Art. 2.
Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica, degli assegni stessi in vigore al 10 luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.
A decorrere dal 1 novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.
Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo e' elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dati decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 novembre 1954 gli assegni famiglia ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo.
Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica, degli assegni stessi in vigore al 10 luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.
A decorrere dal 1 novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.
Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo e' elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dati decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 novembre 1954 gli assegni famiglia ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo.