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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/11/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 632/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Angelo Zamagni;
reclamante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giorgio Benedetti;
Curatela della liquidazione giudiziale (c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
contumace; reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “accogliere il presente reclamo e per l'effetto annullare e/o revocare la sentenza n.
33/2025 emessa dal Tribunale di Macerata in data 17.06.2025, pubblicata il 17.06.2025, cron.
n. 1146/2025, rep. n. 37/2025 del 17.06.2025 di apertura della liquidazione giudiziale a carico
1 della società reclamante. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in favore della ; Parte_1
reclamata costituita: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il reclamo e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 33/2025 del 17.06.2025 del Tribunale di
Macerata che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di il Tribunale di Macerata ha dichiarato il l'apertura Controparte_1
della liquidazione giudiziale di ed assunto le consequenziali determinazioni. Parte_1
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato a due motivi, di seguito esaminati.
Si è costituita che, nel contestare le ragioni di gravame, oltre a spendere Controparte_1
argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, ha evidenziato di essere stata ammessa allo stato passivo della procedura concorsuale.
Con atto depositato in data 6.11.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso della infondatezza del reclamo.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza reclamata nella parte in cui non ha ravvisato alcun profilo preclusivo all'accoglimento del ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
[...]
nella circostanza della previsione, nel contratto stipulato tra la società debitrice e la Pt_1
ricorrente in data 15.12.2018 (che si eleva a fonte negoziale del credito su cui Controparte_1
poggia la legittimazione di quest'ultima) di una clausola di mediazione obbligatoria.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal Tribunale di Macerata, l'ambito precettivo di tale clausola è
limitato (e non potrebbe essere diversamente) ai giudizi aventi ad oggetto i diritti disponibili nascenti dal contratto;
diversamente, il giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale è incentrato sull'accertamento del presupposto dell'insolvenza irreversibile, ossia una vicenda patologica che intercetta interessi ultra individuali che si sottraggono alla disponibilità delle parti,
2 e che non attiene all'esecuzione del contratto contenente la clausola di mediazione, contratto che viene in rilievo solo in via incidentale quale fonte del credito vantato da Controparte_3
[..
. Con il secondo motivo, la difesa reclamante lamenta che il Tribunale di Macerata ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di pur in carenza del previo accertamento Parte_1
giudiziale del credito litigioso vantato dalla ricorrente Controparte_1
Il motivo è infondato.
Al riguardo è sufficiente osservare che, nelle more, è sopraggiunto l'accertamento giudiziale del credito.
La difesa reclamata, infatti, ha prodotto copia dello stato passivo della procedura concorsuale,
nonché copia del correlato decreto di esecutività del giudice delegato, dai quali emerge che
[...]
è stata ammessa al passivo per il credito di euro 80.890,84 in chirografo, la cui fonte CP_1
negoziale, come emerge dall'esame della domanda di insinuazione (pure prodotta) e come sostanzialmente ammesso anche dalla difesa reclamante, è anteriore al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (tanto si precisa qualora si volesse aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i presupposti per la proposizione e l'accoglimento devono essersi verificati entro il termine della pronuncia della sentenza di primo grado e non al momento della decisione ultima, momento che può essere anche successivo qualora, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado sia stata impugnata).
non ha provato, ed invero, tampoco allegato che vi sia stata opposizione in parte Parte_1
qua allo stato passivo e che tale opposizione sia stata accolta.
Peraltro, come correttamente osservato dal Tribunale di Macerata, il credito vantato da
[...]
è inserito, tra i debiti, nello stato patrimoniale del bilancio di CP_1 Parte_1
dell'esercizio 2021, circostanza nemmeno contestata dalla società debitrice, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 2709 c.c.
III. L'infondatezza di entrambi i motivi conduce al rigetto del reclamo ed all'integrale conferma della sentenza impugnata, immune da ragioni di gravame in ordine all'avvenuta integrazione delle soglie dimensionali ed in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza.
3 IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e Controparte_1
decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi al valore medio per la fasi studio ed introduttiva ed a quello minimo per la fase decisionale, destinata ad esaurirsi nell'esame della presente sentenza.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Non si ravvisa invece la mala fede del legale rappresentate della società reclamante né la mala fede di quest'ultima, ciò che solleva dall'assunzione delle determinazioni decisionali di cui all'ultimo comma dell'art. 51 CCII.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado, che si liquidando in euro 5.211,00 per compenso oltre
[...]
rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 632/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Angelo Zamagni;
reclamante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giorgio Benedetti;
Curatela della liquidazione giudiziale (c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
contumace; reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “accogliere il presente reclamo e per l'effetto annullare e/o revocare la sentenza n.
33/2025 emessa dal Tribunale di Macerata in data 17.06.2025, pubblicata il 17.06.2025, cron.
n. 1146/2025, rep. n. 37/2025 del 17.06.2025 di apertura della liquidazione giudiziale a carico
1 della società reclamante. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in favore della ; Parte_1
reclamata costituita: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il reclamo e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 33/2025 del 17.06.2025 del Tribunale di
Macerata che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di il Tribunale di Macerata ha dichiarato il l'apertura Controparte_1
della liquidazione giudiziale di ed assunto le consequenziali determinazioni. Parte_1
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato a due motivi, di seguito esaminati.
Si è costituita che, nel contestare le ragioni di gravame, oltre a spendere Controparte_1
argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, ha evidenziato di essere stata ammessa allo stato passivo della procedura concorsuale.
Con atto depositato in data 6.11.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso della infondatezza del reclamo.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza reclamata nella parte in cui non ha ravvisato alcun profilo preclusivo all'accoglimento del ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
[...]
nella circostanza della previsione, nel contratto stipulato tra la società debitrice e la Pt_1
ricorrente in data 15.12.2018 (che si eleva a fonte negoziale del credito su cui Controparte_1
poggia la legittimazione di quest'ultima) di una clausola di mediazione obbligatoria.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal Tribunale di Macerata, l'ambito precettivo di tale clausola è
limitato (e non potrebbe essere diversamente) ai giudizi aventi ad oggetto i diritti disponibili nascenti dal contratto;
diversamente, il giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale è incentrato sull'accertamento del presupposto dell'insolvenza irreversibile, ossia una vicenda patologica che intercetta interessi ultra individuali che si sottraggono alla disponibilità delle parti,
2 e che non attiene all'esecuzione del contratto contenente la clausola di mediazione, contratto che viene in rilievo solo in via incidentale quale fonte del credito vantato da Controparte_3
[..
. Con il secondo motivo, la difesa reclamante lamenta che il Tribunale di Macerata ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di pur in carenza del previo accertamento Parte_1
giudiziale del credito litigioso vantato dalla ricorrente Controparte_1
Il motivo è infondato.
Al riguardo è sufficiente osservare che, nelle more, è sopraggiunto l'accertamento giudiziale del credito.
La difesa reclamata, infatti, ha prodotto copia dello stato passivo della procedura concorsuale,
nonché copia del correlato decreto di esecutività del giudice delegato, dai quali emerge che
[...]
è stata ammessa al passivo per il credito di euro 80.890,84 in chirografo, la cui fonte CP_1
negoziale, come emerge dall'esame della domanda di insinuazione (pure prodotta) e come sostanzialmente ammesso anche dalla difesa reclamante, è anteriore al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (tanto si precisa qualora si volesse aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i presupposti per la proposizione e l'accoglimento devono essersi verificati entro il termine della pronuncia della sentenza di primo grado e non al momento della decisione ultima, momento che può essere anche successivo qualora, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado sia stata impugnata).
non ha provato, ed invero, tampoco allegato che vi sia stata opposizione in parte Parte_1
qua allo stato passivo e che tale opposizione sia stata accolta.
Peraltro, come correttamente osservato dal Tribunale di Macerata, il credito vantato da
[...]
è inserito, tra i debiti, nello stato patrimoniale del bilancio di CP_1 Parte_1
dell'esercizio 2021, circostanza nemmeno contestata dalla società debitrice, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 2709 c.c.
III. L'infondatezza di entrambi i motivi conduce al rigetto del reclamo ed all'integrale conferma della sentenza impugnata, immune da ragioni di gravame in ordine all'avvenuta integrazione delle soglie dimensionali ed in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza.
3 IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e Controparte_1
decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi al valore medio per la fasi studio ed introduttiva ed a quello minimo per la fase decisionale, destinata ad esaurirsi nell'esame della presente sentenza.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Non si ravvisa invece la mala fede del legale rappresentate della società reclamante né la mala fede di quest'ultima, ciò che solleva dall'assunzione delle determinazioni decisionali di cui all'ultimo comma dell'art. 51 CCII.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado, che si liquidando in euro 5.211,00 per compenso oltre
[...]
rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
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