Art. 13.
Fanno parte della Giunta esecutiva:
1) il presidente e il vice presidente del Consiglio di amministrazione;
2) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposti dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio.
Fanno parte della Giunta esecutiva:
1) il presidente e il vice presidente del Consiglio di amministrazione;
2) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposti dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio.