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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1024/2023
Le parti hanno depositato note scritte per l'udienza cartolare del 24.11.2025.
All'udienza odierna, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2023 promossa da:
con sede legale in Troina, via Generale C.A. Dalla Chiesa, 25 e sede Parte_1 operativa in Giarre, Strada Provinciale IV/I, n. 82, P.IVA persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dagli Avvocati Walter
TI DA TT (c.f. ) e LI TT TT (c.f. C.F._1
) del Foro di Catania, presso il cui studio in Mascali (CT), viale Immacolata n. C.F._2
43
ATTORE
Contro
AVV. , C.F. nata ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
25.01.1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Artimagnella,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2023 del 07/08/2023 tramite il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.369,45 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda all'effettivo pagamento e oltre le spese del procedimento.
All'uopo, esponeva che sussisteva incertezza del credito ingiunto, posto che la fattura di per sé non poteva essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non forniva alcuna pagina 2 di 3 prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fondava, né ovviamente del corrispettivo pattuito potendo rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata;
tanto premesso, chiedeva di accertare la nullità del decreto ingiuntivo n. 229/2023 del 07/08/2023 RG n. 727/2023, per incertezza del credito ivi indicato e correlata non debenza delle somme ingiunte a carico della . Parte_1
Si costituiva l'avv. la qual resisteva evidenziando che aveva prestato attività Controparte_1 giudiziale e stragiudiziale in favore della società, ma quest'ultima non aveva ottemperato al pagamento per l'assistenza professionale nei giudizi meglio specificati nella memoria difensiva;
che aveva presentato presso il COA di Enna la liquidazione di parcelle e il COA aveva apposto il visto sul progetto;
che parte opponente non aveva mai contestato l'importo dovuto e la copiosa documentazione versata in atti dimostrava ampiamente l'attività svolta, sia giudiziale che stragiudiziale e i parametri erano stati tutti calcolati al minimo previsto dalle tabelle dei parametri forensi.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione e il pagamento delle spese di lite, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
Con decreto emesso in data 17.10.2025, veniva formulata alle parti la seguente proposta transattiva:
“abbandono del giudizio con compensazione delle spese di lite”; detta proposta veniva accettata da entrambe le parti.
Orbene, avendo le parti aderito alla proposta transattiva, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per avere le parti raggiunto un'intesa sull'abbandono (da parte dell'opponente) del giudizio di opposizione, con conseguente stabilizzazione del decreto opposto.
Le spese stante l'accettazione della proposta vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la estinzione giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Enna, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1024/2023
Le parti hanno depositato note scritte per l'udienza cartolare del 24.11.2025.
All'udienza odierna, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2023 promossa da:
con sede legale in Troina, via Generale C.A. Dalla Chiesa, 25 e sede Parte_1 operativa in Giarre, Strada Provinciale IV/I, n. 82, P.IVA persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dagli Avvocati Walter
TI DA TT (c.f. ) e LI TT TT (c.f. C.F._1
) del Foro di Catania, presso il cui studio in Mascali (CT), viale Immacolata n. C.F._2
43
ATTORE
Contro
AVV. , C.F. nata ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
25.01.1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Artimagnella,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2023 del 07/08/2023 tramite il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.369,45 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda all'effettivo pagamento e oltre le spese del procedimento.
All'uopo, esponeva che sussisteva incertezza del credito ingiunto, posto che la fattura di per sé non poteva essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non forniva alcuna pagina 2 di 3 prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fondava, né ovviamente del corrispettivo pattuito potendo rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata;
tanto premesso, chiedeva di accertare la nullità del decreto ingiuntivo n. 229/2023 del 07/08/2023 RG n. 727/2023, per incertezza del credito ivi indicato e correlata non debenza delle somme ingiunte a carico della . Parte_1
Si costituiva l'avv. la qual resisteva evidenziando che aveva prestato attività Controparte_1 giudiziale e stragiudiziale in favore della società, ma quest'ultima non aveva ottemperato al pagamento per l'assistenza professionale nei giudizi meglio specificati nella memoria difensiva;
che aveva presentato presso il COA di Enna la liquidazione di parcelle e il COA aveva apposto il visto sul progetto;
che parte opponente non aveva mai contestato l'importo dovuto e la copiosa documentazione versata in atti dimostrava ampiamente l'attività svolta, sia giudiziale che stragiudiziale e i parametri erano stati tutti calcolati al minimo previsto dalle tabelle dei parametri forensi.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione e il pagamento delle spese di lite, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
Con decreto emesso in data 17.10.2025, veniva formulata alle parti la seguente proposta transattiva:
“abbandono del giudizio con compensazione delle spese di lite”; detta proposta veniva accettata da entrambe le parti.
Orbene, avendo le parti aderito alla proposta transattiva, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per avere le parti raggiunto un'intesa sull'abbandono (da parte dell'opponente) del giudizio di opposizione, con conseguente stabilizzazione del decreto opposto.
Le spese stante l'accettazione della proposta vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la estinzione giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Enna, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 3 di 3