440,0 per la fase di studio, € 960,00 per la fase introduttiva, € 1.440,00 per la fase istruttoria, € 2.320,00 per la fase decisionale, già ridotta del 20% per il concorso di colpa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti nei rapporti esterni a carico delle parti in solido e nei rapporti interni per il 20% a carico di Pt_1
e per il restante 80% a carico del e ne va disposta
[...] Controparte_2
la rifusione in favore della parte che li abbia anticipati in misura maggiore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
1) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del nei limiti esposti in Parte_1 Controparte_2
parte motiva;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che della lesione fisica subita dall'attrice sono responsabili sia il sia la stessa attrice nella misura Controparte_2
indicata in parte motiva;
3) conseguentemente, condanna il al risarcimento Controparte_2
in favore di che liquida nella somma complessiva di € di cui € 19.130,60 Parte_1
a titolo di danno biologico, € 2.626,40, a titolo di danno di danno morale e € 1.392,07, a titolo di danno patrimoniale, già ridotte in ragione del concorso di colpa come precisato, oltre interessi e rivalutazione da calcolare secondo i criteri indicati in parte motiva;
4) compensa le spese del giudizio nella misura del 20% e condanna il CP_2 [...]
alla rifusione delle restanti spese del giudizio in favore di CP_2 CP_2 Pt_1 che liquida in complessivi € 6.625,22 di cui € 465,22 per spese vive ed € 6.160,00 per
[...]
compensi di avvocato, di cui € 1.440,0 per la fase di studio, € 960,00 per la fase
20 TRIBUNALE di MESSINA introduttiva, € 1.440,00 per la fase istruttoria, € 2.320,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, nei rapporti esterni a carico delle parti in solido e nei rapporti interni per il 20% a carico di e per il restante 80% a carico del e ne Parte_1 Controparte_2 dispone la rifusione in favore della parte che li abbia anticipati in misura maggiore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 03.12.2025.
Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
21
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 03 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5623/17 R.G..
È comparsa, per l'attrice, l'avv. Cetty DI BELLA per delega dell'avv. Carmelo
AR la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Eccepisce l'illegittimità delle note conclusive depositate dal nuovo procuratore del convenuto in quanto non autorizzate e depositate successivamente alle note CP_1
conclusive di parte attrice.
In diritto, contesta quanto affermato in dette note relativamente all'applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni rispetto all'applicazione delle Tabelle di Milano in quanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 32737/23, vige il divieto di analogia in quanto il codice delle Assicurazione costituisce legge speciale.
È comparso, per il convenuto, l'avv. Salvatore ALBANESE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Contesta quanto verbalizzato da controparte, si riporta al contenuto delle note difensive, evidenzia la non attendibilità delle prove testimoniali per le motivazioni in atti e si riporta al conteggio effettuato sulla base delle indicazioni del C.T.U..
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
1 TRIBUNALE di MESSINA esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5623 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2017
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Nizza di Sicilia (ME), V.le Regione Siciliana, n. 44, presso lo studio dell'avv. Carmelo
AR dal quale è rappresentata e difesa ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_2
con sede in Nizza di Sicilia (ME), Via Umberto I, n. 376, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Messina, Viale della Libertà, n. 41, presso lo Studio Legale WRZY, recapito professionale dell'avv. Salvatore ALBANESE dal quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO avente per OGGETTO: domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5 ottobre 2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di ottenere il Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa di una caduta asseritamente imputabile al convenuto. CP_1
3 TRIBUNALE di MESSINA Ha esposto che, in data 7 agosto 2015, alle ore 21:30 circa, mentre attraversava il lungomare di Nizza di Sicilia in direzione mare-monte, a causa del manto stradale dissestato per precedenti lavori eseguiti, non visibile in quanto non segnalato e coperto da un furgone parcheggiato in prossimità dello stesso, cadeva rovinosamente a terra subendo gravi lesioni personali;
trasportata al pronto soccorso del “Policlinico Universitario G. Martino” di
Messina, le veniva diagnosticata “Frattura estremità distale radio destro. Contusione ginocchio sinistro. Lieve contusione sternale”.
Ritenuta sussistente una responsabilità dell'ente proprietario della strada per omessa manutenzione e custodia della stessa, ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento della somma complessiva di € 38.877,00 a titolo di danno biologico, danno esistenziale e danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 15 gennaio 2018, si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito l'insussistenza di alcun Controparte_2
nesso di causalità tra la caduta e la strada, che la caduta era avvenuta perché l'attrice non aveva impiegato la dovuta diligenza nell'utilizzare la sede riservata al transito pedonale – e, quindi, per colpa della stessa – e che non vi era stata alcuna violazione del dovere di diligenza nella manutenzione e conservazione della sede pedonale;
ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di carenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla negoziazione assistita, si rileva che l'attrice ha depositato la copia della pec inviata all'ente convenuto contenente l'invito alla negoziazione;
invito che l'ente ha ricevuto in data 27.07.2016.
Nel merito, la domanda di risarcimento del danno è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti esposti.
Ai fini di una corretta qualificazione giuridica della responsabilità asseritamene sussistente in capo al convenuto risulta opportuno, preliminarmente, rilevare che, CP_1 secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità fondato sul rapporto di custodia e disciplinato dall'art. 2051 c.c. può essere esteso anche alle pubbliche amministrazioni rispetto ai beni pubblici – e, conseguentemente, anche agli enti proprietari o gestori del demanio stradale – 4 TRIBUNALE di MESSINA in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il rapporto di custodia sia oggettivamente possibile.
Pertanto, la responsabilità degli enti proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade per i danni conseguenti alla circolazione cagionati dalla struttura, dalla conformazione o dall'alterazione delle stesse, è astrattamente riconducibile alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale disposizione disciplina una speciale forma di responsabilità extracontrattuale, e cioè quella che sorge per i danni derivanti da cose in custodia la quale, secondo un maggioritario e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, presenta natura oggettiva.
Presupposti indefettibili per l'insorgenza della responsabilità in questione sono, quindi, la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno evento e la cosa da cui esso scaturisce e che la stessa sia oggetto di un rapporto di custodia, da intendersi come un rapporto di fatto tra un soggetto ed una cosa, idoneo ad attribuire al titolare il potere di controllo sulla cosa, di eliminazione delle situazioni di pericolo ad essa legate o connaturate,
e il potere di esclusione di terzi dal contatto con la stessa;
la qualità di custode, quindi, è una qualità fattuale, e non anche giuridica, in quanto coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa, fonte di danno, un potere di fatto.
Proprio in ragione della ritenuta natura oggettiva, questa forma di responsabilità risulta imputabile al custode del bene indipendentemente dal comportamento colpevole dello stesso, consistente nell'omessa o carente vigilanza, controllo e manutenzione della cosa dannosa e, conseguentemente, oggetto di accertamento non deve essere la colpa del custode nella causazione del danno per inosservanza degli obblighi predetti ma, piuttosto, la sussistenza di una cosa, il rapporto di custodia con la stessa ed il nesso di causalità tra la medesima e l'evento dannoso.
Risulta, quindi, fondamentale, per il danneggiato che invoca tale forma di responsabilità, provare il suddetto nesso di causalità; in tal senso è stato, infatti, affermato che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa 5 TRIBUNALE di MESSINA tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 12760/2024); e che “In materia di responsabilità ex art. 2051
c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima).” (v. massima Cass. Civ.
Sez. 3, n. 18518/2024).
Con particolare riguardo, poi, alle ipotesi in cui la cosa fonte di pregiudizio sia una strada, è stato recentemente ribadito che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 8450/2025).
Se, quindi, il danneggiato fornisce la prova dall'esistenza di una cosa e del suo ruolo nella sequenza causale, cioè della sua partecipazione alla produzione materiale dell'evento dannoso, il danneggiante potrà liberarsi dalla relativa responsabilità dimostrando la riconducibilità causale dell'evento dannoso al caso fortuito, da intendersi quale evento, naturale o umano, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno.
Con riferimento, poi, alla prova liberatoria del custode delle strade, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi 6 TRIBUNALE di MESSINA dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 11096/2020).
Da ultimo, ha ribadito che “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima.”(v. massima Cass. Civ. Sez. 3,
n. 33128/24).
Come anticipato, anche la condotta del danneggiato può assumere una incidenza causale nella verificazione dell'evento dannoso;
in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul
7 TRIBUNALE di MESSINA presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime).” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 14228/2023).
Inoltre, “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n.
2376/2024).
Infine, sotto il profilo della prova della pericolosità o meno della cosa, è stato precisato che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” (v. massima Cass. Civ.
Sez. 3, n. 12663/2024).
La prova della pericolosità della cosa, quindi, potrà rilevare non sul piano del nesso di causalità ma sul differente piano dell'evenienza del comportamento colposo del danneggiato in quanto, laddove dovesse emergere una ridotta pericolosità, questa potrebbe essere indizio della prevedibilità ed evitabilità del danno da parte dal danneggiato e, quindi, di una sua condotta colposa eventualmente concorrente se non, addirittura, eziologicamente esclusiva nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò affermato, nel caso in esame l'attrice ha dichiarato di essere caduta a causa del manto stradale dissestato.
Il teste amico del marito dell'attrice, dopo aver riferito di aver Testimone_1
“…assistito al sinistro oggetto di causa avvenuto nell'agosto di circa quattro anni fa verso 8 TRIBUNALE di MESSINA le 21.00… Io mi trovavo seduto sul muretto del Lungomare di Nizza di Sicilia e stavo assistendo ad uno spettacolo che si svolgeva nella “Piazzetta Azzurra” … Io ero rivolto verso la strada. Ad un certo punto ho visto la sig.ra che attraversava la Parte_1
strada dal lato mare verso il marciapiede lato monte…”, ha poi dichiarato che “…Appena la sig.ra ha messo il piede sotto il marciapiede è caduta. Mi sono avvicinato per Pt_1 prestare soccorso e ho visto che nel punto in cui la sig.ra è caduta il manto stradale era tutto dissestato… Chiarisco che la sig.ra non è caduta appena scesa dal marciapiede ma dopo aver percorso qualche metro in prossimità del punto raffigurato nella prima foto allegata al fascicolo attoreo che mi viene esibita e, precisamente, nella parte sulla sinistra con direzione monte, sulla semi careggiata lato mare…”.
Anche la teste suocera dell'attrice, dopo aver riferito di aver Testimone_2 assistito “…al sinistro oggetto di causa avvenuto nell'agosto del 2015 verso le 21.00-
21.30… Io la sera del sinistro mi trovavo seduta su una panchina ubicata sul marciapiede lato monte in prossimità della “Piazzetta azzurra” di Nizza di Sicilia vicino al locale denominato “Sabrina” dove c'era in corso uno spettacolo…”, ha poi dichiarato che “…Ad un certo punto ho visto mia nuora, che si trovava sul marciapiede lato mare, che stava attraversando la strada per venire da me… All'improvviso ho visto mia nuora cadere sulla semicarreggiata lato mare dopo essere passata tra un furgone e un'automobile parcheggiati in prossimità del suddetto marciapiede lato mare… Ho subito urlato, mi sono alzata e ho visto che nel punto in cui mia nuora è caduta la strada era dissestata…
Riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo attoreo il punto in cui mia nuora è caduta…”.
Entrambi i testimoni – le cui dichiarazioni in merito alla dinamica della caduta risultano tra loro coerenti – hanno riferito che nel punto della strada in cui la caduta è avvenuta il manto stradale era dissestato ed irregolare;
deve, pertanto, ritenersi provato il collegamento causale tra la caduta e la condizione di dissesto del manto stradale e, quindi, pienamente assolto dall'attrice il proprio onere probatorio avente ad oggetto esclusivamente l'esistenza del suddetto nesso eziologico.
Il convenuto ha, tuttavia, eccepito che l'attrice non avrebbe impiegato la CP_1
diligenza dovuta nell'utilizzare la sede stradale. 9 TRIBUNALE di MESSINA Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche
d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 6-3, n. 20619/14).
In merito alla condizione di visibilità della strada nel punto nel quale si è verificata la caduta – circostanza, quest'ultima, che assume rilievo proprio ai fini del giudizio di prevedibilità della situazione di pericolo ed evitabilità del danno e, conseguentemente, della valutazione della diligenza e prudenza richiesta alla danneggiata – il teste
[...]
ha riferito che “…Ricordo che la strada, la sera del sinistro, era poco illuminata Tes_1
e in prossimità del marciapiede da cui ha iniziato ad attraversare la sig.ra erano Pt_1
parcheggiati un furgone e un automobile che proiettavano ombra sulla carreggiata nel punto dissestato in cui è caduta l'attrice… Al momento del sinistro non vi era alcuna segnalazione della presenza del dissesto riprodotto nelle fotografie esibitemi… La sig.ra
scendendo dal marciapiede è passata tra l'auto e il furgone parcheggiati di cui ho Pt_1 sopra riferito… Nel punto in cui la sig.ra attraversava la strada non vi erano le Pt_1
strisce pedonali… La sera del sinistro non pioveva…”.
La teste ha ricordato che “…Il furgone- camion di cui ho sopra Testimone_2
riferito proiettava ombra nel punto in cui mia nuora è caduta e il dissesto non era chiaramente visibile in quanto era del colore della carreggiata e non era segnalato… Nel punto in cui mia nuora ha attraversato la strada non c'erano le strisce pedonali e non pioveva…”.
Il teste all'epoca dei fatti Sindaco del convenuto Testimone_3 CP_1
ed il teste Ispettore Capo della Polizia Municipale del Comune hanno Testimone_4 entrambi dichiarato di non aver assistito al verificarsi del sinistro per cui è causa e di averlo appreso soltanto in seguito, quando l'attrice era seduta sulla panchina situata sul 10 TRIBUNALE di MESSINA marciapiede lato monte del lungomare, grazie a quanto riferito dai presenti;
entrambi, tuttavia, hanno dichiarato che sui luoghi – rectius sul luogo nel quale i presenti hanno loro riferito che si era verificata la caduta – era presente l'illuminazione pubblica.
Alla luce di quanto riferito dai testimoni può ritenersi accertato che al momento del sinistro non piovesse e che, pur essendo sera, vi fosse la normale illuminazione pubblica;
è risultato dimostrato, inoltre, che nel punto in cui è avvenuta la caduta lo stato di dissesto del manto stradale non era stato appositamente segnalato e non era visibile in quanto era coperto dal cono d'ombra creato dai veicoli parcheggiati al margine della strada.
È emerso, d'altra parte, che l'attrice non ha attraversato sulle strisce pedonali ma lo ha fatto in un punto in cui vi erano due veicoli parcheggiati e la visibilità della sede stradale risultava alquanto limitata.
Certamente la presenza dei veicoli parcheggiati al margine della strada non costituisce essa stessa una circostanza imprevedibile ed eccezionale, idonea, in quanto tale,
a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e ad escludere la responsabilità dell'ente custode della strada;
ciò in ragione del fatto che è oggettivamente prevedibile che i veicoli possano essere parcheggiati ai margini della carreggiata e che, in prossimità degli stessi, la visibilità del manto stradale possa essere ulteriormente ridotta, rendendo così eventuali dissesti ivi presenti maggiormente pericolosi laddove non adeguatamente segnalati.
Tuttavia, se è vero che, pur impiegando la massima attenzione nell'attraversamento della strada nel punto in cui è avvenuta la caduta, vista la presenza dei veicoli parcheggiati, la danneggiata non avrebbe potuto accorgersi della sconnessione così da evitare di inciamparvi, è altrettanto vero che, laddove la danneggiata avesse adottato una maggiore cautela e prudenza, preso atto della presenza dei veicoli parcheggiati e, quindi, della assenza di visibilità della sede stradale, avrebbe potuto scegliere un punto diverso di attraversamento della strada, tenuto anche conto del fatto che, avendo scelto di attraversare al di fuori delle strisce pedonali, il livello di attenzione rivolta alla sede stradale sarebbe stata necessariamente minore, vista la necessità di prestare attenzione anche alle macchine che vi transitavano.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che la condotta della danneggiata abbia certamente concorso nella causazione dell'evento dannoso ma non può ritenersi che 11 TRIBUNALE di MESSINA l'efficienza causale sia stata tale da costituire l'unica causa del sinistro e da escludere, quindi, la responsabilità del convenuto quale custode della strada. CP_1
In conclusione, ritiene il Tribunale che il manto stradale dissestato e la condotta colposa della danneggiata costituiscano entrambi antecedenti causali dell'evento dannoso i quali hanno concorso, in misura diversa, alla verificazione del fatto.
In applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiamato dall'art. 2056 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale, in ragione dell'accertato concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso il Controparte_2
deve essere ritenuto parzialmente responsabile e deve, pertanto, essere condannato a corrispondere all'attrice il risarcimento dei danni allegati e provati, previa riduzione nella misura del 20% che va detratto quale percentuale del danno ascrivibile a mancanza di attenzione e prudenza dell'attrice.
Sotto il profilo della quantificazione dei danni-conseguenza, l'attrice ha lamentato di avere subìto un danno biologico ed esistenziale;
ha, poi, invocato la personalizzazione del danno tenuto conto del numero di giorni di inabilità assoluta, del ricovero e dell'intervento a cui è stata sottoposta, oltre che delle sofferenze e patimenti subiti.
Sotto il profilo del danno biologico, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della lesione permanente dell'integrità fisica dell'attrice e della sua riconducibilità alla caduta accertata è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il C.T.U., dopo aver dichiarato che “…Per quanto si evince dalla documentazione sanitaria, dalla storia clinica e dalla visita medica, nella valutazione medico-legale dei postumi invalidanti è necessario formulare la seguente diagnosi: “Esiti dolorosi secondari
a pregressa frattura scomposta epifisi distale del radio destro trattata in modo incruento e sintesi percutanea con 2 fili di Kirschner del radio destro con limitazione dei movimenti articolari di flesso estensione del polso e instabilità dell'articolazione radio-carpica di circa un terzo complicata da lesione parziale del nervo radiale””…”, sotto il profilo della riconducibilità causale della lesione riscontrata alla caduta per cui è causa ha rilevato che
“…secondo quanto valutabile dagli atti, considerata la natura dell'evento traumatico e le lesioni conseguenti, si può affermare che la causa dei postumi riportati dalla Ricorrente è da attribuire all'incidente del 7.08.2015…”. 12 TRIBUNALE di MESSINA Il C.T.U. ha, poi, accertato il periodo di invalidità temporanea totale e parziale, riferendo che “…a mio avviso, è da considerare una inabilità temporanea assoluta per una durata di giorni trenta (30), cui ha fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 75 % per una durata di giorni quindici (15), una inabilità temporanea parziale al 50 % per una durata di giorni sessanta (60), e una inabilità temporanea parziale al 25 % per una durata di giorni novanta (90)….”; ha quantificato l'invalidità permanente, riferendo che
“…la natura e l'entità degli esiti conseguenti all'evento traumatico hanno determinato a carico della Ricorrente postumi permanenti, quale espressione del danno biologico, valutabili nella misura dell'8 % (otto %)…”.
Pertanto, tenuto conto delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – costituenti, nella versione vigente al momento della stima, parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 8508/2020; Cass. Civ., Sez. 3, n. n. 8352/2025) – dovrebbe essere riconosciuto a vista l'età di 56 anni alla data dell'evento dannoso, Parte_1
a titolo di invalidità temporanea la somma di € 10.781,25 e a titolo di invalidità permanente, tenuto conto del punto percentuale di invalidità riconosciutole dal C.T.U., la somma di €
13.132,00, per un totale di € 23.913,25.
Tuttavia, ritenuto il concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento dannoso, la somma complessivamente dovuta deve essere ridotta del 20%, così ottenendo la somma di € 19.130,60.
Al danno biologico, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass.
Civ., SS.UU. n. 557/2009; n. 8521/2007; n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe una ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli 13 TRIBUNALE di MESSINA interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., Sez. 1, n. 8766/2018; Cass. Civ., Sez. 3, n.
5503/2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di personalizzazione del danno biologico;
in merito ai presupposti della personalizzazione è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3,
n. 5984/2025).
Nel caso in esame l'attrice non ha né allegato, né provato, le conseguenze anomale ed eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti dal pregiudizio subìto e già considerate nel sistema tabellare, in ragione delle quali ha invocato la personalizzazione.
Né può essere riconosciuto, oltre al danno biologico, un autonomo danno esistenziale in quanto la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, ribadito il principio secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona 14 TRIBUNALE di MESSINA conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 901/2018).
Infine, quanto alle sofferenze ed ai patimenti asseritamente subiti, si osserva preliminarmente che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il danno morale soggettivo mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico dinamico-relazionale o, più in generale rispetto al danno esistenziale, in quanto “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 901/18).
Tuttavia sotto il profilo probatorio, esclusa la natura in re ipsa di tale voce di danno, considerata l'assoluta difficoltà o, addirittura, in alcuni casi, l'impossibilità del danneggiato di provarlo – laddove ad un patimento o ad una sofferenza interiore potrebbe non corrispondere una fenomenologia esterna suscettibile di senso-percezione – questo può essere dimostrato anche grazie alle presunzioni semplici, e cioè mediante l'allegazione di fatti noti dai quali, attraverso l'ausilio delle massime di esperienza, e cioè delle regole di
15 TRIBUNALE di MESSINA giudizio basate su leggi naturali, statistiche di scienza o di esperienza, è possibile risalire al fatto ignoto dell'effettiva sofferenza subita.
In tal senso è stato affermato che “La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 20661/24).
Inoltre, è stato anche riconosciuto che “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato
è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 6444/23).
Nel caso in esame, l'attrice ha lamentato che “…allo stato attuale la Sig. Pt_1 lamenta dolore continuo al polso destro ed alla mano destra con parestesie a carico della regione dorsale del II, III e IV dito…”, oltre a patimenti e sofferenze conseguenti all'intervento a cui è stata sottoposta e, dopo aver preliminarmente invocato, in ragione di tale sofferenza, la personalizzazione del danno biologico, con le note conclusive autorizzate 16 TRIBUNALE di MESSINA depositate in data 22 febbraio 2022 ha invocato il risarcimento di tale danno alternativamente a titolo di personalizzazione o di danno morale.
In merito alla onnicomprensività della domanda di risarcimento del danno è stato affermato che “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.
Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio,
a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 6-3, n. 15523/19).
In merito alla specificazione delle singole voci di danno finanche in sede di comparsa conclusionale, si è riconosciuto che “In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente
i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.(Nella specie, la S.C. ha escluso, ad opera della decisione impugnata, la violazione dell'art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).” (v. massima Cass. Civ., Sez.2, n. 23233/24).
Il C.T.U., dopo aver preliminarmente riferito che “…Dal punto di vista clinico prevale nettamente il sintomo dolore che è meccanico ma anche infiammatorio, accompagnato da formicolio alla mano. Dal punto di vista clinico l'attrice presenta modica dolenzia alla digito-pressione a livello del focolaio di frattura…”, ha poi accertato che
“…Per quanto si evince dalla documentazione sanitaria, dalla storia clinica e dalla visita medica, nella valutazione medico-legale dei postumi invalidanti è necessario formulare la seguente diagnosi: “Esiti dolorosi secondari a pregressa frattura scomposta epifisi distale 17 TRIBUNALE di MESSINA del radio destro trattata in modo incruento e sintesi percutanea con 2 fili di Kirschner del radio destro con limitazione dei movimenti articolari di flesso estensione del polso e instabilità dell'articolazione radio-carpica di circa un terzo complicata da lesione parziale del nervo radiale”…”.
In conclusione, ritenuto che per la tipologia di lesione subita, anche alla luce di quanto riferito dal C.T.U., possa presumersi che l'attrice abbia subìto e continuerà a subire una sofferenza, deve essere riconosciuta alla stessa a titolo di danno morale la somma di €
2.626,40, calcolata sull'importo di € 3.283,00, ridotto del 20% tenuto conto del concorso colposo dell'attrice nella verificazione della lesione.
Anche la predetta somma è stata liquidata mediante le Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, alla luce del principio secondo cui “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.”
(v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 15733/22).
Anche al danno morale, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU. n. 557/2009; n. 8521/2007; n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe una ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli 18 TRIBUNALE di MESSINA interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ. Sez. 1, n.8766/2018; Cass. Civ., Sez. 3, n.
5503/2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
L'attrice ha, infine, invocato il risarcimento del danno patrimoniale subito pari alle spese sostenute per le visite mediche e i viaggi effettuati per sottoporsi alle terapie, quantificato nell'importo complessivo di € 1.885,31; ha prodotto in giudizio documentazione da cui risultano spese sostenute per visite mediche, esami radiografici, terapie riabilitative e viaggi che, ad avviso del Tribunale, sono causalmente riconducibili all'evento per cui è causa nella minor somma di € 1.740,09,
Nulla, infatti, può essere riconosciuto a titolo di spese per medicinali, considerato che l'attrice non ha allegato dettagliatamente i farmaci acquistati in ragione della lesione subita e le relative spese sostenute, né la riconducibilità delle stesse alle relative prescrizioni, ma si
è limitata a produrre le copie degli scontrini dalle quali, tra l'altro, non si evincono i singoli farmaci acquistati, se non in due scontrini che, invece, vanno conteggiati.
Pertanto, tenuto conto del concorso di colpa, il convenuto deve essere CP_1
condannato a corrispondere in favore dell'attrice l'ulteriore somma di € 1.392,07, pari alla somma di € 1.740,09, ridotta del 20%.
Al danno come sopra determinato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU. n.
557/2009; n. 8521/2007; n. 1712/1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
CONDANNA ALLE SPESE.
Visto l'accoglimento della domanda in misura ridotta in ragione del concorso di colpa, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura del 20% e poste per la parte residua a carico del e liquidate in favore di Controparte_2 19 TRIBUNALE di MESSINA
tenuto conto del valore e della complessità della controversia, in Parte_1
complessivi € 6.625,22 di cui € 465,22 per spese vive ed € 6.160,00 per compensi di avvocato, di cui € 1.440,0 per la fase di studio, € 960,00 per la fase introduttiva, € 1.440,00 per la fase istruttoria, € 2.320,00 per la fase decisionale, già ridotta del 20% per il concorso di colpa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti nei rapporti esterni a carico delle parti in solido e nei rapporti interni per il 20% a carico di Pt_1
e per il restante 80% a carico del e ne va disposta
[...] Controparte_2
la rifusione in favore della parte che li abbia anticipati in misura maggiore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
1) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del nei limiti esposti in Parte_1 Controparte_2
parte motiva;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che della lesione fisica subita dall'attrice sono responsabili sia il sia la stessa attrice nella misura Controparte_2
indicata in parte motiva;
3) conseguentemente, condanna il al risarcimento Controparte_2
in favore di che liquida nella somma complessiva di € di cui € 19.130,60 Parte_1
a titolo di danno biologico, € 2.626,40, a titolo di danno di danno morale e € 1.392,07, a titolo di danno patrimoniale, già ridotte in ragione del concorso di colpa come precisato, oltre interessi e rivalutazione da calcolare secondo i criteri indicati in parte motiva;
4) compensa le spese del giudizio nella misura del 20% e condanna il CP_2 [...]
alla rifusione delle restanti spese del giudizio in favore di CP_2 CP_2 Pt_1 che liquida in complessivi € 6.625,22 di cui € 465,22 per spese vive ed € 6.160,00 per
[...]
compensi di avvocato, di cui € 1.440,0 per la fase di studio, € 960,00 per la fase
20 TRIBUNALE di MESSINA introduttiva, € 1.440,00 per la fase istruttoria, € 2.320,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, nei rapporti esterni a carico delle parti in solido e nei rapporti interni per il 20% a carico di e per il restante 80% a carico del e ne Parte_1 Controparte_2 dispone la rifusione in favore della parte che li abbia anticipati in misura maggiore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 03.12.2025.
Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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