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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO LA SE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 587/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901PF00651 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901PF00651 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901PF00651 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 905/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo impugna la sentenza n. 149/25 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo Sezione II^ con la quale i primi Giudici hanno accolto il ricorso , annullato l'atto impugnato nella parte in cui determina la base imponibile senza tenere conto della deduzione di €. 3.452,00 da pplicare al reddito derivamte dalla pensione estera.
Il gravame dell'Ufficio è incentrato fondamentalmente sull'omessa pronuncia da parte dei primi Giudici in ordine ad una circostanza decisiva dedotta dall'Ufficio, nello specifico il Giudice monocratico rappresenta di essersi già pronunciato su identica questione, ha motivato, però, per l'accoglimento del ricorso sulla base delle medesime argomentazioni espresse con la sentenza n. 251-I-2024.
Peraltro, la Corte di primo grado ha totalmente omesso di pronunciarsi su una rilevante questione che l'Ufficio aveva espressamente sollevato, infatti, l'Amministrazione Finanziaria aveva rappresentato come il comma 14, lettera e) a) del Protocollo, disponesse che: “Se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca”.
Era stata, dunque, sollevata l'esigenza di verificare, innanzitutto, la sussistenza – in capo alla sig.ra Resistente_1 – della condizione posta dalla norma ( la circostanza di aver avuto la residenza in Germania) ai fini dell'accesso al beneficio richiesto (l'assoggettamento a tassazione, in Italia, non della totalità dei redditi esteri percepiti, ma del solo ammontare imponibile secondo la legislazione tedesca).L'Ufficio aveva rilevato come, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, non risultasse che la sig.ra Resistente_1 fosse mai stata iscritta all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), nè avesse mai avuto la residenza tedesca, risultando, di contro, che la stessa era sempre stata residente in [...] alla Indirizzo_1, né era stato da controparte addotto alcunché in ordine alla sussistenza di tale circostanza.
Pertanto, non era possibile invocare l'applicazione del regime previsto dal comma 14, lettera e) a) del
Protocollo, in assenza di dimostrazione, da parte della sig.ra Resistente_1, di essere stata residente in [...].
Ne discende che i redditi di pensione estera percepiti dalla ricorrente andavano sottoposti a tassazione nella loro interezza, come peraltro correttamente fatto dalla contribuente con la prima dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2018, presentata in data 20/07/2019, in cui la contribuente aveva spontaneamente provveduto in tal senso, correttamente dichiarando la totalità degli importi percepiti dai citati enti pensionistici tedeschi, salvo poi presentare, il 15/09/2022, una dichiarazione integrativa con cui veniva scomputato dal reddito imponibile la quota complessiva di € 3.452,00, come da certificazione tedesca.
Il giudice monocratico nulla ha statuito sul punto, nonostante l'Ufficio avesse chiaramente rappresentato come la mancata dimostrazione, da parte della Contribuente, di aver avuto la residenza tedesca, stroncasse sul nascere le sue argomentazioni in ordine all'applicazione del comma 14, lettera e) a) del Protocollo.
Ulteriore motivo di gravame attiene l'errata interpretazione dell'art. 19, comma 4 della Convenzione Italia-
Germania contro le doppie imposizioni e del comma 14, lettera e) a) del Protocollo ad essa allegato, in relazione all'art. 13 del DPR 917/1986 (“TUIR”) ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, fornita dalla CGTI di Teramo.
La Corte di Giustizia Tributaria di I^ grado di Teramo, infatti, aderendo alle tesi di controparte, si è fermata al mero dato letterale del comma 14, lettera e) a) del Protocollo allegato alla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni. Così facendo, essa è incorsa in un'errata valutazione della normativa asseritamente violata dall'Ufficio, sostanzialmente consentendo al contribuente di fruire due volte – a differenza della generalità dei contribuenti – della medesima agevolazione fiscale, seppur calibrata con modalità diverse nei due paesi (deduzione di € 3.452,00 dalla base imponibile, in Germania;
detrazione progressiva d'imposta, in Italia). Ebbene, la finalità della deduzione tedesca è del tutto analoga a quella della detrazione nostrana.
Trattasi di una vera e propria disparità di trattamento, che non rientrava certo nei piani del Legislatore e che si sarebbe evitata qualora il primo giudice avesse affiancato – come prospettato dall'Ufficio – all'interpretazione letterale della norma de qua, quella logica e storico-evolutiva, andando a ricercare la reale voluntas legislativa.
Peraltro, la No Tax Area” è stata introdotta dall'art. 2 dellaLegge n. 289/2002, con la finalità di tutelare il primo scaglione di reddito IRPEF, ossia al di sotto della soglia di sussistenza.
Conclude l'appellante Ufficio chiedendo la riforma della Sentenza n. 149/II/2025, pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo in data 17/03/2025, depositata il 14/04/2025 e notificata il
17/04/2025, e, per l'effetto, la conferma integrale dell'avviso di accertamento impugnato;
con condanna dell'appellata alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio.
La contribuente nonostante regolare notifica dell'atto di appello non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, considerata la natura della questione, esaminati gli atti di causa, valutata la normativa da applicare, ritiene di accogliere l'appello e condannare parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in €. 600,00 oltre accessori di legge se dovuti e quanto al secondo grado in €. 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Il Collegio ritiene che il Giudice di primo grado ha totalmente omesso di pronunciarsi su una rilevante questione che l'Ufficio aveva espressamente sollevato, infatti, l'Amministrazione Finanziaria aveva rappresentato come il comma 14, lettera e) a) del Protocollo, disponesse che: “Se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca”.
Occorreva verificare in capo alla sig.ra Resistente_1 – l'esistenza della condizione posta dalla norma, ovvero la circostanza di aver avuto la residenza in Germania ai fini dell'accesso al beneficio richiesto
(l'assoggettamento a tassazione, in Italia, non della totalità dei redditi esteri percepiti, ma del solo ammontare imponibile secondo la legislazione tedesca).L'Ufficio aveva rilevato come, dai dati presenti in Anagrafe
Tributaria, non risultasse che la sig.ra Resistente_1 fosse mai stata iscritta all'AIRE.
Infatti, ai sensi dell'art 19, comma 4 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, detta pensione non è assoggettata a tassazione nella
Repubblica Federale di Germania. Per quanto riguarda la tassazione in ltalia, deve essere osservato il protocollo all'art. 19 (comma 14), lettera e) i). A tal fine viene comunicata la quota esentasse annua determinata secondo il diritto tributario tedesco. Deve essere tassata dunque soltanto la quota imponibile della pensione. L'ammontare annuale lordo della pensione viene decurtato della quota non imponibile certificata dall'Ente tedesco. L'importo cosi calcolato rappresenta la quota imponibile della pensione in base alla legislazione fiscale tedesca.
Ebbene le circostanze addotte dall'Ufficio non sono state considerate dal primo Giudice, nè può essere fornita una diversa interpretazione al dettato normativo, come pure al dato fattuale che la Sig.ra Resistente_1 non fosse mai stata iscritta all'AIRE.
Cosicchè, non era possibile invocare l'applicazione del regime previsto dal comma 14, lettera e) a) del Protocollo, in assenza di dimostrazione, da parte della sig.ra Resistente_1, di essere stata residente in [...].
Per quanto attiene la corretta applicazione dell'Art. 19, c. 4 Convenzione Italia-Germania: Disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, attribuendo il potere impositivo principale allo Stato di residenza
(Italia, se si vive qui), ma consentendo la tassazione nello Stato della fonte (Germania, se si lavora lì), in particolare per i frontalieri, la Corte osserva che il primo Giudice è incorso in un'errata valutazione della normativa asseritamente violata dall'Ufficio, sostanzialmente consentendo al contribuente di fruire due volte –
a differenza della generalità dei contribuenti – della medesima agevolazione fiscale, seppur calibrata con modalità diverse nei due paesi (deduzione di € 3.452,00 dalla base imponibile, in Germania;
detrazione progressiva d'imposta, in Italia).
In considerazione delle argomentazioni infra svilippate la Corte ritiene che la parte appellata debba essere condannata, in forza del principio di soccombenza al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in €. 600,00 oltre accessori di legge se dovuti e quanto al secondo grado in €. 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in €. 600,00 oltre accessori di legge se dovuti e quanto al secondo grado in €. 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in L'Aquila l'11.12.2025. Il Presidente - Relatore. Avv. Enrico Di Marcotullio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO LA SE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 587/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901PF00651 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901PF00651 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901PF00651 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 905/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo impugna la sentenza n. 149/25 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo Sezione II^ con la quale i primi Giudici hanno accolto il ricorso , annullato l'atto impugnato nella parte in cui determina la base imponibile senza tenere conto della deduzione di €. 3.452,00 da pplicare al reddito derivamte dalla pensione estera.
Il gravame dell'Ufficio è incentrato fondamentalmente sull'omessa pronuncia da parte dei primi Giudici in ordine ad una circostanza decisiva dedotta dall'Ufficio, nello specifico il Giudice monocratico rappresenta di essersi già pronunciato su identica questione, ha motivato, però, per l'accoglimento del ricorso sulla base delle medesime argomentazioni espresse con la sentenza n. 251-I-2024.
Peraltro, la Corte di primo grado ha totalmente omesso di pronunciarsi su una rilevante questione che l'Ufficio aveva espressamente sollevato, infatti, l'Amministrazione Finanziaria aveva rappresentato come il comma 14, lettera e) a) del Protocollo, disponesse che: “Se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca”.
Era stata, dunque, sollevata l'esigenza di verificare, innanzitutto, la sussistenza – in capo alla sig.ra Resistente_1 – della condizione posta dalla norma ( la circostanza di aver avuto la residenza in Germania) ai fini dell'accesso al beneficio richiesto (l'assoggettamento a tassazione, in Italia, non della totalità dei redditi esteri percepiti, ma del solo ammontare imponibile secondo la legislazione tedesca).L'Ufficio aveva rilevato come, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, non risultasse che la sig.ra Resistente_1 fosse mai stata iscritta all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), nè avesse mai avuto la residenza tedesca, risultando, di contro, che la stessa era sempre stata residente in [...] alla Indirizzo_1, né era stato da controparte addotto alcunché in ordine alla sussistenza di tale circostanza.
Pertanto, non era possibile invocare l'applicazione del regime previsto dal comma 14, lettera e) a) del
Protocollo, in assenza di dimostrazione, da parte della sig.ra Resistente_1, di essere stata residente in [...].
Ne discende che i redditi di pensione estera percepiti dalla ricorrente andavano sottoposti a tassazione nella loro interezza, come peraltro correttamente fatto dalla contribuente con la prima dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2018, presentata in data 20/07/2019, in cui la contribuente aveva spontaneamente provveduto in tal senso, correttamente dichiarando la totalità degli importi percepiti dai citati enti pensionistici tedeschi, salvo poi presentare, il 15/09/2022, una dichiarazione integrativa con cui veniva scomputato dal reddito imponibile la quota complessiva di € 3.452,00, come da certificazione tedesca.
Il giudice monocratico nulla ha statuito sul punto, nonostante l'Ufficio avesse chiaramente rappresentato come la mancata dimostrazione, da parte della Contribuente, di aver avuto la residenza tedesca, stroncasse sul nascere le sue argomentazioni in ordine all'applicazione del comma 14, lettera e) a) del Protocollo.
Ulteriore motivo di gravame attiene l'errata interpretazione dell'art. 19, comma 4 della Convenzione Italia-
Germania contro le doppie imposizioni e del comma 14, lettera e) a) del Protocollo ad essa allegato, in relazione all'art. 13 del DPR 917/1986 (“TUIR”) ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, fornita dalla CGTI di Teramo.
La Corte di Giustizia Tributaria di I^ grado di Teramo, infatti, aderendo alle tesi di controparte, si è fermata al mero dato letterale del comma 14, lettera e) a) del Protocollo allegato alla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni. Così facendo, essa è incorsa in un'errata valutazione della normativa asseritamente violata dall'Ufficio, sostanzialmente consentendo al contribuente di fruire due volte – a differenza della generalità dei contribuenti – della medesima agevolazione fiscale, seppur calibrata con modalità diverse nei due paesi (deduzione di € 3.452,00 dalla base imponibile, in Germania;
detrazione progressiva d'imposta, in Italia). Ebbene, la finalità della deduzione tedesca è del tutto analoga a quella della detrazione nostrana.
Trattasi di una vera e propria disparità di trattamento, che non rientrava certo nei piani del Legislatore e che si sarebbe evitata qualora il primo giudice avesse affiancato – come prospettato dall'Ufficio – all'interpretazione letterale della norma de qua, quella logica e storico-evolutiva, andando a ricercare la reale voluntas legislativa.
Peraltro, la No Tax Area” è stata introdotta dall'art. 2 dellaLegge n. 289/2002, con la finalità di tutelare il primo scaglione di reddito IRPEF, ossia al di sotto della soglia di sussistenza.
Conclude l'appellante Ufficio chiedendo la riforma della Sentenza n. 149/II/2025, pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo in data 17/03/2025, depositata il 14/04/2025 e notificata il
17/04/2025, e, per l'effetto, la conferma integrale dell'avviso di accertamento impugnato;
con condanna dell'appellata alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio.
La contribuente nonostante regolare notifica dell'atto di appello non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, considerata la natura della questione, esaminati gli atti di causa, valutata la normativa da applicare, ritiene di accogliere l'appello e condannare parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in €. 600,00 oltre accessori di legge se dovuti e quanto al secondo grado in €. 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Il Collegio ritiene che il Giudice di primo grado ha totalmente omesso di pronunciarsi su una rilevante questione che l'Ufficio aveva espressamente sollevato, infatti, l'Amministrazione Finanziaria aveva rappresentato come il comma 14, lettera e) a) del Protocollo, disponesse che: “Se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca”.
Occorreva verificare in capo alla sig.ra Resistente_1 – l'esistenza della condizione posta dalla norma, ovvero la circostanza di aver avuto la residenza in Germania ai fini dell'accesso al beneficio richiesto
(l'assoggettamento a tassazione, in Italia, non della totalità dei redditi esteri percepiti, ma del solo ammontare imponibile secondo la legislazione tedesca).L'Ufficio aveva rilevato come, dai dati presenti in Anagrafe
Tributaria, non risultasse che la sig.ra Resistente_1 fosse mai stata iscritta all'AIRE.
Infatti, ai sensi dell'art 19, comma 4 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, detta pensione non è assoggettata a tassazione nella
Repubblica Federale di Germania. Per quanto riguarda la tassazione in ltalia, deve essere osservato il protocollo all'art. 19 (comma 14), lettera e) i). A tal fine viene comunicata la quota esentasse annua determinata secondo il diritto tributario tedesco. Deve essere tassata dunque soltanto la quota imponibile della pensione. L'ammontare annuale lordo della pensione viene decurtato della quota non imponibile certificata dall'Ente tedesco. L'importo cosi calcolato rappresenta la quota imponibile della pensione in base alla legislazione fiscale tedesca.
Ebbene le circostanze addotte dall'Ufficio non sono state considerate dal primo Giudice, nè può essere fornita una diversa interpretazione al dettato normativo, come pure al dato fattuale che la Sig.ra Resistente_1 non fosse mai stata iscritta all'AIRE.
Cosicchè, non era possibile invocare l'applicazione del regime previsto dal comma 14, lettera e) a) del Protocollo, in assenza di dimostrazione, da parte della sig.ra Resistente_1, di essere stata residente in [...].
Per quanto attiene la corretta applicazione dell'Art. 19, c. 4 Convenzione Italia-Germania: Disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, attribuendo il potere impositivo principale allo Stato di residenza
(Italia, se si vive qui), ma consentendo la tassazione nello Stato della fonte (Germania, se si lavora lì), in particolare per i frontalieri, la Corte osserva che il primo Giudice è incorso in un'errata valutazione della normativa asseritamente violata dall'Ufficio, sostanzialmente consentendo al contribuente di fruire due volte –
a differenza della generalità dei contribuenti – della medesima agevolazione fiscale, seppur calibrata con modalità diverse nei due paesi (deduzione di € 3.452,00 dalla base imponibile, in Germania;
detrazione progressiva d'imposta, in Italia).
In considerazione delle argomentazioni infra svilippate la Corte ritiene che la parte appellata debba essere condannata, in forza del principio di soccombenza al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in €. 600,00 oltre accessori di legge se dovuti e quanto al secondo grado in €. 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in €. 600,00 oltre accessori di legge se dovuti e quanto al secondo grado in €. 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in L'Aquila l'11.12.2025. Il Presidente - Relatore. Avv. Enrico Di Marcotullio.