CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PU RI, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1267/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259004500952000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259004500952000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.7.2025 RI NI impugnava la intimazione di pagamento n.
9820259004500952000, datata 21/03/2025 e notificata il 14/05/2025, con cui veniva sollecitato il pagamento della somma di € 94,71 notificata il 5.10.22 per un ammontare complessivo di Euro 554,79. per il mancato pagamento di due cartelle per tassa auto 2017 e 2020 assetitamente notificate nel 2022 e 2023 eccependo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione .
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Nessuno si costituiva per controparte.
Alla udienza del 19.12.2925 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che fondata appare l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuta prescrizione del tributo, atteso che a fronte del mancato pagamento della tassa auto anno 2017 e 2020 non risulta provato, stante la contumacia della resistente, che le cartelle prodromiche siano state correttamente notificate.
Occorre considerare che in tema di bollo auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.
Ritenuta quindi la fondatezza della eccezione proposta, non essendo stata la intimazione preceduta dalla corretta notifica delle cartelle, ed esendo stata la stessa notificata tardivamente, in accoglimento del ricorso va annullata la stessa .
Nulla sulle spese .
P.Q.M.
Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto .
Nulla sulle spese
Siracusa, 19.12.2025 .
IL GIUDICE UNICO
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PU RI, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1267/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259004500952000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259004500952000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.7.2025 RI NI impugnava la intimazione di pagamento n.
9820259004500952000, datata 21/03/2025 e notificata il 14/05/2025, con cui veniva sollecitato il pagamento della somma di € 94,71 notificata il 5.10.22 per un ammontare complessivo di Euro 554,79. per il mancato pagamento di due cartelle per tassa auto 2017 e 2020 assetitamente notificate nel 2022 e 2023 eccependo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione .
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Nessuno si costituiva per controparte.
Alla udienza del 19.12.2925 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che fondata appare l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuta prescrizione del tributo, atteso che a fronte del mancato pagamento della tassa auto anno 2017 e 2020 non risulta provato, stante la contumacia della resistente, che le cartelle prodromiche siano state correttamente notificate.
Occorre considerare che in tema di bollo auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.
Ritenuta quindi la fondatezza della eccezione proposta, non essendo stata la intimazione preceduta dalla corretta notifica delle cartelle, ed esendo stata la stessa notificata tardivamente, in accoglimento del ricorso va annullata la stessa .
Nulla sulle spese .
P.Q.M.
Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto .
Nulla sulle spese
Siracusa, 19.12.2025 .
IL GIUDICE UNICO
dr. Adriana Puglisi