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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13141 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 18/12/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 10939 /2025 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to P.Palma e dall'avv. E. Cacciato Parte_1
Insilla ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to M. T. Teti CP_1
resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 25.3.25 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 e di avere depositato atto di contestazione della consulenza EC , lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
richiama documentazione già allegata e conclude chiedendo : accertare e dichiarare la pretesa dell'istante inerente al riconoscimento dei requisiti sanitari per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 11.02.1980 dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
1 domanda amministrativa. - Con vittoria di spese e compensi sia del giudizio per atp che del presente giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.
CP_ Si è costituito in giudizio l , il quale ha sollevato eccezioni preliminari e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione in presenza, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
CP_ Deve premettersi che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
Parte ricorrente non ha evidenziato, nel suo ricorso, alcun elemento in grado di mettere in discussione la valutazione del CTU della prima fase, essendosi limitata a richiamare considerazioni generali, senza fornire gli elementi concreti dai quali pervenire ad un giudizio di non autosufficienza.
Né ha depositato documentazione utile a tali fini.
2 Dalla relazione del primo CTU si evince, invece, che il giudizio medico è scaturito a seguito di esame approfondito della documentazione fornita e di puntuale osservazione diretta della paziente, così come esaurientemente chiarito anche in sede di risposta alle osservazioni di parte ricorrente.
Può concludersi, quindi, che, quanto esposto dal CTU della prima fase nell'elaborato peritale in punto di indennità di accompagnamento sia pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite e di una osservazione diretta della paziente, coerente con il suo quadro patologico , esaminato in tutti i suoi aspetti;
la valutazione non risulta inficiata, per quanto già detto, da specifiche censure.
Le spese sono irripetibili in quanto si rinviene in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC .
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Roma 18.12.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
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