TAR
Sentenza breve 26 marzo 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 26/03/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00430 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00302/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a. e art. 36 d.lgs. 36/2023; sul ricorso numero di registro generale 302 del 2026, proposto da
Consorzio EO ER e Lavori società cooperativa consortile stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco
LA, TO AL e TE NT, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti di N. 00302/2026 REG.RIC.
Formula ER società cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego opposto dal Comune di Bergamo alla completa ostensione della documentazione della Formula ER società cooperativa, quale aggiudicataria della procedura per l'affidamento del “servizio di biglietteria, apertura ed accoglienza presso i Musei Civici di Bergamo per il periodo 2026 – 2028” (CIG B964134F05) e, segnatamente, della comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett.
b) e c), d.lgs. 36/2023, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha accolto le richieste di secretazione della controinteressata relativamente all'offerta tecnica, all'allegato “CV” e alla documentazione amministrativa da quest'ultima presentata in sede di gara;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non cognito; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto all'ostensione e all'acquisizione della documentazione richiesta; nonché per la condanna del Comune di Bergamo all'ostensione integrale della documentazione della controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. DR FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; N. 00302/2026 REG.RIC.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Comune di Bergamo ha indetto una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto del “servizio di biglietteria, apertura ed accoglienza presso i Musei Civici di Bergamo per il periodo 2026 - 2028”; hanno partecipato otto operatori economici, e si è classificata prima la controinteressata con
91,29 punti, mentre la ricorrente è arrivata seconda con 91,09 punti.
2.- Con determinazione dirigenziale n. 422 del 20.2.2026, poi rettificata con determinazione dirigenziale n. 514 del 27.2.2026, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della controinteressata.
3.- Il 4.3.2026 il Comune di Bergamo ha trasmesso la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023, nella quale ha dato atto, con riguardo alle offerte tecniche, di avere “oscurato le parti che secondo la dichiarazione resa da ciascun concorrente, contengono descrizioni ed informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali”; dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria è stata parzialmente oscurata la relazione tecnica ed è stato integralmente oscurato l'allegato “CV”.
4.- La ricorrente ha impugnato la decisione di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e segg., d.lgs. 36/2023, con ricorso notificato e depositato il 13.3.2026.
Il Comune si è costituito resistendo al ricorso, mentre la controinteressata, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita.
DIRITTO
1.- Nel ricorso è formulato un unico motivo, con il quale la società consortile ricorrente: N. 00302/2026 REG.RIC.
- in primo luogo contesta l'esistenza di segreti tecnici e commerciali che giustifichino l'oscuramento parziale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, in quanto genericamente allegati da Formula ER e non dimostrati; evidenzia in particolare che i curricula del personale destinato all'esecuzione del servizio non costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in secondo luogo sostiene che comunque, rispetto a quei segreti, prevarrebbero le sue esigenze di difesa, in quanto si è classificata seconda con uno scarto ridottissimo dalla prima (0,2 punti), e l'offerta integrale dell'aggiudicataria le è indispensabile per verificare la legittimità dell'aggiudicazione, in quanto aspira a divenire essa stessa aggiudicataria al posto di Formula ER; le esigenze difensive sono dettagliatamente illustrate alle pagg. 15 e segg. e, per quanto riguarda i curricula, a pag. 12 del ricorso.
2.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
3.- L'art. 35 d.lgs. 36/2023 consente in via generale l'accesso “agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” (comma 1).
Questa regola generale dell'accessibilità degli atti incontra un'eccezione, nel senso che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico” (comma 4, lett. a).
Tale eccezione tuttavia non opera, tornando dunque ad applicarsi la regola generale dell'accessibilità, quando l'accesso risulti “indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara” (comma 5).
4.- La Corte di Giustizia dell'Unione europea, sezione IX, con ordinanza 10.6.2025,
C-686/24 (Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati), N. 00302/2026 REG.RIC.
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sollevata con ordinanza del Cons. Stato, sez. V, 15.10.2024 n. 8278 con riferimento all'art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016 (che in maniera analoga, seppure non identica, all'art. 35 d.lgs. 36/2023 attribuiva prevalenza all'accesso difensivo rispetto alle esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali), ha affermato che “l'articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l'accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest'ultimo nell'ambito di una procedura connessa all'aggiudicazione dell'appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
Tale principio vale anche per l'appalto nei settori ordinari, giacché “da un lato, ai sensi del considerando 6 della direttiva 2014/25, è opportuno che la nozione di appalto sia il più possibile simile a quella applicata in conformità alla direttiva
2014/24. Dall'altro lato, è giocoforza constatare che l'articolo 39, paragrafo 1,
l'articolo 70, paragrafo 3, seconda frase, e l'articolo 75, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/25 sono formulati in termini quasi identici a quelli, rispettivamente, dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 50, paragrafo 4, e dell'articolo 55 della direttiva 2014/24” (così la sentenza citata, al punto 26).
5.- La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale deve fare riferimento all'esistenza di brevetti o di segreti commerciali secondo la nozione di cui all'art. 98, 1° comma, d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale): “Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le N. 00302/2026 REG.RIC.
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
La giurisprudenza amministrativa ha pertanto affermato che:
- “nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico
o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza” (Cons. Stato, sez.
V, 23.10.2025 n. 8231; analogamente Cons. Stato, sez. III, 19.9.2024 n. 7650);
- “Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio N. 00302/2026 REG.RIC.
prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (Cons. Stato, sez. V,
15.10.2024 n. 8257, richiamata anche da Cons. Stato, sez. V, 25.6.2025 n. 5547 e da
1.12.2025 n. 9454);
- “è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l'allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l'elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l'art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all'organizzazione del proprio concorrente” (Cons. Stato, sez.
V, 17.7.2025 n. 6280).
6.- Nel caso di specie Formula ER, nell'apposita dichiarazione allegata alla propria offerta, ha chiesto di oscurare:
a) i “Riferimenti alle pagg. 4-7-10-12-13-14 16” della relazione tecnica, perché
“Riferimenti descrittivi di moduli e di funzionalità del Sistema Informativo N. 00302/2026 REG.RIC.
Formul@Web, progettato e sviluppato internamente dalla Scrivente Formula ER, costituente quindi know-how specifico”;
b) i “Riferimenti alle pagg. 1-2-9” della relazione tecnica e l'intero allegato “CV”, per la “Presenza di dati personali relativi ai lavoratori della Scrivente i quali non necessariamente ricoprono profili apicali nell'ambito della struttura aziendale; tali dati, sebbene di natura comune, sono tutelati ai sensi della normativa privacy vigente ed, in particolar modo, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e da successivi decreti di modifica ed integrazione”.
7.- Cominciando da questi ultimi, secondo la stessa dichiarazione di Formula ER non si tratta di segreti tecnici e commerciali: la richiesta di oscuramento è fondata piuttosto sull'esigenza di protezione dei dati personali dei lavoratori menzionati nella relazione tecnica e il cui curriculum vitae è stato allegato alla medesima.
Quindi la motivazione del diniego di accesso addotta dal Comune, basata sull'esistenza di segreti tecnici e commerciali, è palesemente priva di fondamento per queste parti dell'offerta di Formula ER.
Le dedotte esigente di tutela della riservatezza dei lavoratori menzionati, che non sono parti di questo giudizio, possono essere salvaguardate con il semplice oscuramento dei soli dati anagrafici, in modo che non sia consentita la loro identificazione.
8.- Quanto al “Sistema Informativo Formul@Web”, Formula ER si è limitata ad affermare di averlo “progettato e sviluppato internamente”, ma quest'affermazione, oltre ad essere sfornita della necessaria dimostrazione, non è sufficiente a soddisfare i requisiti indispensabili per potersi ravvisare un segreto tecnico o commerciale: non è stato prospettato infatti che il sistema informativo in questione sia stato brevettato, né che esso abbia i connotati di cui all'art. 98 d.lgs. 30/2005, e cioè contenga informazioni non “generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”, aventi “valore economico in quanto segrete”, e sottoposte da Formula ER N. 00302/2026 REG.RIC.
a specifiche misure, vuoi di natura fisica, vuoi di natura giuridica, da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
9.- Riepilogando, l'esistenza di segreti tecnici e commerciali, per una parte della relazione tecnica oscurata e per l'intero allegato CV, non è stata nemmeno prospettata da Formula ER e, per le restanti parti della relazione tecnica oscurate, è stata prospettata genericamente e comunque non è stata dimostrata.
Pertanto non può operare l'eccezione di cui all'art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. 36/2023,
e vale dunque la regola generale dell'accessibilità degli atti di cui al 1° comma del suddetto articolo.
Non si pone nemmeno l'esigenza di un bilanciamento con le esigenze di difesa della ricorrente (peraltro dettagliatamente illustrate dalla medesima nel ricorso), poiché tale bilanciamento presuppone che sussista un interesse contrapposto da bilanciare, cioè quello di Formula ER alla tutela di suoi segreti tecnici e commerciali, interesse che invece non può ravvisarsi.
Questo comporta che è infondata, alla radice, l'obiezione del Comune per la quale i curricula del personale non avrebbero inciso sull'attribuzione del punteggio e la loro presentazione non era necessaria, tanto che la ricorrente non ne ha presentati. Tale obiezione infatti mira a contestare l'indispensabilità del documento ai fini della difesa in giudizio della ricorrente, ma l'indispensabilità rileva solo se esistono segreti tecnici e commerciali da tutelare: in mancanza di essi, l'offerta dell'aggiudicatario deve essere ostesa integralmente all'operatore economico secondo classificato, in tutte le sue componenti, anche facoltative, per espresso disposto dell'art. 35, commi 1 e 2,
d.lgs. 36/2023.
10.- In conclusione, deve essere consentito l'accesso della ricorrente alla relazione tecnica integrale di Formula ER, compreso l'allegato CV, ferma la facoltà del
Comune di Bergamo di oscurare i soli dati anagrafici dei lavoratori di Formula ER. N. 00302/2026 REG.RIC.
11.- Va infine precisato che, sebbene nell'epigrafe del ricorso la ricorrente abbia dichiarato di impugnare anche la decisione di oscuramento parziale della documentazione amministrativa della controinteressata, deve ritenersi che la suddetta documentazione in realtà non formi oggetto della domanda giudiziale di accesso proposta con il ricorso.
Infatti quella documentazione non è stata mai menzionata nell'esposizione del motivo di ricorso, non sono state prospettate esigenze difensive per le quali la ricorrente abbia interesse ad esaminarla nelle parti oscurate, e nessuna censura è stata formulata avverso la decisione di oscuramento parziale della documentazione medesima, decisione che non è stata motivata dal Comune con l'esistenza di segreti tecnici o commerciali, bensì con la seguente affermazione: “per i documenti contenuti nella busta amministrativa l'accesso è secretato con riferimento a: - dati personali ed eccedenti rispetto ai contenuti minimi, - dati giudiziari riferiti ad alcuni soggetti obbligati - alcune situazioni riferibili alla Società presenti nell'autodichiarazione contenente gli elementi ai fini della qualificazione”.
Del resto le disposizioni speciali sul ricorso in materia di accesso contenute nell'art. 36, commi 4 e segg., d.lgs. 36/2023 si applicano solo alle “decisioni di cui al comma
3”, cioè alle “decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma
4, lettera a)”, disposizione quest'ultima che concerne le richieste di oscuramento per esigenze di tutela di segreti tecnici e commerciali. Pertanto le decisioni di oscuramento fondate su ragioni diverse dall'esistenza di segreti tecnici e commerciali non sono soggette alle disposizioni speciali in questione.
Inoltre va evidenziato che nella parte finale del ricorso, alle pagg. 18-19, la ricorrente ha conclusivamente insistito “affinché siano resi accessibili:
- la Relazione Tecnica completa ed in chiaro presentata in gara dall'aggiudicataria, la quale è stata ostesa considerevolmente oscurata; N. 00302/2026 REG.RIC.
- l'Allegato “CV” della Relazione Tecnica;
- qualsiasi ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso o collegato con quelli sopra richiamati”.
La ricorrente non ha menzionato, quindi, la documentazione amministrativa completa della controinteressata, e ciò conferma che quella documentazione si colloca al di fuori del perimetro della sua domanda giudiziale di accesso.
12.- Il Comune di Bergamo, in quanto soccombente, è tenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nel dispositivo, mentre può essere disposta la compensazione delle spese tra la ricorrente e la controinteressata, considerato che quest'ultima non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe, nella parte in cui ha disposto il parziale oscuramento della relazione tecnica della controinteressata, e pertanto ordina al Comune di Bergamo di esibire alla ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, la suddetta relazione tecnica, compreso l'allegato CV, senza oscuramenti, salva la facoltà di mantenere questi ultimi per i soli dati anagrafici dei lavoratori della controinteressata.
Condanna il Comune di Bergamo a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Compensa le spese tra la ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00302/2026 REG.RIC.
NG BB, Presidente
DR FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
DR FE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG BB
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00430 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00302/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a. e art. 36 d.lgs. 36/2023; sul ricorso numero di registro generale 302 del 2026, proposto da
Consorzio EO ER e Lavori società cooperativa consortile stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco
LA, TO AL e TE NT, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti di N. 00302/2026 REG.RIC.
Formula ER società cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego opposto dal Comune di Bergamo alla completa ostensione della documentazione della Formula ER società cooperativa, quale aggiudicataria della procedura per l'affidamento del “servizio di biglietteria, apertura ed accoglienza presso i Musei Civici di Bergamo per il periodo 2026 – 2028” (CIG B964134F05) e, segnatamente, della comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett.
b) e c), d.lgs. 36/2023, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha accolto le richieste di secretazione della controinteressata relativamente all'offerta tecnica, all'allegato “CV” e alla documentazione amministrativa da quest'ultima presentata in sede di gara;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non cognito; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto all'ostensione e all'acquisizione della documentazione richiesta; nonché per la condanna del Comune di Bergamo all'ostensione integrale della documentazione della controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. DR FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; N. 00302/2026 REG.RIC.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Comune di Bergamo ha indetto una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto del “servizio di biglietteria, apertura ed accoglienza presso i Musei Civici di Bergamo per il periodo 2026 - 2028”; hanno partecipato otto operatori economici, e si è classificata prima la controinteressata con
91,29 punti, mentre la ricorrente è arrivata seconda con 91,09 punti.
2.- Con determinazione dirigenziale n. 422 del 20.2.2026, poi rettificata con determinazione dirigenziale n. 514 del 27.2.2026, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della controinteressata.
3.- Il 4.3.2026 il Comune di Bergamo ha trasmesso la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023, nella quale ha dato atto, con riguardo alle offerte tecniche, di avere “oscurato le parti che secondo la dichiarazione resa da ciascun concorrente, contengono descrizioni ed informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali”; dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria è stata parzialmente oscurata la relazione tecnica ed è stato integralmente oscurato l'allegato “CV”.
4.- La ricorrente ha impugnato la decisione di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e segg., d.lgs. 36/2023, con ricorso notificato e depositato il 13.3.2026.
Il Comune si è costituito resistendo al ricorso, mentre la controinteressata, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita.
DIRITTO
1.- Nel ricorso è formulato un unico motivo, con il quale la società consortile ricorrente: N. 00302/2026 REG.RIC.
- in primo luogo contesta l'esistenza di segreti tecnici e commerciali che giustifichino l'oscuramento parziale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, in quanto genericamente allegati da Formula ER e non dimostrati; evidenzia in particolare che i curricula del personale destinato all'esecuzione del servizio non costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in secondo luogo sostiene che comunque, rispetto a quei segreti, prevarrebbero le sue esigenze di difesa, in quanto si è classificata seconda con uno scarto ridottissimo dalla prima (0,2 punti), e l'offerta integrale dell'aggiudicataria le è indispensabile per verificare la legittimità dell'aggiudicazione, in quanto aspira a divenire essa stessa aggiudicataria al posto di Formula ER; le esigenze difensive sono dettagliatamente illustrate alle pagg. 15 e segg. e, per quanto riguarda i curricula, a pag. 12 del ricorso.
2.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
3.- L'art. 35 d.lgs. 36/2023 consente in via generale l'accesso “agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” (comma 1).
Questa regola generale dell'accessibilità degli atti incontra un'eccezione, nel senso che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico” (comma 4, lett. a).
Tale eccezione tuttavia non opera, tornando dunque ad applicarsi la regola generale dell'accessibilità, quando l'accesso risulti “indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara” (comma 5).
4.- La Corte di Giustizia dell'Unione europea, sezione IX, con ordinanza 10.6.2025,
C-686/24 (Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati), N. 00302/2026 REG.RIC.
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sollevata con ordinanza del Cons. Stato, sez. V, 15.10.2024 n. 8278 con riferimento all'art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016 (che in maniera analoga, seppure non identica, all'art. 35 d.lgs. 36/2023 attribuiva prevalenza all'accesso difensivo rispetto alle esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali), ha affermato che “l'articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l'accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest'ultimo nell'ambito di una procedura connessa all'aggiudicazione dell'appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
Tale principio vale anche per l'appalto nei settori ordinari, giacché “da un lato, ai sensi del considerando 6 della direttiva 2014/25, è opportuno che la nozione di appalto sia il più possibile simile a quella applicata in conformità alla direttiva
2014/24. Dall'altro lato, è giocoforza constatare che l'articolo 39, paragrafo 1,
l'articolo 70, paragrafo 3, seconda frase, e l'articolo 75, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/25 sono formulati in termini quasi identici a quelli, rispettivamente, dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 50, paragrafo 4, e dell'articolo 55 della direttiva 2014/24” (così la sentenza citata, al punto 26).
5.- La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale deve fare riferimento all'esistenza di brevetti o di segreti commerciali secondo la nozione di cui all'art. 98, 1° comma, d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale): “Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le N. 00302/2026 REG.RIC.
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
La giurisprudenza amministrativa ha pertanto affermato che:
- “nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico
o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza” (Cons. Stato, sez.
V, 23.10.2025 n. 8231; analogamente Cons. Stato, sez. III, 19.9.2024 n. 7650);
- “Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio N. 00302/2026 REG.RIC.
prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (Cons. Stato, sez. V,
15.10.2024 n. 8257, richiamata anche da Cons. Stato, sez. V, 25.6.2025 n. 5547 e da
1.12.2025 n. 9454);
- “è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l'allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l'elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l'art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all'organizzazione del proprio concorrente” (Cons. Stato, sez.
V, 17.7.2025 n. 6280).
6.- Nel caso di specie Formula ER, nell'apposita dichiarazione allegata alla propria offerta, ha chiesto di oscurare:
a) i “Riferimenti alle pagg. 4-7-10-12-13-14 16” della relazione tecnica, perché
“Riferimenti descrittivi di moduli e di funzionalità del Sistema Informativo N. 00302/2026 REG.RIC.
Formul@Web, progettato e sviluppato internamente dalla Scrivente Formula ER, costituente quindi know-how specifico”;
b) i “Riferimenti alle pagg. 1-2-9” della relazione tecnica e l'intero allegato “CV”, per la “Presenza di dati personali relativi ai lavoratori della Scrivente i quali non necessariamente ricoprono profili apicali nell'ambito della struttura aziendale; tali dati, sebbene di natura comune, sono tutelati ai sensi della normativa privacy vigente ed, in particolar modo, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e da successivi decreti di modifica ed integrazione”.
7.- Cominciando da questi ultimi, secondo la stessa dichiarazione di Formula ER non si tratta di segreti tecnici e commerciali: la richiesta di oscuramento è fondata piuttosto sull'esigenza di protezione dei dati personali dei lavoratori menzionati nella relazione tecnica e il cui curriculum vitae è stato allegato alla medesima.
Quindi la motivazione del diniego di accesso addotta dal Comune, basata sull'esistenza di segreti tecnici e commerciali, è palesemente priva di fondamento per queste parti dell'offerta di Formula ER.
Le dedotte esigente di tutela della riservatezza dei lavoratori menzionati, che non sono parti di questo giudizio, possono essere salvaguardate con il semplice oscuramento dei soli dati anagrafici, in modo che non sia consentita la loro identificazione.
8.- Quanto al “Sistema Informativo Formul@Web”, Formula ER si è limitata ad affermare di averlo “progettato e sviluppato internamente”, ma quest'affermazione, oltre ad essere sfornita della necessaria dimostrazione, non è sufficiente a soddisfare i requisiti indispensabili per potersi ravvisare un segreto tecnico o commerciale: non è stato prospettato infatti che il sistema informativo in questione sia stato brevettato, né che esso abbia i connotati di cui all'art. 98 d.lgs. 30/2005, e cioè contenga informazioni non “generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”, aventi “valore economico in quanto segrete”, e sottoposte da Formula ER N. 00302/2026 REG.RIC.
a specifiche misure, vuoi di natura fisica, vuoi di natura giuridica, da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
9.- Riepilogando, l'esistenza di segreti tecnici e commerciali, per una parte della relazione tecnica oscurata e per l'intero allegato CV, non è stata nemmeno prospettata da Formula ER e, per le restanti parti della relazione tecnica oscurate, è stata prospettata genericamente e comunque non è stata dimostrata.
Pertanto non può operare l'eccezione di cui all'art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. 36/2023,
e vale dunque la regola generale dell'accessibilità degli atti di cui al 1° comma del suddetto articolo.
Non si pone nemmeno l'esigenza di un bilanciamento con le esigenze di difesa della ricorrente (peraltro dettagliatamente illustrate dalla medesima nel ricorso), poiché tale bilanciamento presuppone che sussista un interesse contrapposto da bilanciare, cioè quello di Formula ER alla tutela di suoi segreti tecnici e commerciali, interesse che invece non può ravvisarsi.
Questo comporta che è infondata, alla radice, l'obiezione del Comune per la quale i curricula del personale non avrebbero inciso sull'attribuzione del punteggio e la loro presentazione non era necessaria, tanto che la ricorrente non ne ha presentati. Tale obiezione infatti mira a contestare l'indispensabilità del documento ai fini della difesa in giudizio della ricorrente, ma l'indispensabilità rileva solo se esistono segreti tecnici e commerciali da tutelare: in mancanza di essi, l'offerta dell'aggiudicatario deve essere ostesa integralmente all'operatore economico secondo classificato, in tutte le sue componenti, anche facoltative, per espresso disposto dell'art. 35, commi 1 e 2,
d.lgs. 36/2023.
10.- In conclusione, deve essere consentito l'accesso della ricorrente alla relazione tecnica integrale di Formula ER, compreso l'allegato CV, ferma la facoltà del
Comune di Bergamo di oscurare i soli dati anagrafici dei lavoratori di Formula ER. N. 00302/2026 REG.RIC.
11.- Va infine precisato che, sebbene nell'epigrafe del ricorso la ricorrente abbia dichiarato di impugnare anche la decisione di oscuramento parziale della documentazione amministrativa della controinteressata, deve ritenersi che la suddetta documentazione in realtà non formi oggetto della domanda giudiziale di accesso proposta con il ricorso.
Infatti quella documentazione non è stata mai menzionata nell'esposizione del motivo di ricorso, non sono state prospettate esigenze difensive per le quali la ricorrente abbia interesse ad esaminarla nelle parti oscurate, e nessuna censura è stata formulata avverso la decisione di oscuramento parziale della documentazione medesima, decisione che non è stata motivata dal Comune con l'esistenza di segreti tecnici o commerciali, bensì con la seguente affermazione: “per i documenti contenuti nella busta amministrativa l'accesso è secretato con riferimento a: - dati personali ed eccedenti rispetto ai contenuti minimi, - dati giudiziari riferiti ad alcuni soggetti obbligati - alcune situazioni riferibili alla Società presenti nell'autodichiarazione contenente gli elementi ai fini della qualificazione”.
Del resto le disposizioni speciali sul ricorso in materia di accesso contenute nell'art. 36, commi 4 e segg., d.lgs. 36/2023 si applicano solo alle “decisioni di cui al comma
3”, cioè alle “decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma
4, lettera a)”, disposizione quest'ultima che concerne le richieste di oscuramento per esigenze di tutela di segreti tecnici e commerciali. Pertanto le decisioni di oscuramento fondate su ragioni diverse dall'esistenza di segreti tecnici e commerciali non sono soggette alle disposizioni speciali in questione.
Inoltre va evidenziato che nella parte finale del ricorso, alle pagg. 18-19, la ricorrente ha conclusivamente insistito “affinché siano resi accessibili:
- la Relazione Tecnica completa ed in chiaro presentata in gara dall'aggiudicataria, la quale è stata ostesa considerevolmente oscurata; N. 00302/2026 REG.RIC.
- l'Allegato “CV” della Relazione Tecnica;
- qualsiasi ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso o collegato con quelli sopra richiamati”.
La ricorrente non ha menzionato, quindi, la documentazione amministrativa completa della controinteressata, e ciò conferma che quella documentazione si colloca al di fuori del perimetro della sua domanda giudiziale di accesso.
12.- Il Comune di Bergamo, in quanto soccombente, è tenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nel dispositivo, mentre può essere disposta la compensazione delle spese tra la ricorrente e la controinteressata, considerato che quest'ultima non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe, nella parte in cui ha disposto il parziale oscuramento della relazione tecnica della controinteressata, e pertanto ordina al Comune di Bergamo di esibire alla ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, la suddetta relazione tecnica, compreso l'allegato CV, senza oscuramenti, salva la facoltà di mantenere questi ultimi per i soli dati anagrafici dei lavoratori della controinteressata.
Condanna il Comune di Bergamo a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Compensa le spese tra la ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00302/2026 REG.RIC.
NG BB, Presidente
DR FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
DR FE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG BB