Art. 3. Disciplina del procedimento 1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell' articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 .
2. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all' articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .
3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalita' in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procedera' alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell' articolo 2943, comma 3, del codice civile .
4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria e' effettuata mediante ruolo.
Note all'art. 3:
- Si riporta il teste dell'art. 17 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»: «17 (Collegio dei revisori dei conti). - Il collegio dei revisori dei conti e' e nominato dal consiglio ed composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all' art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore e limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1, non proceda, entro il termine di cui all' art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 , convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444 , alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sara' provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della, camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze, delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico; di concerto con il Ministero dell'economia e delle, finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6, nonche' eventuali modalita' operative per lo volgimento dei compiti del collegio.
8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle, societa' per azioni, in quanto compatibili.».
- Si riporta il testo dell' art. 2943 del codice civile : «Art. 2943 (Interruzione da parte del titolare). - La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.
La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dell'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.».
2. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all' articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .
3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalita' in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procedera' alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell' articolo 2943, comma 3, del codice civile .
4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria e' effettuata mediante ruolo.
Note all'art. 3:
- Si riporta il teste dell'art. 17 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»: «17 (Collegio dei revisori dei conti). - Il collegio dei revisori dei conti e' e nominato dal consiglio ed composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all' art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore e limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1, non proceda, entro il termine di cui all' art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 , convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444 , alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sara' provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della, camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze, delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico; di concerto con il Ministero dell'economia e delle, finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6, nonche' eventuali modalita' operative per lo volgimento dei compiti del collegio.
8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle, societa' per azioni, in quanto compatibili.».
- Si riporta il testo dell' art. 2943 del codice civile : «Art. 2943 (Interruzione da parte del titolare). - La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.
La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dell'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.».