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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5063 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to in Palermo, via Sicilia n. 6, presso lo studio dell'Avv. SALAMONE ANTONIO, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via Sicilia n. 6, presso lo studio dell'Avv. SALAMONE ANTONIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 27/10/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio, pronunciato con sentenza r.g. n. 3738/2017, del 10/07/2017, passata in giudicato, alle condizioni come di seguito riportate:
“- modificare le condizioni di divorzio congiunto, dichiarando non più dovuto il mante- nimento in favore della signor e, conseguentemente, annullandolo.” Parte_2
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande propo- ste possano essere accolte.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni di divorzio tra le parti pronunciato dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. R.G. 3738/2017, del 10/07/2017, passata in giudicato, alle condizioni indicate in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 1/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5063 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to in Palermo, via Sicilia n. 6, presso lo studio dell'Avv. SALAMONE ANTONIO, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via Sicilia n. 6, presso lo studio dell'Avv. SALAMONE ANTONIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 27/10/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio, pronunciato con sentenza r.g. n. 3738/2017, del 10/07/2017, passata in giudicato, alle condizioni come di seguito riportate:
“- modificare le condizioni di divorzio congiunto, dichiarando non più dovuto il mante- nimento in favore della signor e, conseguentemente, annullandolo.” Parte_2
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande propo- ste possano essere accolte.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni di divorzio tra le parti pronunciato dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. R.G. 3738/2017, del 10/07/2017, passata in giudicato, alle condizioni indicate in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 1/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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