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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1734/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl Societa' Unipersonale - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Via Torino 10/b 12084 Mondovi' CN
Consorzio Di Bonifica IO ES - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica IO ES
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2520/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12293240 CONTRIBUTO BONI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha contestato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso d'accertamento n. 12293240, notificatole da Area S.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica IO ES, con cui le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 308,85 a titolo di contributo consortile per gli anni 2016 e 2018, nonché per beneficio irriguo relativo all'anno 2018.
I Giudici di prime hanno rigettato il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente .
L'appello è fondato. Invero , vale la penìna ricordare che , in seguito all'intervento della Corte
Costituzionale ( Sentenza 118/2018), si è confermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile.
Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102 Anno 2025), il beneficio si presume ove vi in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale. Nel caso di specie vi è dimostrazione di approvazione del piano di classifica ma la presunzione relativa è vinta dalla produzione di uno scritto consulenziale corredato da dossier fotografico, che, in seguito a sopralluogo, esclude l'esistenza di benefici per i terreni per i quali il contributo è stato richiesto. Ma allora difetta il presupposto impositivo e l'atto impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 466 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1734/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl Societa' Unipersonale - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Via Torino 10/b 12084 Mondovi' CN
Consorzio Di Bonifica IO ES - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica IO ES
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2520/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12293240 CONTRIBUTO BONI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha contestato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso d'accertamento n. 12293240, notificatole da Area S.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica IO ES, con cui le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 308,85 a titolo di contributo consortile per gli anni 2016 e 2018, nonché per beneficio irriguo relativo all'anno 2018.
I Giudici di prime hanno rigettato il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente .
L'appello è fondato. Invero , vale la penìna ricordare che , in seguito all'intervento della Corte
Costituzionale ( Sentenza 118/2018), si è confermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile.
Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102 Anno 2025), il beneficio si presume ove vi in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale. Nel caso di specie vi è dimostrazione di approvazione del piano di classifica ma la presunzione relativa è vinta dalla produzione di uno scritto consulenziale corredato da dossier fotografico, che, in seguito a sopralluogo, esclude l'esistenza di benefici per i terreni per i quali il contributo è stato richiesto. Ma allora difetta il presupposto impositivo e l'atto impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 466 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.